T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 958 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar impugnando gli atti in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Incompetenza. Il parere negativo rispetto alla conservazione delle opere in contestazione (due bassi fabbricati ad uso residenziale in zona agricola sita in area preparco) espresso dal direttore dell’Ente di Gestione del Parco "La Mandria" è afflitto da vizio di incompetenza.

Sussiste una contraddizione tra il parere favorevole alla conservazione delle opere già espresso dalla Regione Piemonte con la determinazione n. 124 del 7 agosto 2002 e l’impugnata determinazione negativa n. 338 del 14 luglio 2003, avente ad oggetto le medesime opere, a sua volta condizionata dal parere, ugualmente negativo, espresso dall’ente parco con determinazione n. 155 del 20 marzo 2003.

L’atto impugnato è afflitto da difetto di motivazione e istruttoria; il generico richiamo alle norme di attuazione del piano d’area non consente di comprendere le motivazioni del diniego; la scelta dell’amministrazione è inoltre incoerente con l’intervenuto condono di opere analoghe realizzate nella medesima area.

Si è costituita l’amministrazione resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

E’ pacifico in fatto che l’area sulla quale insiste il manufatto abusivo in contestazione sia soggetta a due differenti vincoli: il vincolo paesaggistico, di cui originariamente alla legge n. 1497 del 1939, oggi trasfuso nell’art. 142 del d.lgs. 42/2004, e il vincolo derivante dalle norme istitutive, nell’area, del Parco regionale La Mandria, istituito con l.r. n. 54 del 1978. Si evince dalla stessa condotta dei ricorrenti nell’ambito del procedimento di condono che i medesimi hanno pacificamente avuto contezza della necessità di acquisire due distinti pareri dei due distinti soggetti preposti alla tutela dei due vincoli. Come i ricorrenti medesimi espongono in fatto, e come si evince dagli atti, i ricorrenti hanno infatti richiesto, in data 2.2.1999, parere ex art. 32 l. 47/1985 in relazione al vincolo paesaggistico, ottenendo parere favorevole con prescrizioni da parte del dirigente del settore gestione beni ambientali della Regione Piemonte in data 7.8.2002 e, in data 10.2.2003, nulla osta di competenza dell’Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), ottenendo parere negativo del 14.7.2003, notificato il 27.8.2003.

In diritto è pacifico che l’art. 32 della l. 47/85 e successive modifiche subordina la concessione o autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole delle autorità preposte alla tutela del vincolo che, nel caso di specie, sono evidentemente due.

Contestano innanzitutto i ricorrenti la competenza del Direttore dell’ente di gestione del parco ad emettere il contestato parere negativo. La censura, oltre che assolutamente generica (si afferma che la competenza apparterrebbe "ad altro organo" non meglio identificato), è palesemente infondata; il parere è stato reso dal dirigente del settore competente (esattamente come avvenuto per il simmetrico parere favorevole espresso in relazione al vincolo ambientale) in ossequio al generale principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione, dettata non solo dalla legge nazionale, oggi d.lgs. 165/2001, ma anche dalla legge regionale n. 51/97, il cui art. 3 espressamente attribuisce ai dirigenti l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi..nonchè la gestione "tecnica e amministrativa".

La censura è quindi destituita di fondamento.

Infondato è anche l’assunto per cui vi sarebbe contraddizione nella condotta dell’amministrazione che si sarebbe espressa in modo difforme sulla stessa situazione in fatto, senza alcuna giustificazione. Premesso che non è del tutto corretto che i ricorrenti abbiano ottenuto un primo parere tout court favorevole, poiché detto parere era favorevole ma espressamente condizionato, già si è evidenziato come, sull’area, insistano due vincoli; la discrepanza di pareri sussiste tra pareri provenienti da diversi soggetti preposti alla tutela dei due diversi vincoli che, ancorchè in senso lato facenti capo alla Regione, integrano due distinte strutture con diverse finalità. Nessuna incoerenza è quindi ravvisabile nel fatto che distinti soggetti abbiano raggiunto diverse conclusioni in relazione a finalità e vincoli di tutela ben distinti.

