T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 7181 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando di gara pubblicato in data 16 luglio 2009 sulla G.U.C.E. S 135 e sulla G.U.R.I., V^ s.s. n. 87 del 27 luglio 2009, il Commissario Delegato per l’emergenza idrica di Lipari e Vulcano, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, tramite appalto – concorso, della progettazione e realizzazione, secondo quanto descritto nel progetto preliminare approvato con provvedimento n. 4 del 28 aprile 2008, di un "Intervento Integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Sezione A – Isola di Lipari: impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico, interventi prioritari sulla macrodistribuzione idrica".

L’importo a base di gara ammontava ad euro 16.422.734,65, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando stabiliva i seguenti criteri:

Criterio 1 (Valore tecnico ed estetico delle opere progettate) – max punti 40.

1.1. (Migliore interpretazione delle linee guida del progetto preliminare) – sub peso 20

1.2. (Qualità architettonica ed inserimento ambientale) – sub peso 20.

Il disciplinare di gara precisava che l’attribuzione del punteggio relativo al sub – criterio 1.1. sarebbe avvenuta tenendo conto "dell’illustrazione dettagliata, grafica e relazione, dei criteri seguiti e delle scelte effettuate nella progettazione definitiva per trasporre sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, edilizie previste dal progetto preliminare (fino a 5 punti); dell’avvenuta dimostrazione fornita dalla documentazione presentata, nel suo complesso e nei dettagli a scala maggiore, della ottimizzazione e semplificazione degli interventi manutentivi della proposta nonché alla migliore accessibilità all’impiantistica (fino a 15 punti)".

Con riferimento al sub – criterio 1.2. il disciplinare individuava specifiche misure di punteggio sulla base della completezza ed esaustività della documentazione presentata.

Il Criterio 2 riguarda "l’efficienza e sostenibilità ambientale dell’utilizzo dell’opera" e prevede l’attribuzione di max punti 30, così distribuiti:

2.1. (Consumo unitario di energia elettrica per mc di acqua prodotta) – sub peso 13

2.2. (Potenzialità impianto fotovoltaico) – sub peso 7;

2.3. (Contenimento delle emissioni) – sub peso 10.

Per l’attribuzione di tali punteggi venivano individuate formule matematiche, ad eccezione del subcriterio 2.3. per il quale venivano determinate specifiche scale di punteggio, a seconda della tipologia della prestazione offerta.

Il Criterio 3 attribuisce max punti 5, in relazione alla "Riduzione dei tempi di esecuzione".

Il Criterio 4 prevede, con riguardo al prezzo, l’attribuzione di max punti 25.

All’esito dei lavori della Commissione di gara, si profilava la seguente graduatoria:

1) S. s.p.a. punti 83, 899;

2) Ati S. punti 73,030;

3) Ati I. s.r.l. punti 64,652.

Dopo la verifica della congruità dell’offerta presentata dalla prima aggiudicataria, si procedeva all’aggiudicazione provvisoria.

Pare ricorrente, premesso di non avere, inizialmente, potuto accedere a tutti gli atti di gara, propone i seguenti motivi di ricorso:

– la Commissione, pur avendoli rilevati, non ha tenuto in debita considerazione alcuni rilevanti difetti progettuali presenti nella proposta delle prime due graduate; l’operazione di attribuzione dei punteggi è poi gravemente lacunosa nella motivazione, in particolare con riguardo al punteggio attribuito ad I. in relazione al profilo della "Qualità architettonica ed inserimento ambientale";

– con riguardo al Criterio 1 e al primo sottocriterio, la Commissione sembra avere premiato la circostanza che la S. ha prodotto ulteriori documenti allegati al progetto quali la relazione archeologica, la relazione sulla qualità delle acque da trattare, la relazione per l’acquisizione del nulla osta ASL. Secondo parte ricorrente, tale circostanza non comprova, di per sé, un maggiore approfondimento del progetto preliminare. Inoltre, la particolare accuratezza dello studio architettonico forma oggetto del successivo, autonomo criterio di valutazione.

Con riferimento al secondo sottocriterio parte ricorrente evidenzia che S. non ha previamente verificato (così come invece fatto dalla ricorrente medesima), l’idoneità dell’attuale condotta a mare a garantire la portata richiesta. S. avrebbe, invece, acriticamente aderito all’impostazione del progetto preliminare senza eseguire ulteriori e doverose verifiche, con la conseguenza che l’impianto progettato difficilmente potrà garantire le prestazioni promesse.

