Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-04-2011) 02-08-2011, n. 30581

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 9 luglio 2009 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto M.G., perchè il fatto non costituisce reato, dal delitto di detenzione di una doppietta calibro 28, parzialmente priva di matricola in quanto abrasa, senza averne fatto denuncia all’Autorità di P.S., e dalla contravvenzione di detenzione di 168 cartucce di vario calibro e marca, pur esse non denunciate, fatti commessi in Borgo Valsugana, il 1 dicembre 2007 capo A) della rubrica.

Con la medesima sentenza il Giudice ha disposto, ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, la confisca del fucile e delle cartucce a palla quest’ultime oggetto della contravvenzione prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 20-bis, comma 2, contestata al capo B) e dichiarata estinta per oblazione, mentre ha ordinato la restituzione delle altre cartucce.

2. Avverso la predetta sentenza il M. ha proposto appello con esclusivo riguardo alla disposta confisca del fucile, per contraddittorietà e illogicità nell’applicazione della legge penale e, segnatamente, della L. n. 152 del 1975, art. 6, cit., in relazione all’art. 240 c.p., cpv. 1, n. 2, e per difetto di motivazione sul punto.

Il M. denuncia che il Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per cui, pur avendolo assolto dal delitto di illecita detenzione del fucile "Tortiglione", siccome riproduzione di arma antica, abbia disposto la confisca del medesimo, limitandosi all’apodittico richiamo della L. n. 152 del 1975, art. 6; rileva che quest’ultima norma postula l’offensività dell’arma, sottoposta a confisca, quale non sarebbe, per accertamento dello stesso Giudice, il fucile in sequestro, che costituisce un cimelio familiare, essendogli stato donato dallo zio, nato nel (OMISSIS) e scomparso nel (OMISSIS), e da lui mai utilizzato al punto che l’arma, con canna arrugginita e apparato di comando non azionabile, è sostanzialmente inservibile; aggiunge di avere avviato una pratica per la classificazione e l’inserimento del fucile nel registro delle armi storiche; e cita recente giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale non troverebbe applicazione la misura di sicurezza della confisca, nel caso in cui sia stata disposta l’archiviazione del procedimento concernente un reato in materia di armi, nei confronti del soggetto che ne abbia la disponibilità, purchè la detenzione sia autorizzabile dalla competente Autorità di polizia.

3. La Corte di appello di Trento, investita del predetto gravame, con ordinanza resa all’udienza del 19 novembre 2010, richiamati l’art. 579 c.p.p., comma 3, art. 443 c.p.p., comma 1 e art. 568 c.p.p., comma 5, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, ha ordinato la trasmissione degli atti a questa Corte.

Motivi della decisione

4. Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato" (Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, dep. 18/01/2007, Pisciotta, Rv. 235854; conformi: Sez. 1, n. 38951 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, Cattane, Rv. 241310; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, dep. 25/03/2010, Trisolino, Rv. 246532).

Poichè, nella fattispecie, il M. è stato assolto dal reato di detenzione del fucile di cui al capo A) della rubrica, perchè il fatto non costituisce reato, non avrebbe dovuto essere disposta la confisca del medesimo fucile, come da giusta censura difensiva.

Segue, a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del fucile che va esclusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del fucile, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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