Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28612 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 3.500,00 in luogo della somma di Euro 6.600,00 richiesta con il ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite. L’Amministrazione non ha svolto difese.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. c.p.c., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilita delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è nè logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa, infatti, si fonda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe potuto essere azionato solo in via giudiziale e che la parte convenuta non si era opposta alla domanda. Ma in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia. Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese.

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione di 1/2 delle spese del giudizio, l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase.

Le spese vanno distratte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione di 1/2 delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo. Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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