Relativamente, poi, all’impianto di dissalazione, la Commissione non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che I. ha offerto un moderno sistema di ultrafiltrazione che offre maggiori garanzie rispetto ai comuni sistemi di filtrazione a sabbia. Inoltre, con riferimento alla quantità di acqua potabilizzata offerta da S., la Commissione non avrebbe tenuto conto che la condotta esistente non è idonea a garantire nemmeno la portata minima prevista dal disciplinare di gara.

Per quanto riguarda la macrodistribuzione idrica, vi sarebbe poi evidenti incongruità nelle offerte di S. e di S..

In particolare, per quanto concerne l’offerta S.:

1) l’impresa non ha previsto variazioni alle condotte di alimentazione dei serbatoi esistenti Castello e Mazzini; né la Commissione ha considerato l’impossibilità tecnica e l’inopportunità, sotto un profilo ambientale, di far poggiare le condotte sulle pareti rocciose della rocca di Lipari, sito protetto e sottoposto a tutela ambientale;

2) non ha verificato le quote assolute dei serbatoi;

3) si è adeguata ad una previsione del progetto preliminare di impossibile realizzazione. In particolare, ha ubicato la condotta nell’abitato di Canneto, lungo una strada stretta sulla quale sono stati già di recente eseguiti lavori di ripavimentazione e posa di sottoservizi. I., invece, ha proposto una modifica di tracciato, del tutto ignorata dalla Commissione.

L’offerta S. è poi del tutto divergente da quella prevista dal Masterplan e avrebbe perciò dovuto essere esclusa dalla competizione.

Più in generale, rispetto al sottocriterio 1.2., parte ricorrente reputa che la Commissione si sia limitata a descrivere i progetti proposti, e che non abbia, invece, espresso un motivato apprezzamento tecnico – discrezionale.

S., inoltre, avrebbe previsto una sopraelevazione del fabbricato servizi, nonché una copertura dell’impianto di dissalazione in contrasto con il progetto preliminare e con i vincoli paesaggistici.

Altra macroscopica illegittimità sarebbe costituita dal punteggio attribuito ai concorrenti con riferimento al criterio 2 "Efficienza e sostenibilità ambientale nell’utilizzo dell’opera" ed in particolare al sottocriterio 2.2. "Potenzialità dell’impianto fotovoltaico".

In particolare la Commissione non ha considerato che I. ha previsto un impianto di ultrafiltrazione di particolare efficienza, il quale garantisce un minor dispendio energetico.

Conseguentemente, l’impianto fotovoltaico è stato dimensionato per erogazioni più basse.

In via subordinata, rispetto alle censure testé sintetizzate, l’impresa deduce ulteriori vizi, la cui sussistenza, secondo la ricorrente, è idonea a travolgere l’intero procedimento di gara.

In primo luogo:

– sarebbero stati violati e/ o falsamente applicati i commi 2 e 4 dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 in quanto la Commissione di gara non si sarebbe limitata a fare applicazione dei criteri e sottocriteri previsti dal bando ma ha ritenuto di dovere "analizzare i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed i relativi pesi e subpesi indicati nel disciplinare di gara, ivi comprese le suddivisioni in sub criteri e le indicazioni circa le modalità di attribuzione dei punteggi ai rispettivi elementi di valutazione".

I commissari avrebbero pertanto proceduto illegittimamente ad integrare detti criteri e sub criteri.

In particolare:

– con riferimento al primo sub criterio 1.1. la Commissione ha proceduto attraverso una scala di valutazione di merito così fissata: "Contenuti poco dettagliati, inferiori allo standard minimo con riferimento ai documenti di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 554 ed all’art. 8 del Capitolato speciale prestazionale Capo I – 0 punti;

Illustrazione poco dettagliata e/o poco motivata, soluzioni progettuali difformi da quelle del progetto preliminare – fino a 2 punti;

Documentazione esaustiva, chiara, puntuale, ben studiata, con soluzioni tecniche motivata ed aderenti al progetto preliminare – fino a 5 punti.".

Parte ricorrente stigmatizzata altresì la circostanza che la condotta della Commissione appare comunque illogica là dove attribuisce un punteggio a soluzioni difformi dal progetto preliminare, mentre la coerenza intrinseca del progetto sviluppato dai concorrenti con quella del preliminare rappresenta uno degli elementi fondamentali di ogni valutazione dell’appalto – concorso.

