T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 1591 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha partecipato alla sessione degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato per l’anno 2008, indetta con d.m.22 luglio 2008, presso la Corte di Appello di Lecce, sostenendo le relative prove scritte.

Una volta appresa la mancata inclusione del suo nominativo tra quelli dei candidati ammessi a sostenere le successive prove orali, il ricorrente ha effettuato accesso agli atti e ha così potuto sapere di avere conseguito il complessivo punteggio di 77/150, avendo riportato, nelle tre prove scritte, il voto di 25/50, per la prova di diritto civile; 27/50 per il parere in materia penale;25/50 per l’atto giudiziario in materia di diritto amministrativo.

La sottocommissione esaminatrice ha formulato i giudizi negativi sopra ricordati in termini esclusivamente numerici,non essendo rintracciabile alcuna correzione o nota integrativa della motivazione numerica attribuita agli elaborati.

In vista della udienza pubblica di trattazione del merito della controversia, il ricorrente ha, così, portato all’attenzione di giuristi esperti nelle materie oggetto di prova scritta i propri elaborati, ricevendone la stesura di pareri pro veritate, dal cui esame si desumerebbe che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione.

L’interessato si rivolge al TAR al quale prospetta la illegittimità delle valutazioni espresse nei suoi riguardi sotto numerosi profili che, tuttavia, possono racchiudersi nella violazione dell’obbligo di motivare il provvedimento, di cui all’art 3 della legge 241/90, e nella violazione delle norme che disciplinano l’attività valutativa della commissione di esame sotto i profili: della necessità di specificare i criteri di valutazione delle prove; della esigenza di assicurare congruità nei tempi di correzione dei singoli elaborati; della esigenza di garantire la presenza, all’ interno della commissione, di un docente universitario, della esigenza di conformare l’attività valutativa ai criteri precedentemente predeterminati a livello ministeriale

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione esami per avvocato, sessione 2008/2009 presso la Corte di Appello di Lecce, la IV sottocommissione esami per avvocato, sessione 2008/2009, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il rigetto nel merito.

La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 12 maggio 2010

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Sezione si è più volte pronunciata sulla questione della sufficienza/legittimità o meno di un giudizio avente ad oggetto prove scritte sostenute in occasione di esami di abilitazione per l’accesso alla professione forense, il quale sia formulato in termini meramente numerici.

Sotto tale riguardo, la giurisprudenza salentina ha da tempo aderito alla tesi secondo la quale siffatto giudizio non può essere espresso esclusivamente in forma numerica.

La motivazione di una prova di esame espressa in forma numerica viola l’art 3 della legge 241 del 1990 non essendo ravvisabile alcuna plausibile ragione logica per ritenere che l’obbligo di motivare il provvedimento amministrativo- dalla norma richiamata disciplinato compiutamente. non si estenda anche al giudizio devoluto alle commissioni di esame, il quale partecipa senz’altro della natura di provvedimento amministrativo, trattandosi di atto idoneo a manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione che ha indetto la prova di esame e, dunque, idoneo a rappresentare la volontà della p.a. di settore di provvedere.

La tesi in esame risulta rafforzata se si considerano almeno due ulteriori argomenti:

a)l’art 3, comma 1 stabilisce espressamente che " ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2". La previsione colloca lo svolgimento dei pubblici concorsi – e degli esami di abilitazione, che, sul piano della operazione squisitamente valutativa non si allontanano dai concorsi pubblici – entro l’area di operatività dell’obbligo di motivazione;

b) le aree di esenzione dall’obbligo di motivazione sono specificamente individuate dal comma 2 dell’art 3 e concernono, com’è noto, gli atti normativi e quelli a contenuto generale

Il Tar Lecce ha, peraltro, più volte aderito ad una opzione ermeneutica, per così dire, temperata riversando sulla parte ricorrente l’onere di introdurre nel processo elementi di natura indiziaria capaci di fare luce sull’eventuale errore valutativo nel quale sia incorsa la Commissione giudicatrice.

Si è ritenuto, più in particolare, che il ricorrente sia legittimato a produrre pareri pro- veritate, e cioè opinioni che, per il fatto di essere formulate da esperti giuristi chiamati a pronunciarsi in ordine alla bontà degli elaborati confezionati dall’interessato, possano entrare a far parte del materiale probatorio che il giudice utilizza per formare il suo convincimento sul caso concreto.

Proseguendo su detto ordine di argomentazioni, si ricorda che solo quando i pareri fanno registrare un considerevole discostamento dal giudizio espresso dalla commissione di esame, è logicamente sostenibile la tesi dell’errore valutativo della stessa commissione.

Se, infatti, un’unica prova di esame è stata valutata in maniera radicalmente diversa da un esperto di diritto ciò significa che il margine di errore accertato nel caso concreto è così rilevante da evidenziare la irragionevolezza della valutazione espressa dalla commissione.

Sennonchè, nel caso che ci occupa, i pareri pro veritate che il ricorrente ha addotto quali elementi di prova non sono affatto convincenti nella direzione, sopra ricordata, del clamoroso errore valutativo della commissione di esame.

Solo il parere avente ad oggetto la prova processuale contiene un giudizio di superamento della soglia di sufficienza dell’elaborato in termini di 35/50; laddove sia in materia di diritto civile che in materia di diritto penale non si colgono espressioni letterali capaci di sovvertire radicalmente il giudizio espresso dalla Commissione di esame.

In questa prospettiva, si osserva che il giudizio di piena sufficienza per la prova di diritto civile e quello di insussistenza di elementi che corroborino la valutazione di insufficienza, per il diritto penale, non hanno alcuna capacità dimostrativa di un errore valutativo della commissione di esame ma finiscono con il collocare le prove sostenute dal ricorrente in un’area non lontana dalla valutazione espressa dalla commissione di esame.

In definitiva, il ricorso non può essere accolto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore

Massimo Santini, Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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