T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 960 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Le associazioni ricorrenti, attive nel settore della protezione ambientale, contestano la legittimità del provvedimento in epigrafe, con cui la Regione Piemonte ha autorizzato, ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, la realizzazione di una "pista agrosilvopastoralè nel territorio del Comune di Groscavallo, in area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della legge n. 1497/1939.

Il progetto, presentato dal Consorzio di miglioramento fondiario vallone Unghiasse (costituito dai proprietari dei terreni del vallone e dei fabbricati che vi sorgono), prevede la costruzione di una strada con fondo in terra e ghiaia naturale, avente uno sviluppo complessivo di m. 4640 e larghezza di m. 2,50, con piazzole di sosta ogni 400 m. circa.

Come si evince dalla relazione illustrativa del progetto, l’infrastruttura viaria sarebbe funzionale al sostegno delle attività economiche che si svolgono nel vallone di Unghiasse, soprattutto per consentire il quotidiano spostamento a valle dei prodotti caseari dell’alpeggio.

Ad avviso delle ricorrenti, si tratterebbe, invece, di iniziativa priva di qualsiasi valenza agricola o pastorale, ma solamente finalizzata a consentire il transito di veicoli a motore per raggiungere le baite ristrutturate come seconde case, con grave compromissione di un ambiente naturale ancora integro.

Le censure di legittimità dedotte dalle ricorrenti sono contenute all’interno di motivi di ricorso così rubricati:

I) Incompetenza. Illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.lgs. n. 29/1993 e da 19 a 31 della l.r. Piemonte n. 51/1997, in relazione agli artt. 2, 5, 32, 41, 42 e 117 Cost., tenuto anche conto del d.P.R. n. 616/1977.

II) Violazione di legge con riferimento all’art. 1 quinquies della legge n. 431/1985 e all’art. 1 del d.M. Ambiente 21.9.1994.

III) Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990, ai principi e ai disposti di cui alla legge n. 431/1985 ed ai principi normativi e giurisprudenziali sulla autorizzazione e nulla osta in materia ambientale, alla legge n. 1497/1939 e al d.P.R. n. 616/1977, art. 92. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà.

IV) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali.

V) Violazione di legge, sotto altro profilo, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento di fatti e sviamento di potere. Violazione di legge con riferimento alla legge n. 241/1990 ed ai principi sull’autotutela ivi dettati.

2) Si è costituito in giudizio il Consorzio di miglioramento fondiario vallone di Unghiasse, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.

Non si sono costituiti, seppure regolarmente intimati, la Regione Piemonte e il Ministero dell’ambiente.

Con ordinanza n. 340 del 10 marzo 1999, ottemperata dall’amministrazione, è stata disposta l’acquisizione degli atti del procedimento.

Con ordinanza n. 383 del 24 marzo 1999, è stata respinta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalle ricorrenti.

Il provvedimento cautelare è stato riformato in appello, con ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1258 del 18 giugno 1999.

In data 3 giugno 2011, la difesa delle ricorrenti ha depositato una memoria contenente richiami giurisprudenziali ritenuti conferenti alla vicenda controversa.

La medesima difesa ha anche depositato, in data 13 giugno 2011, una memoria di replica della quale, tuttavia, non può tenersi conto, poiché non sussisteva alcuna memoria di controparte cui replicare.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.

3) In via preliminare, la difesa del Consorzio proponente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto volto all’impugnazione di un atto asseritamente endoprocedimentale.

Sostiene l’eccepiente, infatti, che la contestata autorizzazione regionale non consentirebbe di realizzare l’opera, essendo comunque necessario il rilascio di apposito titolo abilitativo (concessione edilizia) da parte del Comune territorialmente competente.

L’eccezione non ha pregio e va disattesa.

L’impugnata determinazione, adottata ai sensi dell’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (recante delega alle regioni delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi dello Stato in materia di protezione delle bellezze naturali), non costituisce, infatti, una sorta di parere all’interno del procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ma espressione della potestà autorizzatoria già configurata dall’art. 7 della legge n. 1497/1939, con cui l’autorità preposta alla gestione del vincolo ambientale, previa verifica della compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale che ne forma oggetto, autorizza la realizzazione di un intervento volto a modificare l’assetto del territorio nell’area vincolata.

