T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 956 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi di ricorso:

Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 6, 7 e seguenti della l. 241/90 anche come successivamente modificata. Violazione del giusto procedimento di legge. Carenza assoluta di motivazione e istruttoria. Contesta parte ricorrente la tardività del rilievo dell’incompatibilità tra un commissario e un concorrente per la procedura selettive e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Carenza di interesse pubblico. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere per presupposti erronei travisamento dei fatti, errata applicazione dell’art. 51 c.p.c.. Violazione del giusto procedimento e del combinato disposto dell’art. 290 del t.u. approvato con r.d. 4.2.1915 n. 148 e degli artt. 16 e 279 t. u. approvato con r.d. 3.3.1934 n. 388 estensibili a tutti i campi di applicazione dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale. Intempestività della rilevazione della causa di incompatibilità in violazione del bando di concorso e segnatamente del suo art. 7; violazione dell’art. 3 del d.p.r. 117/2000. Contesta il ricorrente la sussistenza di una causa di incompatibilità tra il concorrente V. e il prof. C., commissario designato dal Politecnico, e la intempestività del rilievo di incompatibilità; contesta inoltre l’interesse pubblico al rilievo dell’incompatibilità non avendo il commissario C. votato per il candidato V., soggetto rispetto al quale si deduce sussistere l’incompatibilità; in ogni caso la sussistenza di una ragione di incompatibilità dedotta nei confronti del candidato V. non sarebbe idonea ad inficiare il giudizio reso nei confronti di altro candidato, quale appunto il ricorrente.

Violazione ed errata applicazione dell’art. 51 c.p.c.. Mancanza assoluta di interesse pubblico, eccesso di potere per presupposti erronei. Carenza di motivazione e di istruttoria, manifesta ingiustizia. Iniquità, violazione del principio fondamentale della conservazione degli atti giuridici. Iniquo appare che la posizione del ricorrente risulti travolta senza che egli abbia dato causa alcuna all’invalidità procedurale.

Ulteriore eccesso di potere per manifesta ingiustizia iniquità presupposti erronei travisamento dei fatti, errata ed inesatta applicazione dell’art. 51 c.p.c.; il prof. C., commissario asserito incompatibile, non ha votato a favore del prof. V., sicchè la causa di astensione/ricusazione non si è verificata.

Deve premettersi una breve ricostruzione in fatto.

Con il decreto rettorale impugnato è stata disposta la non approvazione con conseguente annullamento degli atti concorsuali della commissione giudicatrice del concorso per un posto da professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare ICAR/08 (Scienza delle costruzioni), procedendo quindi alla nomina di una nuova commissione. L’originaria commissione giudicatrice risultava composta, tra gli altri e quale membro designato, dal prof. C.. All’esito delle valutazioni svolte dalla commissione hanno conseguito tre voti favorevoli ciascuno i professori V. e M.D.S., risultando quindi idonei.

Trasmessi gli atti al Rettore per l’approvazione, quest’ultimo non ha approvato gli esiti della comparazione, rilevando una illegittimità della procedura poichè il concorrente V. e il Commissario C. sono risultati essere entrambe amministratori della società "A.E. s.r.l. siglabile A. s.r.l.". Ritenuta la circostanza tale da costituire ragione di incompatibilità, con connesso obbligo di astensione del commissario, il Rettore ha quindi motivatamente invalidato la procedura.

Il ricorrente contesta in fatto che i due interessati ricoprano il ruolo di amministratori, e quindi versino in situazione di incompatibilità per comunanza di interessi economici. La censura dedotta è infondata. Risulta dalla documentazione in atti (doc. 12 prodotto dallo stesso ricorrente contenente la visura camerale della A.R.CO.S.) che la società A.R.CO.S. ha ad oggetto la "fornitura di servizi di ingegneria e consulenza" (cioè opera nel settore professionale e anche di docenza di pertinenza del concorrente V. e del commissario C.) e che è amministrata tramite un consiglio di amministrazione composto di quattro soggetti, incluso il presidente, tra i quali appunto figurano i prof.ri C. e V.. Quanto più in specifico al sistema di amministrazione si evince dalla visura che il presidente del Consiglio di amministrazione (Zannini Quirini Cristina) ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione relativi alla gestione della società "ad eccezione dell’assunzione e del licenziamento del personale dipendente, che insieme ai poteri di straordinaria amministrazione, rimangono di competenza del consiglio di amministrazione".

La società si presenta quindi di piccole dimensioni, operante in settore strettamente connesso alle attività professionali dei componenti il consiglio di amministrazione, inclusi il concorrente V. e il commissario C., e questi ultimi hanno potere di amministrazione straordinaria. In questo contesto pare evidente la stabile comunanza di interessi economici che integra la contestata ipotesi di incompatibilità tra il prof. C. e il concorrente V..

La giurisprudenza, che costantemente esclude che la mera collaborazione occasionale o scientifica nell’ambito del mondo accademico integrino ragioni di incompatibilità al fine delle procedure concorsuali, puntualizza tuttavia che tanto vale "a meno che la collaborazione non sia in realtà espressione dell’esistenza di una più solida e stabile comunanza di interessi economici" (C.G.A., 21 settembre 2010, n. 1222; C. Stato sez. IV 8.5.2001, n. 2589). La sussistenza di una società per svolgere in comune l’attività professionale con poteri di amministrazione integra certamente una solida comunanza di interessi economici.