Relativamente al sub criterio concernente l’aspetto manutentivo e l’accessibilità all’impiantistica, la Commissione ha poi ritenuto di non poter prescindere dalle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte da ciascun concorrente "nei vari segmenti del progetto" così individuati:

"1) per l’alimentazione dell’impianto e lo scarico del concentrato saranno considerate le opere di presa a mare e di scarico della salamoia e delle acque di lavaggio, gli interventi sulla vasca di sollevamento a mare e le condotte di alimentazione e di scarico delle salamoie;

2) per l’impianto di dissalazione, saranno oggetto di valutazione: lo sfruttamento del sedime, la tecnica di filtrazione e micro – filtrazione, la sezione di osmosi inversa e il processo di potabilizzazione;

3) per l’alimentazione energetica saranno considerate la qualità ed efficienza complessiva del sistema di generazione elettrica;

4) per gli elettrodotti saranno considerate le soluzioni adottate;

5) per gli interventi sulla macrodistribuzione saranno valutati i tracciati adottati, i diametri delle condotte, gli impianti di sollevamento, gli accessori idraulici e gli impianti di telecontrollo.

Degli elementi sopra indicati saranno valutati il livello di completezza, sia nella redazione del progetto definitivo (e relativi calcoli) che con riferimento alle specifiche tecniche ed al livello tecnologico degli impianti. Saranno inoltre valutati la qualità dei materiali proposti e l’affidabilità delle apparecchiature idrauliche, meccaniche ed elettriche, nonché le caratteristiche dimensionali e le potenzialità degli impianti".

Così facendo – sostiene parte ricorrente – la Commissione avrebbe integrato detto sottocriterio secondo le proprie valutazioni discrezionali, ed introdotto parametri ulteriori rispetto a quelli previsti dal bando.

Con ulteriore ordine di censure, I. stigmatizza poi quanto avvenuto durante la seduta tecnica del 12 gennaio 2010, nel corso della quale – come riferito dal Presidente – si sarebbe prodotto un taglio sulla busta n. 3 relativa alla "Offerta economico – quantitativa" della società Acciona Agua S.a. (ditta peraltro esclusa dalla competizione, insieme a Saceccav, Ati Gea, e Consorzio stabile per non aver superato il punteggio minimo di 40 punti richiesto dal bando di gara).

Secondo lo stesso Presidente del seggio, il taglio non era tale da consentire una visione del contenuto ed, in ogni caso, la busta era stata immediatamente inserita all’interno di un’altra busta chiusa e controfirmata da tutti i componenti della Commissione.

Tale evenienza, secondo I., avrebbe tuttavia dovuto condurre all’annullamento dell’intera procedura di gara, essendosi determinato un impedimento alla regolare prosecuzione dell’iter di valutazione delle offerte.

Relativamente alla valutazione delle offerte tecniche, I. lamenta ancora che la Commissione di gara abbia previamente proceduto "ad un esame tecnico generale dei progetti di tutti i concorrenti" per poi passare ad approfondire gli aspetti di dettaglio "direttamente collegati ai criteri e sub – criteri indicati dal disciplinare per la emissione dei giudizi di valutazione".

Inoltre, prima di passare all’approfondimento dei singoli progetti la Commissione li ha valutati uno per uno – seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande alla luce del primo dei criteri indicati dal disciplinare – senza tuttavia attribuire il relativo punteggio, ma riservandosi di farlo solo all’esito della visione di tutti i progetti presentati.

Dal bando non emergeva però alcuna logica comparativa, che sarebbe stata quindi arbitrariamente ed immotivatamente introdotta dalla Commissione stessa.

In relazione al suddescritto modus procedendi, non vi sarebbe, inoltre, alcuna certezza che i punteggi siano stati congruamente ed opportunamente attribuiti e che il lasso di tempo trascorso non abbia invece negativamente influito su tale iter.

Infine, non vi sarebbe alcuna certezza che, dopo l’esame generale della documentazione costituente l’offerta tecnica dei concorrenti, i contenitori nei quali la stessa è stata racchiusa siano stati sigillati con modalità idonee a garantirne l’integrità. Nei verbali si dà infatti atto che essi sono stati semplicemente richiusi con "nastro adesivo" mentre non risulta che siano state adottate particolari cautele per custodirli in luogo chiuso e non accessibile.

Né, d’altra parte, al momento della disamina dei plichi la Commissione si è premurata di dare atto che i contenitori di ciascun concorrente risultavano integri e non manomessi né comunque che i contenitori siano stati richiusi in apposito locale le cui chiavi siano state affidate in custodia ad uno dei commissari.

