Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 02-08-2011, n. 30576

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il TdR di Catania, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha confermato l’occ emessa a carico di S.A., con riferimento al delitto di associazione mafioso, per essere persona di fiducia di A.V., soggetto apicale nella struttura malavitosa catanese. In particolare, il S. viene ritenuto elemento che opera "in nero" nel campo del movimento terra, con vantaggio suo e del clan, viene anche ritenuto una sorta di trait d’union tra l’ A. e gli altri capi mafiosi, tanto che con il predetto avrebbe addirittura compiuto un viaggio a Palermo e sarebbe stato presente all’incontro tra A. e L.P.S., all’epoca latitante.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il TdR, nel "rispondere" alle censure mosse dall’interessato al provvedimento custodiale, ha affermato non esservi traccia documentale della attività imprenditoriale del S., appunto perchè la stessa era esercitata "in nero" secondo la prospettazione accusatoria.

E’ di tutta evidenza che, in tal modo, si da corpo a un semplice sospetto a fronte del quale, tuttavia, la difesa ha provato: a) che il S. lavorava alle dipendenze della ditta Lotos srl, b) che molti anni prima aveva svolto attività come artigiano, c) che conosceva l’ A. in quanto suo padre aveva lavorato alle dipendenze del padre del predetto, d) che mai nessun mezzo escavatore era stato sequestrato in danno del ricorrente.

Quanto alle conversazioni inter alios intercettate, esse al massimo provano che S. aveva intenzione di acquisire macchinari per poter operare nel settore del movimento terra.

Nell’arco di un anno solo quattro conversazioni telefoniche riguardano l’indagato.

Quanto al viaggio a Palermo in compagnia dell’ A. per partecipare all’incontro con il L.P., il TdR fonda il suo convincimento unicamente sul contenuto di una telefonata tra A. e la moglie, telefonata effettuata quando ormai il predetto trovavasi nuovamente nelle immediate vicinanze di Catania. Il collaboratore di giustizia P.G., che descrive l’incontro tra i due, non fa minimamente parola del S..

Non resta dunque che qualche episodico incontro tra il ricorrente e altre persone da lui contattate per conto dell’ A., ma non vi è ragione di ritenere che, in tali occasioni, S. abbia svolto un ruolo diverso da quello del semplice nuncius.

Con motivi nuovi, depositati il 14.6.2011, corredati da corposa documentazione, il difensore, ribadendo le sue considerazioni in ordine alla pretesa attività imprenditoriale del S., sviluppa principalmente la censura relativa alla "trasferta" palermitana dell’ A.. Vengono ricordate le parole del P., che fissa l’incontro tra A. e L.P. (che dice essere stato accompagnato da tali A. e N.) nel giorni 21 gennaio 2007, giorno della partita di calcio tra Reggina e Palermo. La data, secondo le stesse dichiarazioni del collaborante, era rimasta ben chiara nella sua memoria, in quanto, per presenziare al predetto incontro, egli aveva dovuto rinunziare a seguire la squadra del Palermo a Reggio Calabria.

Ebbene, la conversazione telefonica in base alla quale il TdR ritiene che il S. si fosse recato a Palermo insieme con A. è del giorno 20 gennaio 2007.

A ciò è da aggiungere che sia P., sia altri collaboratori di giustizia ( B.I., C.R.) riferiscono circa i vari soggetti che, di volta in volta, avevano accompagnato A.. Ebbene essi non fanno mai menzione del S., nè lo riconoscono in fotografia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il provvedimento impugnato va annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Come premesso, il TdR fonda il suo convincimento essenzialmente su tre dati fattuali: 1) l’attività lavorativa del S., il quale, operando "in nero", sarebbe a capo di una impresa di movimento terra, che accrescerebbe i propri affari e i propri guadagni grazie all’appoggio della struttura malavitosa, venendo, a sua volta, "utilizzato" dalla associazione per la realizzazione di lavori reperiti e per la percezione dei correlati guadagni, 2) la vicinanza a un capo influente ( A.V.), del quale sarebbe uomo di fiducia, tanto da averlo accompagnato al suo incontro con il latitante Lo Piccolo Salvatore, anche egli personaggio di spicco nel firmamento mafioso, 3) la funzione di "ambasciatore" dell’ A. nei suoi contatti con imprenditori, vittime e altri associati.

