Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 02-08-2011, n. 30604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.1.2011 la Corte di appello di Bari ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a C.M., ai sensi della L. n. 241 del 2006, nella misura di anni 2, mesi 9, giorni 15 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa sulla condanna infintagli con sentenza in data 9.6.2005 dal GUP del Tribunale di Foggia.

La suddetta Corte riteneva causa della revoca dell’indulto altro delitto commesso in data 20-22 aprile 2007 per il quale il C. era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bari in data 1.7.2009, divenuta irrevocabile in data 26.10.2010.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penale e per carenza di motivazione, in quanto nella sentenza della Corte di appello di Bari in data 1.7.2009 era stata individuata una pena base di anni 2, mesi 1, giorni 10 di reclusione che comprendeva, però, l’aumento per la continuazione interna; pertanto, stabilita dal giudice dell’esecuzione la pena per la violazione più grave, era possibile che la pena base fosse determinata in misura inferiore a due anni, e quindi non idonea a determinare la revoca del condono.

Il ricorso è fondato.

Nell’ordinanza impugnata non viene specificata la ragione per la quale la condanna inflitta con la sentenza in data 1.7.2009 sia causa di revoca del condono concesso al C. ai sensi della L. n. 241 del 2006.

Il suddetto beneficio deve essere revocato se la pena base di cui alla sentenza 1.7.2009 – eventualmente determinata dal giudice dell’esecuzione, se quello della cognizione l’avesse indicata cumulativamente con la continuazione interna – non è inferiore a due anni. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata e il giudice del rinvio dovrà verificare quale sia la pena base della condanna di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari in data 1.7.2009, eventualmente determinandola nel caso in cui fosse stata indicata cumulativamente con la pena per la continuazione interna, provvedendo di conseguenza ad accogliere o respingere la richiesta di revoca del condono.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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