Diversamente, invece, la Commissione si è comportata relativamente ai plichi contenenti le offerte economiche, rispetto ai quali ha provveduto a verbalizzare che la conservazione era avvenuta in apposito armadio debitamente chiuso a chiave, mostrando poi i plichi ai presenti, nel corso della seduta pubblica, per consentire loro di verificarne l’integrità.

Parte ricorrente reputa infine che i Commissari non avessero le necessarie competenze tecniche e professionali.

Evidenzia, in particolare, che l’intervento in esame attiene non solo al settore dell’ingegneria idraulica, ma anche alla specializzazione c.d. "elettrica".

Nel caso di specie, l’ing. S.M., Professore alla facoltà di Ingegneria – Protezione idraulica del territorio e componente della Commissione VIA – VAS del Ministero dell’Ambiente, non si sarebbe mai occupato di impianti per la trasformazione e/o distribuzione dell’energia elettrica, così come del resto, l’ing. P.M., attualmente professore associato presso il Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agrosistema, la cui esperienza appare limitata al settore dell’idraulica agraria e delle sua applicazioni.

Stigmatizza, infine, la circostanza che la Commissione di gara non si sia avvalsa, per taluni specifici aspetti, di esperti esterni (ad esempio in relazione all’impianto elettrico e fotovoltaico, ovvero in relazione alla qualità architettonica dell’opera e all’impatto sull’ambiente).

Si sono costituiti, per resistere, il Commissario Delegato ai sensi dell’ O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009 e il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Con ordinanza n. 3852 del 3 settembre 2010 è stata respinta l’istanza cautelare.

I. ha quindi proposto motivi aggiunti, in esito all’accesso ai progetti delle società S. e SIBA.

Ha, in particolare, evidenziato quanto segue.

Con riferimento alla "Condotta e presa a mare", ribadisce che ben tre concorrenti (compresa la ricorrente) hanno compiuto una accurata verifica circa la compatibilità o meno dell’attuale condotta a mare a garantire la portata richiesta. Ati I., in particolare, ha integrato il prelievo attraverso la condotta di troppo pieno con l’utilizzo di una ulteriore pompa di trasferimento.

S., invece, ha ritenuto l’attuale condotta del tutto sufficiente a garantire la portata prevista, aderendo acriticamente all’impostazione del progetto preliminare, il quale non potrà però garantire le prestazioni promesse.

In sostanza la Commissione avrebbe trascurato di valutare il livello di efficienza dell’impianto, una volta completato, né avrebbe considerato il costo complessivo per la produzione di acqua dissalata.

Al momento attuale le modalità di prelievo dell’acqua di mare avvengono in assoluta difformità rispetto alle autorizzazione assentire. La condotta di presa di acqua di mare è utilizzata in maniera ridotta, a causa della sua parziale ostruzione per la presenza di una grossa bolla d’aria formatasi a seguito di una errata manovra di controlavaggio della stessa. Inoltre, vi è un utilizzo del tutto errato della condotta di scarico della salamoia, che viene impiegata con un funzionamento inverso.

La S. non ha rilevato tali criticità né ha previsto interventi modificativi di sorta, come invece risulta dall’art. n. 42 dell’elenco prezzi che quota, tra gli altri, "gli interventi necessari per l’ottimizzazione del manufatto opera di presa dell’impianto di dissalazione e del sistema delle condotte di alimentazione e scarico, finalizzato all’adeguamento alla nuova configurazione delle portate previste".

L’impianto di filtrazione proposto da S., inoltre, sarebbe ormai obsoleto e sicuramente meno efficiente di quello di I..

Relativamente poi all’impianto di dissalazione, non sarebbe credibile la portata complessiva di acqua potabilizzata indicata da S., in quanto una parte importante di essa viene destinata al controlavaggio dei filtri con la conseguenza che i moduli dell’aggiudicataria produrranno esattamente la stessa quantità d’acqua dei moduli previsti dall’odierna ricorrente.

Parte ricorrente chiede, pertanto, la nomina di un CTU che verifichi la rispondenza dell’impianto progettato alle specifiche tecniche richieste in sede di gara, nonché l’efficienza complessiva dello stesso e l’effettivo funzionamento sulla base degli elaborati presentati in sede di gara.

Resistono, anche ai motivi aggiunti, le amministrazioni intimate e la società S. s.p.a..