La motivazione degli atti impugnati è poi tutt’altro che generica, non essendosi limitata l’amministrazione ad un generico richiamo delle norme di attuazione del piano del parco. Si legge infatti nel parere negativo, debitamente comunicato al ricorrente e poi richiamato nella determinazione negativa finale: "visto l’art. 15 lettere a), h), l) delle N.T.A. della II variante al piano d’area approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6203606 del 28.2.2000 che recita: "è consentita la costruzione di abitazioni rurali nelle zone agricole; gli indici di densità fondiaria sono quelli stabiliti dall’art. 25 della l.r. 56/77; non è comunque consentito l’accorpamento della cubatura di lotti esterni alla zona di preparco. Sono altresì consentiti sulle abitazioni rurali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia…".

L’atto non solo non formula alcun rinvio generico alle norme di pianificazione ma le riporta per esteso nella parte di interesse. Il parere puntualizza altresì che gli interventi sono stati ultimati prima dell’istituzione del parco e che l’abuso è stato commesso da soggetto privo della qualità di coltivatore diretto.

L’istruttoria è stata svolta chiedendo integrazione documentale e fornendo il prescritto parere.

Le censure concernenti il vizio di motivazione e istruttoria sono quindi infondate.

Sostengono i ricorrenti che, in ogni caso, la ragione sostanziale del diniego sarebbe illegittima poiché fondata sulla mera difformità del manufatto dalle norme di piano, circostanza di per sé ovvia per un’opera abusiva. Premesso che la tesi trascura la possibilità di abusi di carattere formale, perché realizzati in assenza di titoli abilitativi ma astrattamente idonei ad ottenerli, come ampiamente e correttamente esposto dalla Regione nelle proprie difese l’essenza stessa del vincolo imposto con l’istituzione del parco si estrinseca nelle connessa pianificazione.

Recita infatti l’art. 25 co. 1 della l. n. 394 del 1991 che "strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco…"

Tale piano, per il parco regionale "La Mandria", è stato inizialmente approvato dal Consiglio regionale in data 28.7.1983 e successivamente modificato con provvedimenti del 16.2.1989 e 28.2.2000; la connessa disciplina attuativa è quindi l’in sé della tutela dell’area del parco.

Nel caso di specie è pacifico che il manufatto contestato si trova in zona agricola ed ha destinazione residenziale; l’amministrazione ha invocato a fondamento del diniego il già riportato art. 15 delle NTA del piano del parco. Si è inoltre puntualizzato che gli interessati non possedevano la qualifica di coltivatori diretti. Tale specifica disciplina è già stata oggetto di sindacato del Consiglio di Stato in sede consultiva nell’ambito di un ricorso straordinario al capo dello stato. Secondo C. Stato, sez. II, 3 maggio 2006, n. 7477/2004 il presupposto dell’eventuale sanabilità dell’opera eventualmente realizzata nell’area è la qualifica di imprenditore agricolo che consenta di qualificare l’opera al servizio di un’attività agricola.

Per altro, salvo contestare che l’amministrazione potesse invocare le norme di piano per denegare la sanatoria, in alcun modo il ricorrente deduce di versare in una delle peculiari situazioni in cui l’edificazione sarebbe stata consentita o assentibile. Ancora, con la pronuncia C. Stato sez. VI 24 febbraio 2011, n. 1156, il giudice d’appello ha ritenuto congruamente motivato un parere negativo alla sanabilità di un’opera in un caso in cui l’amministrazione aveva invocato norme di piano che precludevano nell’area la realizzazione di nuove costruzioni estranee alla destinazione agricola.

L’espresso diniego risulta quindi congruamente motivato sulla scorta di parametri pertinenti e correttamente intesi in relazione al peculiare vincolo che grava su un’area destinata a parco.

Infine non ha rilievo l’invocato paragone con presunte similari situazioni di soggetti residenti in zone limitrofe; premesso che si individua un solo permesso in sanatoria che a detta dei ricorrenti sarebbe analogo, senza per altro fornire alcun elemento in fatto che consenta di apprezzare l’analogia (il tipo di opera sanata prescinde nella sua materialità dalla conoscenza degli atti del procedimento), resta evidente che ove anche fosse stata sanata un’opera incongrua ciò non obbligherebbe l’amministrazione a sanarne altre.

La domanda non può trovare accoglimento.

La complessità e durata del procedimento amministrativo giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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