Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 02-08-2011, n. 30545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 19 gennaio 2010 il Giudice di Pace di Pisa, sez. di Pontedera, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 25.11.2008, ad integrazione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Pisa nei confronti di P.P. per il reato di cui all’art. 81 c.p., D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 6 e 7, applicava al predetto P. la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi.

Riteneva il G.d.P., disattendendo i rilievi difensivi, che non fosse maturata la prescrizione del reato, essendosi formato in tema di responsabilità giudicato parziale (il rinvio era stato disposto solo in ordine all’applicazione della sanzione accessoria). Assumeva, inoltre, che la pronuncia di legittimità escludeva anche la fondatezza delle subordinate deduzioni difensive in ordine alla intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ed alla competenza del Prefetto.

2) Ricorre per cassazione P.P., denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Anche a voler ritenere, come sostenuto dal G.d.P., che il reato di cui all’art. 189 C.d.S. ascritto non sia caduto in prescrizione, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, benchè accessoria alla sanzione penale, non era applicabile per intervenuta prescrizione quinquennale (prevista in via generale, per gli illeciti amministrativi, dalla L. n. 689 del 1981, art. 28).

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 25/1999, ha stabilito che il rapporto di accessorietà rispetto alla pena inflitta con una sentenza di condanna o sentenza ad essa equiparata esclude che il giudice penale possa applicare la sanzione amministrativa senza limiti di tempo.

Se si ritenesse inoperante il termine prescrizionale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 si violerebbe il principio generale dell’ordinamento in relazione a tutte le sanzioni amministrative.

Il Giudice del rinvio ha, quindi, errato nel ritenere che il giudicato della sentenza n. 2110 del 25.11.2008, coprisse anche la deducibilità della prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 28.

Con memoria, depositata in data 19 maggio 2011, si ribadiscono le precedenti deduzioni e richieste, evidenziandosi che la sospensione della patente di guida non era coperta dal giudicato parziale, per cui era possibile proporre impugnazione ai sensi dell’art. 628 c.p.p..

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Secondo giurisprudenza, assolutamente pacifica, di questa Corte, "In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di annullamento" (cfr. da ultime Cass. pen. sez. 2 n. 8039 del 9.2.2010; Cass. pen. sez. 3 n. 5101; conf. Cass. sez. 4 n. 2843 del 20.11.2008; Cass. sez. 2 n. 12967 del 14.3.2007; sez. un. n. 1 del 2000 Rv 216239). E tanto vale anche in relazione all’applicazione di sanzioni accessorie (cfr.

Cass. pen. sez. 4 n. 6725 del 22.3.1999).

3.1.1) Stante la formazione progressiva del giudicato (l’annullamento era stato disposto solo per la mancata applicazione della sanzione amministrativa della patente di guida), ogni questione in tema di responsabilità era quindi preclusa. Correttamente, pertanto, il G.d.P. ha ritenuto che non venisse più in rilievo l’accertamento della prescrizione del reato e delle sanzioni accessorie ad esso strettamente collegate. Non è consentito, invero, "svincolare" la sanzione accessoria dal reato neppure sotto il profilo della prescrizione. Altrimenti si creerebbe un inammissibile doppio binario, con conseguenze abnormi proprio in tema di prescrizione, potendo essere diverso il termine per l’una e per l’altro.

3.1.2) Nè a diverse conclusioni può, certo, pervenirsi sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale e delle sentenze delle sezioni civili di questa Corte, richiamate dal ricorrente.

3.1.2.1) La Corte Costituzionale era stata investita della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, artt. 186, 187 e 222. Secondo il Giudice remittente l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sarebbe stata in contrasto, tra l’altro, con l’art. 3 Cost., per l’irragionevole mancata previsione di un regime di "caducabilità" della sanzione amministrativa, analogo al regime della pena inflitta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. soggetta all’estinzione di cui all’art. 445 c.p.p., comma 2.

In relazione alla questione così come prospettata (con riferimento cioè all’estinzione del reato prevista dall’art. 445 c.p.p., comma 2), e solo in relazione ad essa, il Giudice delle leggi, nel dichiarare, con ordinanza n. 25 del 27 gennaio 1999, la manifesta infondatezza della stessa, rilevava che il rapporto di accessorietà rispetto alla pena inflitta escludeva che il giudice penale potesse "applicare la sanzione amministrativa senza limiti di tempo, secondo quanto viceversa prospettato". 3.1.2.2) Le sentenze delle sezioni civili, poi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non sono pertinenti, in quanto si limitano ad affermare che "In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall’art. 209 C.d.S. – relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali -, sia dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28" (cfr. Cass. civ. sez. 2 n. 4375 del 20.2.2008; conf. Cass. civ. sez. 1^ n. 12999 del 23.11.1999).

3.2) Peraltro, ed in ogni caso, "a norma degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. la prescrizione è interrotta dall’atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che in applicazione analogica di tale principio allorchè la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un’infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all’interessato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 24, comma 2, interrompe la prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale" (Cass. pen. Sez. 4 n. 9090 del 5.4.2000).

3.3) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congrue determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

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