E’ bene precisare che, nel corso del processo, in data 2 maggio 2011, si è costituita anche la S. Costruzioni Generali s.r.l., in qualità di conferitaria del ramo d’azienda comprendente l’appalto per cui è causa.

Il ricorso e i motivi aggiunti, sono passati in decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il procedimento di cui si verte riguarda l’appalto di progettazione esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per la realizzazione, nell’isola di Lipari, di un impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico ed interventi sulla macrodistribuzione idrica.

Gli atti del procedimento di gara (ivi compreso il Progetto preliminare) sono stati approvati con provvedimento n. 4 del 28 aprile 2009 del Commissario Delegato di cui all’ O.P.C.M. n. 3738/2009, nominato, limitatamente all’emergenza idrica, per "la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie" (art. 17, comma 1).

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 91 del d.P.R. n. 554/99.

Nel disciplinare di gara si precisa che "in considerazione delle opere oggetto dell’appalto e del particolare valore naturalistico delle aree sulle quali le stesse verranno realizzate, nella distribuzione dei pesi ponderali dei vari criteri, è stata attribuita particolare rilevanza agli elementi qualitativi delle offerte, per cui i criteri di valutazione, ed i relativi pesi e sub – pesi sono i seguenti:

1) Valore tecnico ed estetico delle opere progettate 40

2) Efficienza e sostenibilità ambientale nell’utilizzo dell’opera 30

3) Riduzione dei tempi di esecuzione 5

4) Prezzo 25

Criterio n. 1- Valore tecnico ed estetico delle opere progettate

1.1. Migliore interpretazione delle linee guida del progetto preliminare Sub peso 20

1.2. Qualità architettonica ed inserimento ambientale Sub peso 20

Il disciplinare soggiunge che "L’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 1.1. avverrà tenendo conto;

– dell’illustrazione dettagliata, grafica e relazionale, dei criteri seguiti e delle scelte effettuate nella progettazione definitiva, per trasporre sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, edilizie previste dal progetto preliminare (fino a 5 punti);

– dell’avvenuta dimostrazione fornita dalla documentazione presentata, nel suo complesso e nei dettagli a scala maggiore, della ottimizzazione e semplificazione degli interventi manutentivi della proposta, nonché alla migliore accessibilità all’impiantistica (fino a 15 punti).

L’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 1.2. – Qualità architettonica ed inserimento ambientale (20 punti) – avverrà sulla base delle soluzioni architettoniche adottate per garantire elevati livelli di qualità dei manufatti " a vista" anche al fine di assicurare l’inserimento ottimale nell’ambiente circostante e la sua riqualificazione. Verrà valutata la qualità e validità degli studi specialistici posti alla base delle soluzioni proposte nonché quella della documentazione presentata, nel suo complesso e nei dettagli a scala maggiore, e l’utilizzo di materiali ecocompatibili.

Per determinare le scale di prestazione sono state individuate le seguenti misure di punteggio:

0 – rappresenta una prestazione inferiore allo standard;

fino a 5 – rappresenta una prestazione di livello ordinario non sufficientemente rappresentata e documentata;

fino a 10 – rappresenta una prestazione espressa e documentata con soluzioni di forme e materiali idonei e rappresentazioni a scala adeguata;

fino a 20 – rappresenta la migliore prestazione con qualità architettonica ed inserimento ottimale nell’ambiente circostante, l’utilizzo di materiali ecocompatibili supportati da studi e ricerche rispondenti a livelli elevati di qualità complessiva.".

Il Criterio n. 2 – Efficienza e sostenibilità ambientale nell’utilizzo dell’opera, viene suddiviso nei seguenti sub pesi:

2.1. Consumo unitario di energia elettrica per mc di acqua prodotta Sub peso 13

2.2. Potenzialità dell’impianto fotovoltaico Sub peso 7

2.3. Contenimento delle emissioni Sub peso 10.

Il disciplinare specifica che l’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 2.1. "verrà assegnato in relazione al consumo unitario di energia elettrica per metro cubo di acqua prodotta, al netto di quella occorrente per il sollevamento della portata di acqua trattata ai serbatoi di accumulo. Il massimo punteggio (13 punti) verrà attribuito all’offerta corrispondente al minimo consumo unitario di energia elettrica per metro cubo di acqua prodotta, espresso in Kwh/mc, mentre non sarà attribuito alcun punteggio (0 punti) per l’offerta coincidente con il consumo unitario massimo".

