Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 02-08-2011, n. 30594

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 6/10/10 ex art. 309 c.p.p. il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22/9/10 dal Gip di dello stesso Tribunale nei confronti di S.F. di N., classe (OMISSIS), per il reato di omicidio in danno di B.G., ucciso in (OMISSIS).

Secondo l’accusa il B. (detto " G. (OMISSIS)"), cutoliano passato con i casalesi, venne ucciso da B.D. e D.L. su mandato di L. G. e M.G., la decisione venendo presa in una riunione in Giugliano alla quale aveva partecipato, tra gli altri, l’odierno ricorrente S.F., detto " S.".

Il movente era nella pregressa partecipazione del B. all’omicidio del fratello del L. e nel timore che il soggetto, benchè passato dalla parte dei casalesi, potesse costituire un pericolo in vista della possibile riorganizzazione dei cutoliani. L’attentato avvenne sulla (OMISSIS), la vittima in auto in compagnia della moglie. I killer – anch’essi in auto – e segnatamente il D. lo attinsero prima con più colpi di fucile a pompa, mandando la sua vettura fuori strada, poi di pistola cal.

7,65, l’ultimo il cd. "di grazia". La donna fu risparmiata.

A carico dello S. le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia B.D., D.L. (entrambi esecutori materiali dell’omicidio, che in seguito sarebbero diventati nemici) e V.E. (partecipe della fase esecutiva), tutti appartenenti alla fazione dei casalesi guidata da B. F.; nonchè di D.A., presente al mandato omicida, ed infine di P.G. (de relato dallo stesso S. odierno ricorrente) e di C.F. (de relato da D. L. sulle modalità esecutive). Il quadro criminale che ne emerge è quello di una prima riunione deliberativa nel 1991, seguita da una seconda, operativa, nel 1993, prima dell’esecuzione del delitto:

nella prima S.F. deliberò o diede il suo avallo all’omicidio.

Ricorreva per cassazione la difesa dello S., deducendo violazione di legge sulla valutazione della prova e vizio di motivazione. B.D. afferma che lo S. diede il suo avallo all’omicidio ma non lo indica tra i partecipanti alla riunione del 1991 e, contraddittoriamente con tale avallo, sostiene di aver ancora chiesto due anni dopo agli S. ( W. e F. di L.) come regolarsi in ordine al delitto programmato. Quanto a D.L. non era credibile che un poco più che ventenne quale egli era negli anni 1988-1991 (dopo la morte di B.) potesse partecipare ad una riunione deliberativa di quel tipo; discordanti inoltre, con le affermazioni del B., quelle del D. sui partecipanti alla riunione (egli vi colloca anche lo S.), sul movente (non solamente la vendetta del L. ma anche la temuta riorganizzazione dei cutoliani), le modalità della decisione (non del solo L. ma di tutti i presenti), l’incarico organizzativo (affidato non al solo B. ma ad entrambi). Del tutto difforme sul movente, la decisione e i mandanti D.A.. Illogico, infine, e divergente da quanto riferito dagli altri collaboranti specie sulla personalità della vittima, quanto riferisce P.G., che avrebbe appreso le sue informazioni dallo stesso S. all’interno del carcere. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso. Nessuno compativa per il ricorrente.

Il ricorso, infondato, va respinto.

E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv.

215828, Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Il nucleo di esso, in particolare, è costituito dalle convergenti e credibili dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (sul ruolo decisionale che nel delitto ebbe lo S.), che non vengono inficiate dalla loro non perfetta coincidenza: B.D. lo indica come preventivamente interpellato ed avallante l’omicidio, anche se non partecipe alla riunione del 1991, e non contraddice tale avallo la circostanza che due anni dopo (arrestato nel frattempo altro esecutore designato) egli abbia chiesto agli altri due S. il da farsi in ordine al delitto (che venne da costoro confermato); mere valutazioni soggettive quelle in ordine all’età troppo giovane di D.L. per partecipare ad una riunione dove si deliberavano omicidi e non decisive (ed in parte marginali, per ciò che qui interessa) le difformità sulla riunione medesima con quanto riferito dal B., ferma per entrambi i collaboratori il deliberato o l’avallo dello S. circa l’omicidio);

anch’esso convergente sul dato essenziale il contributo di D. A.; lo stesso dicasi per P.G., questi de relato dallo stesso S..

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo. Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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