Si tratta, in sintesi, di atto provvedimentale avente natura di autorizzazione, adottato a conclusione di autonomo procedimento e, come tale, immediatamente impugnabile dai soggetti legittimati ad agire per la tutela dell’interesse diffuso alla protezione dell’ambiente.

4) Nel merito, sono palesemente fondati il terzo e il quinto motivo di ricorso.

Con il terzo motivo, le esponenti censurano l’inadeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento impugnato, dal quale non si evincerebbero le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere che l’opera in progetto, nonostante il suo "forte impatto ambientale", non comporti l’alterazione del delicato contesto nel quale andrebbe ad inserirsi.

Va osservato, al riguardo, come il provvedimento in contestazione consti essenzialmente di un elenco di opere autorizzate, sulla base delle rispettive relazioni istruttorie favorevoli riportate in allegato.

Nel caso di specifico interesse, la relazione predisposta dal competente ufficio regionale si risolve effettivamente in vaghe e sintetiche valutazioni che non consentono di comprendere perché l’opera sia stata ritenuta idonea ad inserirsi nell’ambiente.

Si afferma, infatti, che "la realizzazione proposta, se condotta con opportuni accorgimenti atti a mitigare il più possibile l’incidenza dell’intervento sul territorio, può essere eseguita senza alterare il contesto ambientale della località".

Fanno seguito alcune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell’opera (sistemazione con fondo naturale, posizionamento di canalette di convogliamento delle acque meteoriche, salvaguardia della vegetazione arborea, ecc.), anch’esse piuttosto generiche, se non, in alcuni casi, ripetitive di caratteristiche proprie del progetto.

Il descritto corredo motivazionale è sicuramente inidoneo a rendere ragione della scelta operata.

L’autorizzazione ambientale positiva ex art. 82 del d.P.R. n. 616/1977 deve contenere, infatti, una congrua e puntuale motivazione, atta a dimostrare che l’intervento in progetto, nonostante la precostituita imposizione di un vincolo sull’area ove esso è previsto, non comporti eccezionalmente un impatto ambientale negativo.

Nel caso in esame, invece, il corredo motivazionale dell’atto si risolve, come riferito, nell’impiego di una formula stereotipata che non fa riferimento alle caratteristiche ambientali del contesto ed alle specifiche ragioni per cui la nuova strada vi si potrebbe inserire senza pregiudizio e risulta, pertanto, insufficiente a fornire rigorosa dimostrazione della compatibilità dell’intervento con il bene pubblico tutelato.

5) Con il quinto motivo di ricorso, viene nuovamente denunciata, sotto un diverso profilo, l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti dell’amministrazione.

Le dedotte censure fanno riferimento al progetto presentato nel 1994 dal Consorzio controinteressato per la costruzione di una strada nel vallone di Unghiasse: il progetto era molto simile a quello attuale, differenziandosi essenzialmente per l’ampiezza della sezione stradale (m. 3,00 contro i m. 2,50 attuali) e per il numero delle piazzole di manovra (una ogni 200 m. circa anziché ogni 400 m.).

Tale progetto venne respinto dalla Regione Piemonte, con provvedimento del 27 luglio 1994, perché avrebbe determinato "una grave ed irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, con negativi effetti diretti ed indiretti sugli stessi".

A fronte di un progetto quasi identico al precedente (le modeste novità riferite non valgono certo a immutarne le caratteristiche sostanziali), l’amministrazione era tenuta a fornire adeguata giustificazione della valutazione positiva resa a soli quattro anni di distanza dal precedente rigetto, individuando gli elementi in ipotesi idonei a determinare questo capovolgimento di giudizio ovvero gli errori che avrebbero inficiato la prima valutazione.

Stante l’immotivato contrasto tra manifestazioni di volontà della stessa pubblica amministrazione, adottate in un contenuto arco temporale nei confronti del medesimo oggetto e nell’esercizio dello stesso potere, la nuova determinazione deve ritenersi irrimediabilmente viziata per contraddittorietà estrinseca.

6) La riscontrata fondatezza delle censure di legittimità già esaminate esime il Collegio dallo scrutinio degli altri motivi di ricorso.

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno posta a carico della Regione Piemonte, autrice del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Piemonte a rifondere alle ricorrenti le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di euro millecinquecento oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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