I punteggi intermedi risultano poi attribuiti attraverso una formula matematica analiticamente esplicitata.

Lo stesso è a dirsi per l’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 2.2., in cui l’attribuzione del punteggio "avverrà tenendo conto della maggiore potenza complessiva prodotta dall’impianto fotovoltaico rispetto a quella prevista nel progetto preliminare posto a base di gara (…)".

Viene, infine, chiaramente indicato che "eventuali proposte tecniche che non rispettino i requisiti minimi inderogabili previsti dal Capitolato speciale prestazionale o che non superino i 40 punti di valutazione nell’offerta tecnica (punti 1 e 2 dei criteri di valutazione), rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, non saranno considerate qualitativamente compatibili con le esigenze minime richieste e non sarà pertanto attribuito nessun punteggio tecnico e saranno conseguentemente escluse dalla gara".

1.1. Nella seduta riservata del 4 gennaio 2010, la Commissione, in sede di analisi dei criteri di valutazione e dei pesi e sub – pesi indicati nel Disciplinare di gara, in merito alla componente 1.1.1. (fino a 5 punti), osserva che "per rendere definitivamente esecutive e operative" le indicazioni fornite dal Disciplinare di gara, "si procederà all’assegnazione del punteggio attraverso una scala di valutazione di merito complessivamente così fissata:

– Contenuti poco dettagliati, inferiori allo standard minimo con riferimento al contenuto dei documenti di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 554 e all’art. 8 del Capitolato speciale prestazionale, Capo I 0 punti

– Illustrazione poco dettagliata e/o poco motivata, soluzioni progettuali difformi da quelle del progetto preliminare fino a 2 punti

– Documentazione esaustiva, chiara, puntuale, ben studiata, con soluzioni tecniche motivate e aderenti al progetto preliminare fino a 5 punti.".

In merito alla componente 1.1.2. (fino a 15 punti) la Commissione ha poi ritenuto di dover tener conto "della complessità dell’intervento che si articola in più segmenti del progetto caratterizzati da aspetti tecnologici e ingegneristici peculiari". In particolare, la Commissione, valutando il fatto che il Criterio n. 1 attiene al valore tecnico ed estetico delle opere progettate, ha stabilito di analizzare detti segmenti, con riferimento ai seguenti aspetti:

"1) per l’alimentazione dell’impianto e lo scarico del concentrato saranno considerate le operazioni di presa a mare e di scarico della salamoia e delle acque di lavaggio, gli interventi sulla scala di sollevamento a mare e le condotte di alimentazione e scarico delle salamoie;

2) per l’impianto di dissalazione, saranno oggetto di valutazione: lo sfruttamento del sedime, la tecnica di filtrazione e micro – filtrazione, la sezione di osmosi inversa e il processo di potabilizzazione;

3) per l’alimentazione energetica, saranno considerate la qualità e l’efficienza complessiva del sistema di generazione elettrica;

4) per gli elettrodotti saranno considerate le soluzioni adottate;

5) per gli interventi sulla macrodistribuzione saranno valutati i tracciati adottati, i diametri delle condotte, gli impianti di sollevamento, gli accesso idraulici e gli impianti di telecontrollo".

La Commissione ha poi cura di precisare che "degli elementi sopra indicati saranno valutati il livello di completezza sia nella redazione del progetto definitivo (e relativi calcoli) che con riferimento alle specifiche tecniche e al livello tecnologico degli impianti. Saranno inoltre valutati la qualità dei materiali proposti, e l’affidabilità delle apparecchiature idrauliche, meccaniche, elettriche, nonché le caratteristiche dimensionali e la potenzialità degli impianti. Per la componente 1.1.2 del progetto si perverrà così all’assegnazione del punteggio, seguendo le regole dettate dal disciplinare di gara".

1.2. In applicazione della disciplina testé sintetizzata, dopo l’esame generale dei progetti di tutti i concorrenti, nella seduta del 21 gennaio 2010, la Commissione decideva di analizzare le singole proposte nell’ordine cronologico di presentazione delle domande "alla luce innanzitutto della visione prospettica offerta dal primo criterio indicato in disciplinare, vale a dire quello tecnico ed estetico delle opere progettate (…). Le analisi ricognitive terranno conto, evidentemente, anche delle direttive che la Commissione si è autoassegnata nella prima seduta riservata, all’esito della differenziazione tra criteri c.d. "autoesecutivi" e non. I concreti e specifici punteggi, nel perseguimento della necessaria logica comparativa e nel rispetto della intentio emergente dal Bando, saranno attribuiti solo una volta terminata l’analisi dell’ultimo, in senso cronologico, progetto presentato (…).",

Per quanto qui interessa, l’analisi del progetto della ricorrente è stata condotta nella seduta n. 5, mentre quella dei progetti S. e S., nella seduta n. 6.

