Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 02-08-2011, n. 30588

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 luglio 2010, depositata il successivo 10 luglio, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da E.Y. avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 4 giugno 2010, di applicazione all’ E. dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16 e successive modificazioni (d’ora in avanti T.U. imm.).

A ragione il Tribunale ha addotto che il provvedimento impugnato era logicamente e adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza dei requisiti in relazione ai quali è applicabile la misura dell’espulsione introdotta con la L. 30 luglio 2002, n. 189, e ha aggiunto che il motivo addotto dall’interessato, ovvero l’essere affetto da patologie legate al suo stato di tossicodipendenza che potrebbero essere curate meglio in Italia, non aveva alcuna rilevanza ostativa all’applicazione della misura decisa dal Magistrato, poichè la normativa in materia di espulsione non prevede, tra le fattispecie di salvaguardia a fini umanitari di cui all’art. 19 T.U. imm., le circostanze allegate dal detenuto.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre personalmente a questa Corte l’ E., lamentando che il Giudice non avrebbe preso in considerazione il suo stato patologico legato alla tossicodipendenza per cui ha necessità di assistenza medica ed è già in cura presso il pubblico servizio sanitario specialistico Ser.T., reclamando la tutela prevista dalla L. 6 marzo 1998, n. 40, artt. 34 e 36 e la possibilità di rimanere sul territorio nazionale nell’ambito dei programmi umanitari definiti ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma 2, lett. c), come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

Motivi della decisione

3. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone, a sostegno della sua censura, le disposizioni in materia sanitaria relative all’ingresso e soggiorno in Italia dello straniero che intende ricevere cure mediche, il quale, insieme all’eventuale accompagnatore, può ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno (art. 36 T.U. imm. e L. n. 40 del 1998, art. 34, cit.), e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 12, comma 2, lett. c), come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, pure sopra citati.

Trattasi, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, di richiami normativi del tutto incongrui rispetto al diverso istituto applicato nel caso in esame, costituito dall’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione di cui all’art. 16 T.U. imm., della quale è preclusa l’applicazione solo ai casi previsti dall’art. 19 dello stesso T.U. imm., di cui non è stata neppure allegata dall’interessato, nel procedimento di sorveglianza, la ricorrenza.

4. La manifesta infondatezza dell’unico motivo proposto determina, a norma dell’art. 615 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 3, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti dalla norma, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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