Cass. civ., sez. II 21-11-2006, n. 24670Mancanza di tabelle millesimali – Ripartizione provvisoria a titolo di acconto e salvo conguaglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l’1/4/1999 T.B.A., convenne davanti al Tribunale di Firenze, il Condominio di ?, sito nell’omonima città, chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità della Delib. Assembleare del 25 febbraio 1999, assunta in assenza della ricorrente, con la quale le spese relative ai lavori straordinari di rifacimento della facciata dell’edificio condominiale erano state ripartite tra i condomini in base a tabelle millesimali nuove e diverse da quelle approvate l’11.7.83; tabelle che attribuivano alla T. millesimi 98,80 in luogo degli originari 59,92, e che non erano state approvate né da lei né dall’assemblea, che si era limitata recepire il piano di riparto elaborato dall’amm.re, ponendo anche, fra le spese, quelle relative alla elaborazione delle tabelle millesimali che l’istante aveva contestato.

Il condominio, costituitosi, asseriva che la ricorrente non aveva interesse ad impugnare la delibera, in quanto con essa era stato approvato il solo rendiconto delle spese straordinarie relative alla facciata e non la ripartizione, effettuata, in via provvisoria, sulla base delle tabelle provvisorie, ripartizione e tabelle la cui approvazione era stata rinviata ad altra delibera.

Il Tribunale, con sentenza 20.9.2000 n. 2495 respingeva la domanda.

Su impugnazione della T.B. la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 12.3.2000 respingeva l’appello.

Precisato, in linea di fatto: che gli stabili facenti capo ai numeri civici ? pur condividendo la medesima facciata, costituiscono due condonami autonomi, costruiti in aderenza, con amministrazioni diverse, diverse tabelle millesimali, salvo la tabella C) che riguarda i millesimi nel loro insieme applicabili all’intera facciata dei due edifici; che la suddetta tabella C) non era applicabile nel caso di specie perchè i lavori riguardavano solo la parte di facciata attinente all’edificio posto al n. civico ?;

– afferma la Corte d’Appello in conformità con le giurisprudenza di legittimità, che mancando una regolamentazione per la facciata al n. ?, ben può deliberare l’assemblea condominiale una ripartizione dei contributi a titolo di acconto, in via provvisoria e salvo conguaglio; che essendo possibile la revisione della ripartizione in sede definitiva, la delibera era vantaggiosa perchè consentiva il conseguimento delle agevolazioni fiscali, come evidenziato nella relazione dell’amm.re, allegata alla delibera e depositata in sede assembleare; che dall’ordine del giorno e dalla relazione dell’amm.re appariva chiaro che la delibera aveva ad oggetto non solo il rendiconto, ma anche il riparto sia pure provvisorio in acconto a salvo conguaglio per cui sussisteva l’interesse ad agire della T.; che legittima essendo la delibera sul riparto, tale doveva ritenersi anche le delibere sulle spese relative alla redazione delle tabelle; che la questione relativa alla unicità della facciata era inammissibile perchè non dedotta in 1 grado.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la T. con quattro motivi di impugnazione.

Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:

1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123 c.c. (art. 36 c.p.c., n. 3):

– per avere la corte d’appello, sul presupposto della mancanza di una tabella millesimale relativa alla facciata del solo fabbricato di ?; e del principio giurisdizionale di cui a Cass. 12115/92 secondo il quale l’approvazione a maggioranza, di una ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto, salvo conguaglio, è possibile solo in assenza di una precedente regolamentazione; ERRONEAMENTE non considerato: A) che la Delib. 25 febbraio 1999, finalizzata alla formazione ed approvazione di nuove tabelle, in quanto approvata a maggioranza, era nulla, essendo necessario il consenso di tutti i condomini; B) che la T., assente, non aveva mai prestato consenso alle nuove tabelle; C) che le nuove tabelle NON erano neppure state deliberate dall’assemblea, che, all’ordine del giorno del 22.9.96 riportava "approvazione del riparto fra tutti i condomini per spese straordinarie alle facciate";