Non possono pertanto trovare accoglimento le censure volte a contestare la sussistenza in fatto dei presupposti invocati nell’atto impugnato ai fini della mancata approvazione della procedura concorsuale. Tali ragioni risultano anche chiaramente esplicitate nell’atto (tanto che sulle medesime si è proprio appuntata al difesa del ricorrente), sicchè non corretto appare l’assunto che sussisterebbe una difetto di motivazione; ancora non è rinvenibile alcun difetto di istruttoria poiché la contestata circostanza risulta documentata in atti e non smentita in alcun modo. Infine non ha rilievo alcuno che il commissario C. non abbia votato a favore del concorrente V. all’esito della valutazione comparativa; è pacifico che la presenza di un commissario incompatibile in una commissione di concorso inquina di per sé la terzietà di giudizio della medesima, a prescindere da come il commissario si sia concretamente espresso in seno ad essa.

Né è contestabile che sussista un interesse pubblico al trasparente e imparziale svolgimento delle procedure selettive per l’accesso a posti di professore universitario; proprio di tale interesse pubblico è anche garante il Rettore nella fase, per altro ancora endoprocedimentale, come infra chiarito, di verifica di regolarità delle operazioni della procedura selettiva prima della definitiva approvazione dei lavori della commissione.

Sotto il profilo formale il ricorrente lamenta che, in ogni caso, egli avrebbe dovuto essere destinatario di una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990 (primo motivo di ricorso) in relazione all’esercizio di un potere di autotutela. Recita l’art. 5 co. 1 del d.p.r. 117 del 23.3.2000: "il Rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti…". Il provvedimento rettorale impugnato si presenta quindi come segmento di un’unica procedura di complessiva valutazione comparativa dei candidati e non costituisce autonomo procedimento. Trattandosi di segmento endoprocedimentale l’attivazione dei previsti poteri di controllo di regolarità da parte del Rettore non necessitava di alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai candidati interessati. Inoltre è pacifico in giurisprudenza che suddetto controllo concerne la regolarità formale e sostanziale sicché correttamente il Rettore ha rilevato, in questa fase, un vizio di composizione della commissione tale da inficiarne la validità di giudizio. Così comportandosi il Rettore ha fatto corretto uso dei propri ed autonomi poteri di verifica di regolarità della procedura, i quali, sino al termine del procedimento stesso, ivi inclusa la fase di controllo, prescindono da una istanza di ricusazione eventualmente mossa da un concorrente. La sussistenza di un termine di decadenza in capo al concorrente interessato a far valere ragioni di incompatibilità (ai sensi di legge o di bando) non preclude infatti la persistenza dell’autonomo potere di controllo del Rettore, da esercitarsi nell’apposita fase procedimentale a ciò deputata.

In sintesi nella fase endoprocedimentale di accertamento di regolarità degli atti di una procedura di valutazione comparativa per un posto da professore universitario il Rettore può condurre, nel superiore interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura, verifiche tanto di regolarità formale che sostanziale, non approvando gli atti ove riscontri dei vizi, senza che ciò implichi la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati in quanto non qualificabile procedimento di autotutela,.

Più delicata appare infine la censura del ricorrente volta, correttamente, ad evidenziare come il medesimo sia del tutto estraneo al dedotto rapporto di incompatibilità tra il commissario C. e il prof. V.; ne consegue che egli patisce conseguenze inique per illegittimità eventualmente da altri commesse. Deduce in particolare il ricorrente che l’amministrazione avrebbe dovuto differenziare le posizioni dei concorrenti e, al limite, stralciare la sola posizione del concorrente incompatibile, prof. V.. Se in linea di fatto è indiscutibile che il ricorrente sia venuto a patire rilevanti conseguenze per condotte alle quali è del tutto estraneo, rileva il collegio che la censura, in punto di diritto, non può portare all’annullamento dell’atto impugnato, né il Rettore avrebbe potuto limitarsi a stralciare la posizione del solo V.. Ciò per la peculiarità della procedura in contestazione. E’ pacifico in giurisprudenza che la "valutazione comparativa" per l’assegnazione dei posti da professore universitario si caratterizzi appunto per la struttura immanentemente comparativa; la commissione non esprime solo giudizi assoluti su ciascuno dei candidati, all’esito dei quali, come avviene ordinariamente nei concorsi, redige una graduatoria di merito, bensì giudizi collegiali e comparativi tra candidati volti a far emergere i soli soggetti che, in rapporto agli altri concorrenti, risultano in possesso dei maggiori e migliori requisiti per il conseguimento dell’idoneità al posto. La peculiarità della procedura e la strutturale e immanente natura comparativa dei giudizi implica l’impossibilità di stralciare la posizione di un singolo, poiché scaturita appunto da una pluralità dei raffronti che risultano così complessivamente inficiati dalla partecipazione al giudizio di un commissario incompatibile.

Ritiene pertanto il collegio che, anche sotto questo profilo, le censure non possano trovare accoglimento; tuttavia sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, proprio per la peculiarità della posizione dei ricorrente, che per altro vanterebbe titolo risarcitorio individuale nei confronti del commissario la cui posizione ha dato causa alla invalidità della procedura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge il ricorso;

compensa le spese tra tutte le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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