Giova sintetizzare, alla luce dei motivi di ricorso, quali siano state le valutazioni della Commissione, riportate a verbale.

Relativamente al progetto I. (criterio 1.1.1.) la Commissione ha preso atto che "la documentazione progettuale è tendenzialmente esaustiva e ben studiata. Essa si presenta sufficientemente chiara e puntuale con soluzioni tecniche motivate e pressocché aderenti al progetto preliminare.".

In ordine al criterio 1.1.2, la Commissione attesta che l’impresa ha verificato che, nell’attuale conformazione, la condotta di presa a mare non è in grado di garantire la portata richiesta e ha quindi integrato il prelievo attraverso la condotta di troppo pieno con l’utilizzo di una pompa di trasferimento.

Per quanto riguarda la macrodistribuzione idrica, rileva l’esistenza di "alcune scelte progettuali diverse dal preliminare posto a base di gara, come, ad esempio: l’allacciamento del serbatoio Mazzini direttamente dalla condotta che alimenta il serbatoio Castello; il diverso tracciato della condotta dal dissalatore alla centrale di sollevamento di Sparanello, impegnando il lungomare (…)".

Il progetto viene quindi giudicato dalla Commissione in modo "tendenzialmente positivo".

Con riguardo al criterio 1.2. il progetto viene giudicato in modo "più che sufficiente", ancorché carente sotto il profilo della mitigazione ambientale dell’impianto di dissalazione.

Relativamente al progetto S. (Criterio 1.1.1.) la Commissione osserva che la documentazione prodotta ed esaminata "è ampiamente esaustiva ed evidenzia la particolare e dettagliata cura degli studi architettonici allegati. Da essa emerge un approfondito studio, chiaro e puntuale di soluzioni tecniche che non solo sono aderenti al progetto preliminare ma recano anche ulteriori elementi documentali, come ad esempio, "la relazione archeologica", la relazione sulla "qualità delle acque da trattare", la relazione per l’acquisizione del nulla – osta ASL’, la relazione per l’acquisizione del "parere preventivo Vigili del Fuoco", dai quali, prosegue la Commissione, è dato evincersi una "accurata analisi del progetto preliminare e delle aree interessate".

Relativamente al criterio 1.1.1., osserva altresì che "per le condotte sottomarine non sono riportate verifiche specifiche". Viene tuttavia apprezzata la circostanza che per il sollevamento dell’acqua di mare per l’alimentazione dell’impianto di dissalazione venga previsto l’impiego di tre pompe, di cui una in riserva attiva, "allo scopo di lasciare libero lo spazio per il futuro ampliamento".

Si precisa altresì che "per la condotta di alimentazione dell’impianto di dissalazione e per lo scarico delle salamoie, verificata l’adeguatezza di queste ultime alle condizioni di esercizio dell’offerta, si prevede di inserire due casse d’aria contro il colpo d’ariete".

Con riguardo alla macrodistribuzione idrica, l’offerta sostanzialmente assume le quote dei serbatoi e le portate del progetto preliminare. Per quanto riguarda i tracciati propone la condivisibile modifica nel collegamento tra i serbatoi "Santangelo" e "Quattropani", lungo la Provinciale, per evitare un tratto molto scosceso.

A seguito di specifica verifica idraulica della rete, l’offerta assume diametri generalmente più elevati di quelli previsti dal progetto preliminare (…)."

Sotto il profilo in esame, la Commissione ha ritenuto il progetto molto positivo, tecnicamente valido e meritevole di particolare apprezzamento.

Relativamente al criterio 1.2. la Commissione osserva che "in questo progetto gli interventi di mitigazione sono particolarmente importanti e dettagliati in tutte le apposite relazioni. In particolare si evidenzia, per quanto riguarda l’impianto di dissalazione, la copertura totale in legno lamellare, le coperture a verde (prato sintetico), un utilizzo costante di materiali eco – compatibili, rivestimenti laterali eseguiti utilizzando la pietra locale fino 1,30 m o con lamelle in legno (…)".