A riscontro del primo assunto il TdR cita (fol. 3) il contenuto di una conversazione intercettata, nel corso della quale, si parla di mezzi per movimento terra e si precisa che N. "ne ha due". Al proposito, il difensore aveva già rappresentato al Collegio cautelare che il padre del ricorrente aveva alcuni vecchi escavatori, che ben potrebbero essere i due di cui al ricordato dialogo.

Il TdR riporta la deduzione difensiva, ma, in pratica, a essa non replica, aggiungendo, in maniera alquanto apodittica, per la verità, che "al di là della occupazione formale", S. si interessa di movimento terra ed è "a disposizione" di A..

A riscontro del secondo assunto, il TdR cita le dichiarazioni del P., che ha riferito di un incontro tra L.P. e A. e cita la conversazione intercettata il 20.1.2007 (foll. 4-5), nel corso della quale A., sulla via del ritorno da Palermo, parlando con la moglie, le spiega perchè aveva fatto più tardi del previsto. Ne indica la causa in Nino, il quale doveva fare rientro a casa in quanto G. non si sentiva bene. Al proposito, l’ordinanza impugnata sottolinea come sia rimasto accertato che S. conviveva con una donna a nome G.. In merito a tale episodio, il ricorrente sottolinea come P. non abbia mai nominato il S.. Con i motivi aggiunti, come detto, facendo riferimento – in applicazione della nuova formulazione (ex lege n. 46 del 2006) dell’art. 606 c.p.p., lett. e) – alla documentazione in atti (che, per comodità di lettura, riproduce e allega in fotocopia) il difensore dell’indagato evidenza come P. abbia collocato con precisione l’incontro tra i due nel giorno 21 gennaio 2007 e non nel giorno precedente (che è quello della conversazione telefonica tra A. e la moglie, nel corso della quale si fa cenno a N. e a G.).

Ad abundantiam il ricorrente sottolinea come nessuno dei collaboratori di giustizia abbia mai nominato o riconosciuto in foto il S. ( P., come ricordato indica in A. e N. gli accompagnatori di A.).

Ebbene, di tali – palesemente rilevanti – evidenze non è traccia nel provvedimento impugnato, pur trattandosi, a quanto si apprende, di elementi certamente a conoscenza del TdR e sui quali il difensore dell’indagato aveva, a suo tempo, attirato l’attenzione dei giudicanti. A riscontro del terzo assunto, il Collegio cautelare delinea le figure criminali di F.C. e C.A. G., sostenendo che A. ne "monitorava" l’operato, utilizzando il S.. Di particolare rilevanza viene ritenuta una conversazione intercettata (cfr. fol. 7 dell’ordinanza), nel corso della quale A. chiede a S. notizie in ordine ai so liti i che tale D.M. doveva portare a un terzo soggetto, identificato nel C.. A C., S. avrebbe dovuto chiedere per conto di A. di "far lavorare" mezzi meccanici a lui riconducibili".

Al proposito, il ricorso sostiene che non si evidenzia la natura illecita del contatto e/o del messaggio.

Altre conversazioni riguardano i rapporti tra A. e F. e la necessità, avvertita dal primo e comunicata anche al S., di non far trasparire la esistenza di tale rapporto.

In questa parte dell’ordinanza, il TdR, con un lessico non sempre limpido e con argomentazioni non sempre pienamente comprensibili, illustra le preoccupazioni dell’ A., concludendo che lo stesso non "remorava" nel riferire al ricorrente circostanze e situazioni rilevanti nell’ottica della consorteria mafioso.

Ebbene è da osservare che, seppure si vuoi attribuire rilievo a indie, sintomatici della vicinanza del S. all’ A. (escluso, allo stato, quello derivabile dall’avere il primo accompagnato il secondo nella sua trasferta palermitana), ciò non è sufficiente per attribuire al ricorrente un ruolo – e dunque una collocazione – all’interno della delineata struttura malavitosa: non basta un rapporto di conoscenza e di confidenza con un associato (sia pure di vertice) per giustificare l’addebito di partecipazione all’associazione mafioso; ne può esser sufficiente per ritenere l’intraneità del ricorrente, il fatto che, episodicamente, lo stesso abbia riferito messaggi (apparentemente neutri) dell’ A. a terze persone, sia pure gravitanti in orbite criminali.

Altro discorso sarebbe quello in base al quale fosse possibile costruire su solide basi (sia pur compatibili con la fluidità della fase delle indagini) l’ipotesi che il S. sia un mafioso imprenditore, ovvero un imprenditore mafioso.

Il giudice del rinvio riesaminerà il materiale indiziario a sua disposizione, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunziati.

Deve farsi luogo, tramite la Cancelleria, alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania; manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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