Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 02-08-2011, n. 30595 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19/4/10 la 5^ sezione penale di questa Corte di Cassazione rigettava il ricorso di B.D. avverso la sentenza 5/2/09 della Corte di Assise di Appello di Palermo che lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno (e conseguenti statuizioni anche risarcitorie in favore della costituite parti civili) per gli omicidi di G.S. e I.G. rispettivamente commessi in (OMISSIS).

Proponeva ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. il B. con atto a sua firma.

Era preliminarmente ricostruita la vicenda processuale (il B., estradato dalla Spagna per due processi a suo carico, era stato inizialmente perseguito anche per un terzo, estraneo alla richiesta estradizione, quello appunto per gli omicidi G. – I.; a seguito della nota "sentenza Ferrarese" di questa Corte era stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale ed avviata una seconda, che dopo i due ordinari gradi di merito – il primo con esito di condanna ed il secondo favorevole all’imputato – ed una fase di rinvio – con esito di condanna – dopo l’annullamento della sentenza di appello, si era infine risolta con la sentenza definitiva di legittimità oggetto del presente ricorso straordinario: le alterne vicende del processo erano ruotate intorno alla utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato nella fase delle indagini preliminari del primo procedimento, raccolte tra il 1998 e il 1999 senza le garanzie successivamente previste dall’art. 64 c.p.p. come novellato dalla riforma del 2001).

Tanto premesso, il ricorrente lamentava che l’ultimo giudice di legittimità avesse confermato la sentenza di rinvio sull’assunto – erroneo – che i verbali del B. di cui si discuteva fossero stati effettivamente acquisiti al processo durante il giudizio conclusosi con la declaratoria di improcedibilità del 16/1/02. Ciò non era vero ed era stato provato dalla difesa, che nel giudizio di rinvio aveva prodotto tutti i verbali di quel primo processo, da cui non risultava la pretesa acquisizione. L’erroneo assunto di fatto (l’acquisizione al processo in esame dei verbali assunti nel precedente estinto) si riverberava sulla decisione in punto di diritto (la loro utilizzabilità). Nè la sentenza di primo grado, come erroneamente ripetuto dall’ultimo giudice di legittimità (sulla base di un’erronea affermazione del giudice del rinvio) aveva mai dato atto della acquisizione (di talchè di nulla avrebbe potuto dolersi l’imputato in sede di appello). Chiedeva l’accoglimento del ricorso straordinario.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, conformemente i due difensori di parte civile si riportavano alle proprie conclusioni scritte. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, infondato, va respinto.

Va in primo luogo osservato (ed è già osservazione decisiva) che la condanna del B. non fonda solo sulle dichiarazioni confessorie da lui rese. Nella sentenza oggetto del presente ricorso straordinario (che tra l’altro tratta tutte le questioni con esso sollevate, non mancando di ravvisarle – quasi preconizzandone l’esperimento – come tipiche di un ricorso ex art. 625-bis c.p.p.) si afferma esplicitamente che anche nell’ipotesi (peraltro teorica) di inutilizzabilità delle confessioni del B., la prova cd. "di resistenza" avrebbe certamente consentito di ritenere idonei a sostenere il giudizio di colpevolezza gli altri elementi di accusa:

le dichiarazioni auto – ed etero accusatorie del collaboratore di giustizia S., riscontrate sia per l’omicidio I. che per quello G. dai risultati di prova generica e, per il primo, anche da prove testimoniali, dirette (il teste oculare N.G.) e de relato (di altro collaboratore di giustizia, P.A.). Si evidenzia al proposito nella sentenza che solo chi avesse partecipato agli omicidi – il S. – poteva essere a conoscenza di certi particolari attinenti alle modalità dell’azione e la stessa sua chiamata in correità del B. trovava riscontro in quanto a suo tempo riferito al P.. Ma al di là di ciò, l’acquisizione delle dichiarazioni confessorie del B., operata dalla Corte di Assise di Trapani nel giudizio successivamente conclusosi (per ragioni estradizionali) con la sentenza di non doversi procedere del 16/1/02, è stata effettiva e rituale.

Sulla ritualità dell’acquisizione (anche se non contestata per questo, ma ancor prima nella sua materialità). Sotto un primo profilo le dichiarazioni dell’imputato, rese nella fase delle indagini preliminari di altro procedimento, non andavano rinnovate, perchè all’entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 il procedimento non era più in quella fase (giusta l’art. 26, comma 3, della stessa legge). Sotto un secondo profilo esse sono state correttamente acquisite al secondo procedimento ai sensi dell’art. 238 c.p.p., comma 3 e art. 513 c.p.p., comma 1, perchè documentazione di atti irripetibili in quanto l’imputato si era rifiutato di rispondere.

Sull’effettività dell’acquisizione (specifico punto in contestazione). Come già rilevato nella sentenza 19/4/10 della 5 sezione penale di questa Corte, oggetto del presente ricorso straordinario, la questione dell’effettiva acquisizione delle dichiarazioni di cui trattasi (che il ricorrente nega sia mai avvenuta, offrendo in proposito tutti i verbali del processo in cui ciò sarebbe dovuto avvenire) è stata definitivamente accertata dai giudici precedenti (il concetto di giudicato progressivo già richiamato dalla sentenza impugnata) e non può più essere contestata. E’ tuttavia il caso di osservare che se anche (come il ricorrente rimarca) la sentenza di primo grado nulla ebbe a dire della materiale acquisizione dei verbali nel precedente procedimento, è anche vero che si trattava di una sentenza di condanna e sarebbe stato pertanto interesse dell’appellante porre la questione. In ogni caso, come si è accennato, la sentenza oggetto del presente ricorso straordinario ha già affrontato, in modo approfondito ed esauriente, tutte le questioni che oggi vengono reiterate. Non può dunque in alcun modo parlarsi più di errore percettivo o di fatto.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo nonchè a quelle, come infra liquidate, delle parti civili concludenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110, delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio che liquida in Euro 2.000, onorari compresi, per la parte civile G.V., in complessivi Euro 4.000, onorari compresi, per le altre parti civili assistite dall’avv. Giuseppe Pantaleo ed in complessivi Euro 2.800, onorari compresi, per le parti civili assistite dall’avv. Giuseppe Ferro, oltre accessori come per legge per tutti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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