Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 02-08-2011, n. 30607 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25.1.2011 il GUP del Tribunale di Melfi dichiarava non luogo a procedere nei confronti di D.M. C., perchè il fatto non sussiste, in relazione all’imputazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, per aver reiteratamente non osservato la prescrizione impostagli con la sorveglianza speciale di P.S. di non associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne, essendo stato sorpreso:

– in compagnia di A.E. alle ore 8,50 dell'(OMISSIS) e alle ore 17,20 del (OMISSIS);

-i n compagnia di D.B.G. alle ore 20,45 del (OMISSIS) e alle ore 19,30 del (OMISSIS);

– in compagnia di D.B.G. e A.E. alle ore 11,02 del (OMISSIS);

– in compagnia di N.C. alle ore 20,25 del (OMISSIS).

In (OMISSIS) nelle date sopra indicate; con la recidiva reiterata.

Il GUP riteneva che, non essendo nota la tipologia di condanna delle persone con le quali l’imputato si era incontrato in quattro occasioni nè risultando dagli atti per quanto tempo i contatti si erano protratti, la condotta addebitata non poteva assumere il carattere di frequentazione abituale tale da ingenerare allarme nell’autorità di P.S..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Melfi chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente ha messo innanzi tutto in evidenza che gli incontri con pregiudicati erano sei e non quattro, come peraltro risulta dal capo di imputazione, e che negli atti erano inseriti (ff. 20-29 del fascicolo del P.M. trasmesso al GUP) i certificati penali dei pregiudicati con i quali l’imputato era stato sorpreso.

Ha poi sostenuto che, per costante giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato contestato non è richiesta la costante ed assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il GUP ha basato la propria decisione su un presupposto di fatto errato, poichè dal capo di imputazione risultava che gli incontri dell’imputato con pregiudicati erano sei e non quattro. Non è logicamente corretto, inoltre, ritenere carente l’elemento oggettivo del reato, in quanto non sarebbero risultate dagli atti nè la tipologia delle condanne riportate dalle persone indicate nel capo di imputazione nè la durata degli incontri, in quanto detti elementi potevano facilmente essere acquisiti richiedendo i certificati penali (o consultando attentamente il fascicolo del P.M.) e sentendo a chiarimento – se ritenuto indispensabile – gli agenti che avevano sorpreso l’imputato in compagnia di pregiudicati.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento (V Sez. 1, Sentenza n. 26785 del 17/06/2009 Cc. (dep. 01/07/2009) Rv. 244791).

E’ stato anche precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l’espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, idonei a configurare specifiche ipotesi di reato, ma deve essere riferita alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata violazione non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento (Sez. 1, Sentenza n. 5978 del 13/03/2000. (dep. 22/05/2000) Rv. 216015).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi al GUP del Tribunale di Melfi per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Melfi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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