Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 24768/2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Il Ministero dell’Interno e per quanto possa occorrere la sezione di polizia stradale di ? hanno proposto ricorso per cassazione contro P.A. avverso la sentenza del G.P. di Roma n. 38203 del 2005, che aveva annullato il verbale di contestazione n. ? della polizia stradale di ? per eccesso di velocità, ravvisando lo stato di necessità.

Non ha svolto difese il P..

Diritto

Col primo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione apparente, col secondo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 4, dell’art. 2045 c.c. e dell’art. 54 c.p., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il G.P. ritenuto sussistere l’esimente della L. n. 689 del 1981, art. 4, in quanto il ricorrente si stava recando presso la propria abitazione essendo scattato l’allarme satellitare con conseguenti condizioni di grave pericolo.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

La Corte ritiene di aderire alla richiesta.

Il G.P. ha erroneamente ed apoditticamente individuato uno stato di necessità.

ÿ palese la mancanza di motivazione e l’erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4.

Questa Corte ha ripetutamele affermato che, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative, previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4 in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e, segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all’art. 54 c.p. (Cass. 24 marzo 2004 n. 5877, 5 marzo 2003 n. 3524,12 luglio 2000 n. 9254, etc.); si è, altresì, ritenuto che sia idonea ad escludere la responsabilità anche la semplice supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, cioè di una situazione concreta che, ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di necessità, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche il semplice convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio, tuttavia, grava su colui che invochi l’errore (Cass. 12 maggio 1999 n. 4710, la quale fa discendere l’ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle esimenti putative dall’art. 59 c.p., a norma del quale "se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui"; Cass. 25 maggio 1993 n. 5866, Cass. 20 novembre 1985 n. 4710).

Puntualizzando, peraltro, in sede penale, che, ove l’imputato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di una esimente reale o putativa, è su di lui che incombe l’onere di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio, e l’allegazione da parte dell’imputato dell’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi, non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensì su dati di fatto concreti, i quali siano tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Cass. pen. 1 luglio 2003 n. 28325).

Nella specie è del tutto evidente che non ricorresse alcuna necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito, vertendosi in materia di soli interessi economici ovviamente non tutelati dalla norma sullo stato di necessità.

Meglio avrebbe fatto il P. a contattare le forze dell’ordine per ottenere un pronto intervento presso la sua residenza ove supponeva essere stato perpetrato un furto.

11 ricorso va, conseguentemente, accolto e, decidendo nel merito, va rigettata l’originaria opposizione con condanna del P. alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione, condannando P.A. alle spese liquidate in Euro 400,00 oltre le eventuali prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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