2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

– per avere la corte d’appello, nel ritenere pienamente conosciuto l’oggetto della delibera ed i motivi della stessa (agevolazioni fiscali), sulla base della "combinazione" fra quanto era dedotto nell’ordine del giorno e quanto emergeva dalla relazione integrativa dell’amm.re (della quale non si faceva menzione nel verbale dell’assembleare), ERRONEAMENTE non considerato che i condomini devono essere a conoscenza di quanto si andrà a deliberare in assemblea, prima che la stessa si tenga, non rilevando la conoscenza acquisita in sede assembleare;

3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

– per avere la corte d’appello ritenuto legittima la delibera che poneva le spese per la redazione delle nuove tabelle millesimali a carico dei condomini e, quindi, anche della T. NONOSTANTE:

A) l’incarico al Geom. R. fosse stato dato su iniziativa dell’amm.re; B) l’assemblea non lo avesse mai approvato;

4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3);

per avere la corte d’appello erroneamente affermato che la questione relativa alla unicità della facciata, fosse inammissibile perchè non proposta nel 1 grado di giudizio, NONOSTANTE: A) nel ricorso introduttivo si parlasse di facciata unica su tre prospetti; B) la sentenza d’appello desse atto che entrambi gli stabili n. ? condividevano la medesima facciata.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo la sentenza impugnata non merita censure in relazione a tutti i tre profili denunciati, in quanto è stata chiara nel precisare che, dall’integrazione fra il contenuto dell’ordine del giorno e la relazione dell’amm.re, allegala alla delibera impugnata, risultava evidente l’intervenuta approvazione, con il rendiconto, del riparto delle spese relative ai lavori straordinari della facciata, e, quindi, implicitamente, delle tabelle determinate provvisoriamente; consentendo ciò la mancanza di alcuna tabella, determinata in precedenza, che fosse possibile applicare, riguardando i lavori effettuati, la soia facciata del fabbricato al n. ?, e riferendosi, la preesistente tab. C, all’intera facciata comprendente i due fabbricati adiacenti di Via ?.

Trattandosi, perciò, di approvazione del riparto a titolo di acconto e salvo conguaglio, e, quindi, di tabelle provvisoriamente determinate, NON occorreva il consenso di tutti i condomini, necessario, invece, per l’approvazione di tabelle definitive.

Quanto alla mancanza di completezza dell’ordine del giorno, dedotta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, premesso che l’accertamento relativo è demandato all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile ove adeguatamente motivato; nella specie la Corte d’Appello ha ritenuto interpredando congiuntamente quanto era indicato nell’ordine del giorno e quanto si evinceva dalla relazione integrativa dell’amm.re depositata in assemblea che i condomini erano stati messi in grado di avere piena cognizione dell’oggetto della delibera finalizzata soprattutto, al conseguimento delle riduzioni fiscali previste dalla L. n. 449 del 1997, finalità di cui la ricorrente, secondo la sentenza, era ben consapevole.

Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso, avendo la corte implicitamente ritenuto che, con l’approvazione del riparto provvisorio, l’assemblea avesse necessariamente ratificato l’operato dell’amm.re e, quindi, sia l’incarico da esso dato, per conto del Condominio, di elaborare tabelle provvisorie, che l’obbligo assunto di corrispondere la relativa spesa con conseguente onere a carico dei condomini.

Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso, in quanto la corte d’appello ha escluso l’applicabilità alla fattispecie della preesistente tab. C (per avere i lavori interessato solo una parte della facciata dei due edifici, quella relativa al solo condominio n. ?), in ordine alla quale la tabella C) (che riguardava la facciata di entrambi gli edifici), NON disponeva; legittimando così la formazione, sia pure provvisoria, di diverse tabelle.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti, le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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