Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-09-2011, n. 5089 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dalla Casa di riposo indicata in epigrafe e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto che ha stabilito non essere dovuta dal Comune la retta per la presenza della signora Pol nella casa di riposo medesima, essendo prevalenti gli aspetti sanitari su quelli assistenziali.

Avverso la suddetta sentenza, l’appellante, premesso che il Comune di Portogruaro aveva provveduto fino al 1985 al pagamento della retta per la signora Pol, dimessa dall’Ospedale psichiatrico e ospitata presso la Casa di riposo, ritenendo prevalenti gli aspetti non sanitari, formula i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, degli artt. 1, 2 e 6 del d.P.C.M. 8 agosto 1985, degli artt. 1,2,6,,7 e 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180, degli artt. 1, 12, 14, 25, 26 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 40 della legge regionale 25 ottobre 1978, n, 78, degli artt. 22, 23 e 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, delle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 72 e 21 giugno 1979, n. 45, nonché delle circolari regionali n. 15 del 9 marzo 1987, n. 5 del 28 gennaio 1988, e n. 66 del 24 dicembre 1986, oltre che travisamento dei fatti, omissione di esame documentale e difetto di motivazione; in quanto la signora Pol era stata dimessa dal reparto ospedaliero in quanto guarita ed inserita nella casa di riposo in alternativa all’assistenza familiare, mentre nessun conto potevano avere le occasionali ricadute psichiatriche della stessa signora Pol, mentre l’attività resa in suo favore era soltanto quella dell’assistenza sociale;

Carenza e contraddittorietà della decisione, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 ed errata interpretazione della circolare regionale n. 15 del 987 e n. 5 del 1988; essendo la signora Pol considerata guarita ed inserita nella casa di riposo solo come alternativa dell’assistenza familiare e non per l’assistenza sanitaria;

Travisamento dei fatti e motivazione insufficiente; poiché la Pol era stata sottoposta solo occasionalmente a visite presso il Centro di salute mentale di San Donà di Piave né è rilevante la somministrazione di antidepressivi, distribuiti un pò a tutti gli ospiti per ragioni assolutamente estranee ad alterazioni psichiche;

Errata valutazione delle circolari regionali n. 15/87 e n. 5/88, violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. 8 agosto 1985, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 e difetto di motivazione; evidenziando le circolari in parola la necessità di un intervento socioassistenziale e non terapeutico per quei soggetti, come la Pol, giunti ad uno stadio di assestamento delle condizioni psichiche, non più migliorabili in sede ospedaliera e bisognevoli solo di mantenimento e di non aggravamento;

Carenza di motivazione, omessa valutazione di elementi probatori e violazione delle circolari regionali n. 66 e n. 67 del 1986; essendo stata richiesta al Comune di Portogruaro solo la parte della retta attinente alla permanenza della signora Pol nella Casa di riposo;

Illogicità della sentenza; per non aver stabilito l’obbligo della A.S.L. di provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Il Comune di Portogruaro si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione, rilevando come la signora fosse affetta da "psicosi distimica con prevalenza depressiva in debole mentale", con la conseguenza che il ricovero nella casa di riposo assumeva valenza terapeutica,

L’appellante presenta successive memorie illustrative, con le quali, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato.

Va rilevato, infatti, che l’Amministrazione comunale è tenuta a mantenere indenni le case di riposo per l’attività che le medesime espletano in sostituzione della famiglia per quelle persone che abbisognano soltanto di prestazioni di assistenza sociale, senza che subentrino o sussistano invece condizioni che necessitino di interventi di natura sanitaria.

Ora, nella specie, la signora P., dimessa da un reparto ospedaliero per malati psichici non era affatto clinicamente guarita, ma era giunta ad una condizione, per cui gli interventi sanitari non avrebbero potuto portare più alcun miglioramento alle sue condizioni mentali, per cui era stata dimessa dalla struttura ospedaliera affinché potesse rientrare in famiglia e ivi ottenere le cure per poter in qualche modo mantenere le condizioni raggiunte.

Pertanto, il fatto che in luogo della famiglia, che non poteva assisterla, la medesima sia stata inserita in una casa di riposo non cambia affatto la sua condizione e ciò è dimostrato dal fatto che la stessa signora Pol ha avuto bisogno più volte di interventi sanitari (sia mediante farmaci antidepressivi che per mezzo di vere e proprie visite specialistiche di natura psichiatrica) sia all’interno che all’esterno della casa di riposo per la continua verifica e mantenimento dello stato di deficit psichico che la contraddistingueva.

E’ evidente, perciò, che la medesima non poteva essere considerata come un normale ospite della casa di riposo a tutti gli effetti, trattandosi di un soggetto invero ivi ospitato ma soggetto ad interventi di natura squisitamente sanitaria; che poi tali interventi non fossero continui, ma occasionati da manifestazioni di alterazione psichica è fatto pressoché usuale anche in soggetti malati cronici, che sono sottoposti ad attività terapeutica soltanto nelle occasioni di ricadute evidenti.

Correttamente, pertanto, il Comune di Portogruaro, allorquando è venuto a conoscenza della situazione che caratterizzava la signora Pol, ha interrotto i pagamenti alla casa di riposo, affermando di non essere tenuto a pagare attività che per legge competono al sistema sanitario nazionale, e pertanto alla unità sanitaria di riferimento.

Né è rilevante il fatto che per alcuni anni il Comune di Portogruaro abbia versato alla casa di riposo le somme per la signora P., in quanto, solo quando lo stesso ha avuto la piena contezza della situazione sanitaria della medesima signora P. ha interrotto i pagamenti, nulla deducendo per il passato, sulla base della considerazione che solo da un certo momento gli interventi sanitari sono divenuti prevalenti rispetto all’attività di mera ricezione nella casa di riposo.

L’appello va, pertanto, respinto.

Sussistono, comunque, a cagione della particolarità della controversia, giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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