Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 02-08-2011, n. 30571Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, parzialmente riformando la pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP nei confronti di K.F. e K.L. in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B) perchè estinta per prescrizione, ha confermato la affermazione di responsabilità in ordine al delitto ex artt. 110 e 483 c.p. (per mere, in concorso, attestato falsamente, nella richiesta di concessione in sanatoria relativa a un illecito edilizio, che i lavori erano stati ultimati entro il 31.12.2002), rideterminando in melius il trattamento sanzionatorio.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce illogicità di motivazione in relazione all’art. 157 c.p., artt. 507 e 530 c.p.p..

Alla CdA era stata richiesta integrazione della istruzione probatoria, allo scopo di provare che i lavori in questione erano stati effettivamente ultimati entro il 31.12.2002, A tale scopo erano stati indicati testi, che in primo grado non furono ammessi. I giudici del merito hanno ritenuto di poter fondare il loro convincimento solo sulle dichiarazioni delle PPCC, ignorando il contributo di conoscenza che avrebbe potuto essere fornito dai testi della difesa, i quali erano informati sul reale sviluppo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, lavori terminati entro la data predetta, atteso che, negli anni successivi al 2002, solo mere attività di rifinitura (tinteggiatura ecc.) furono eseguite.

Ebbene, la CdA ha ritenuto di non poter aderire alla richiesta di rinnovazione del dibattimento in quanto la contravvenzione edilizia era ormai prescritta. Così argomentando, i giudici di secondo grado hanno ignorato che l’accertamento richiesto sarebbe stato decisivo anche con riferimento al reato del capo B), niente affatto prescritto e per il quale, invero, è intervenuta condanna.

In data 15.6.2011 il difensore degli imputati ha depositato memoria integrativa e motivi aggiunti (corredata di documentazione), con la quale ribadisce le argomentazioni già sviluppate nel ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della medesima CdA, per nuovo esame.

Invero, la motivazione con la quale è stato negato l’esame dei testi della difesa è illogica, atteso che la circostanza che la difesa avrebbe voluto far accertare incide direttamente sulla sussistenza del reato B).

Agli imputati invero è contestato il delitto di cui all’art. 483 c.p. per avere falsamente attestato che i lavori erano stati ultimati entro il 31.12.2002.

Attraverso la prova per testi, i ricorrenti avrebbero voluto dimostrare il contrario. E se di tanto il giudicante si fosse convinto, pur in presenza della estinzione della contravvenzione edilizia, avrebbe dovuto trame le debite conseguenze con riferimento al delitto di cui sopra.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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