Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-09-2011, n. 5105 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Torna all’esame del Collegio l’appello n. 9080/2005, riferito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. III, n. 11144/04 del 6.8.2004 (che non risulta notificata), con la quale era stato respinto il ricorso proposto dai signori A. A. e Giancarlo A. A. avverso il decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 13.9.1993, di annullamento del decreto sindacale di autorizzazione paesaggistica del 18.12.1992, nonché avverso il successivo provvedimento sindacale di sospensione della concessione edilizia n. 4/1993 e dei conseguenti dei lavori. Nella citata sentenza si rilevava, in primo luogo, il non avvenuto superamento del termine perentorio, di cui all’art. 82, comma 9 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (nel testo modificato con D.L. 27.6.1985, n. 312, convertito dalla legge 8.8.1985, n. 431), essendo pacifica la possibilità di interruzione di tale termine per esigenze istruttorie, nella fattispecie tradotte in due richieste di integrazioni documentali, in data 8.2.1993 e 5.5.1993, con successiva recezione, da parte della Sovrintendenza, degli atti trasmessi, rispettivamente, il 16.4.1993 ed il 14.7.1993, con conseguente tempestività del provvedimento emesso il 13.9.1993. Ugualmente infondate erano ritenute, in primo grado di giudizio, le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, essendo stato ritenuto che l’autorizzazione comunale fosse "in netto contrasto con la tipologia tipica della zona vesuviana", che avrebbe conservato ancora "caratteristiche rurali".

In sede di appello venivano ribadite le seguenti prospettazioni difensive:

I) violazione o erronea applicazione dell’art. 82, comma 9 del D.P.R. n. 616/1977 e dell’art. 2 L. n. 241/1990, errore e travisamento dei fatti, in quanto tutta la documentazione necessaria sarebbe stata in possesso dell’Amministrazione dal mese di gennaio 1993, con conseguente pretestuosità, i particolare, della seconda richiesta istruttoria";

II) violazione dell’art. 82 comma 9 D.P.R. n. 616/77 cit. sotto altro profilo, travisamento ed errore di fatto, essendo stato formulato un inammissibile giudizio di merito circa la compatibilità dell’intervento edilizio con i valori paesaggistici tutelati; la zona interessata dall’intervento stesso, inoltre, non avrebbe mai presentato i tratti edificatori caratteristici della zona vesuviana e risulterebbe intensamente edificata ed urbanizzata.

Tenuto conto delle argomentazioni difensive sopra sintetizzate, con decisione interlocutoria n. 3514/2011 veniva richiesto il deposito di una breve relazione, redatta in contraddittorio con il diretto interessato (anche assistito da un proprio tecnico di fiducia), in ordine alle seguenti circostanze:

a) ragioni della richiesta di integrazione documentale, di cui alla nota ministeriale n. 13842 del 5.5.1993, tenuto conto degli atti già trasmessi dal Comune con nota 58/90 in data 11.1.1993;

b) sintetica descrizione, corredata di materiale fotografico, delle caratteristiche edificatorie e del grado di urbanizzazione dell’area, interessata dall’intervento in contestazione, con precisazione del carattere regolare, o meno, degli edifici immediatamente circostanti nonché del periodo di costruzione degli stessi, ove significativo in rapporto alla documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte in data 12.4.2011.

Nell’udienza in data odierna, tuttavia, il Collegio ha preso atto del mancato espletamento dell’istruttoria e della richiesta di rinvio, avanzata dagli stessi appellanti.

In tale situazione, il Collegio stesso ritiene opportuno assegnare un nuovo termine per l’acquisizione degli atti sopra specificati, con rinvio della trattazione della causa alla pubblica udienza del 15 novembre 2011.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – non definitivamente pronunciando e riservata al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese – ordina al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di depositare presso la segreteria i documenti precisati in motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o dalla notifica della stessa a cura della parte appellante, se anteriore. Rinvia per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 15 novembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *