Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28625 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 2.000,00 in luogo della somma di Euro 3.700,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite. Deduce di avere limitato la domanda alla diversa misura dell’indennizzo "ritenuta di giustizia". L’Amministrazione resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Osserva il Collegio che la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito del precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. 50, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009).

Principio ancora più valido a seguito della modifica dell’art. 479 c.p.c., comma 2. Nella concreta fattispecie, dalla copia del decreto prodotta dall’Avvocatura, si evince che esso è stato notificato, in forma esecutiva, presso l’Avvocatura distrettuale costituita dinanzi alla Corte di appello il 24.2.2010 mentre il ricorso è stato notificato in data 8.3.2011, quindi oltre il termine di legge.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 495,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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