Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 02-08-2011, n. 30592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27/5/10 ex art. 425 c.p.p., comma 3 il Gup del Tribunale di Camerino dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.G. in ordine al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (mancato rientro in abitazione entro le ore 21,00: in (OMISSIS)) perchè il fatto non sussiste.

Il giudicante rilevava che i CC, seppur avessero suonato otto volte (tra le 22,40 e le 22,50) al citofono del prevenuto senza ricevere risposta, essi erano pur sempre rimasti all’esterno dell’edificio e non vi era pertanto prova sufficiente dell’effettiva assenza del C. dall’abitazione.

Ricorreva per cassazione il Pm a quo, deducendo vizio di motivazione e violazione dì legge: premesso che funzione dell’udienza preliminare è di evitare dibattimenti inutili e non di accertare la colpevolezza o meno dell’imputato, nel caso di specie il giudice aveva escluso a priori la possibilità di un arricchimento istruttorio in dibattimento e giudicato nel merito, di fatto pretendendo un forzato ingresso dei CC nell’abitazione del prevenuto e dimenticando la massima di esperienza per cui, se non si risponde al suono del campanello, vuole dire (salvo indicazioni in contrario, nel caso assenti) che non si è in casa. Chiedeva l’annullamento della pronuncia impugnata. All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nessuno compariva per l’imputato.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Fondatamente il Pm ricorrente ha lamentato che il giudice della udienza preliminare abbia formulato una prognosi infausta per l’accusa su elementi che nella generalità dei casi, sulla base di regole di esperienza, sono sufficienti quanto meno per l’instaurazione del giudizio, dove comunque non possono escludersi eventuali arricchimenti istruttori. Il nuovo giudice chiarirà anche, per incidens, la qualificazione del fatto (contestato come L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2), che nella quarta riga del primo capoverso di pag. 3 della sentenza è indicato come contravvenzione e non come delitto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gup del Tribunale di Camerino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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