Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 02-08-2011, n. 30606

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22.2.2011 il GIP del Tribunale di Civitavecchia ha applicato a M.F. ex art. 444 c.p.p., la pena complessiva di anni due di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i seguenti reati:

– L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, porto illegale di un fucile da caccia;

– art. 648 c.p., ricettazione del suddetto fucile;

– L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, porto senza giustificato motivo di una roncola con la recidiva reiterata specifica determinando la pena nel modo seguente: pena base anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 1, mesi 10 ed Euro 900,00, ulteriormente aumentata per la continuazione ad anni 3 ed Euro 1.200,00, ridotta di 1/3 per la scelta del rito.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Civitavecchia chiedendone l’annullamento per inosservanza della legge penale, non essendo stata scelta come pena base quella prevista per il reato più grave, nella specie il delitto di ricettazione, il quale prevede un minimo di due anni di reclusione ed Euro 516 di multa. Inoltre, secondo il ricorrente, non era stato rispettato l’aumento di pena previsto per la recidiva reiterata e specifica.

Il ricorso è fondato.

Nel reato continuato deve essere scelta la pena base del reato più grave tra quelli uniti dal vincolo della continuazione.

Nel caso in esame il reato più grave è la ricettazione che prevede come minimo la pena di due anni di reclusione ed Euro 516,00 di multa.

Anche l’aumento per la recidiva reiterata e specifica è stato calcolato in maniera inferiore a quanto previsto dall’art. 99 c.p., in caso di recidiva specifica e reiterata; peraltro si deve rilevare che nella specie l’aumento di pena per la contestata recidiva non è obbligatorio, in quanto nessuno dei delitti contestati è compreso tra quelli indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a, del codice di rito.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata e gli atti devono essere restituiti al GIP del Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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