La Commissione evidenzia altresì "l’importanza della soluzione relativa alla copertura totale dell’area dell’impianto di dissalazione e la apprezzabile previsione degli interventi di mitigazione per le tre componenti principali del progetto (impianto di dissalazione, impianto fotovoltaico e serbatoi della macrodistribuzione).".

Con riferimento al criterio 1.2., infine, ha ritenuto che "la qualità architettonica del progetto, il puntuale ed ottimale inserimento nell’ambiente circostante, l’utilizzo di materiali eco – compatibili e di materiali locali, come pure gli studi effettuati, meritano un giudizio estremamente positivo e degno di particolare apprezzamento".

2. Ciò posto, è possibile complessivamente apprezzare la consistenza delle censure dedotte, le quali riguardano principalmente (secondo l’espressa graduazione contenuta nel ricorso), il merito tecnico dei progetti classificatisi al primo e al secondo posto.

Al riguardo, il Collegio osserva, in via preliminare, che i rilievi di parte ricorrente concernenti l’applicazione da parte della Commissione del criterio n. 1 (Valore tecnico ed estetico delle opere progettate), scontano a una contraddizione di carattere logico, di immediata evidenza ove si ponga mente al particolare rilievo attribuito dal Disciplinare di gara alla "interpretazione" delle linee guida del progetto preliminare, alla "trasposizione" sul piano costruttivo delle soluzioni previste dal progetto preliminare, alla "ottimizzazione e semplificazione degli interventi manutentivi della proposta nonché alla migliore accessibilità all’impiantistica".

Tale essendo la (incontestata) impostazione della lex specialis in ordine all’attribuzione di 40 dei punti complessivamente disponibili, non è chiaro perché la Commissione avrebbe dovuto penalizzare e non invece premiare, come ha fatto, soluzioni costruttive più aderenti alla proposta presentata dall’amministrazione, rispetto alla quale (è bene precisare) non vengono dedotti né comprovati da I. errori progettuali.

E’ noto, al riguardo, che una volta che l’amministrazione si sia posta la regola, contenuta nell’art. 53 del Codice dei contratti, di mettere a gara l’appalto per la progettazione esecutiva e la concreta esecuzione dei lavori in favore del progetto definitivo offerto sulla base del progetto preliminare da essa stessa predisposto, non può poi prescindere, nella valutazione delle offerte, dagli elementi strutturali e dimensionali di quest’ultimo (Cons. St., sez. IV, 7 settembre 2010, n. 6485).

Nel caso di specie, come analiticamente dedotto dalla difesa erariale, l’esame del progetto preliminare e del Capitolato prestazionale, evidenzia, ad esempio, come non siano previsti specifici interventi sulle condotte sottomarine quanto opere di manutenzione straordinaria di potenziamento dell’opera di presa, dell’impianto di sollevamento e delle condotte di mandata.

Per converso, la circostanza che la Commissione abbia premiato il progetto S., là dove ha previsto, per l’impianto di sollevamento, tre pompe di potenza adeguatamente maggiore (2 + 1 in riserva attiva) al posto delle quattro previste dal progetto (3 + 1 in riserva attiva), viene dalla stessa spiegata (cfr. il verbale n. 6) come "molto opportuna", in quanto trattasi di una obiettiva, ancorché limitata soluzione migliorativa, idonea a consentire il futuro ampliamento dell’impianto semplicemente aggiungendo una pompa, senza ulteriori interventi modificativi.

Del tutto lineare (e comunque pertinente all’area del giudizio di merito tecnico, riservato alla Commissione giudicatrice) appare poi la preferenza dalla stessa accordata ai sistemi tradizionali di filtrazione, previsti dal progetto preliminare, dei quali parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato l’inefficacia ovvero inaffidabilità.

Nell’area del puro merito tecnico rientra, altresì, l’apprezzamento espresso dalla Commissione per il tracciato della condotta di alimentazione che il progetto preliminare (disatteso, in parte qua, da I.), fa passare per l’abitato di Canneto e non già per il lungomare.

Va ancora soggiunto che la Commissione ha non solo puntualmente rilevato le rilevanti modifiche apportate da S. al Masterplan della distribuzione idrica, ma che, proprio per tale ragione, ha chiaramente penalizzato la concorrente in questione, attribuendole, in relazione al sottocriterio in esame (1.1.) punti 9, a fronte dei 12 di I. e dei 15 di S..

Con specifico riguardo alla "Qualità architettonica e all’inserimento ambientale", il Collegio rileva poi che il progetto preliminare non sembra escludere la sopraelevazione dei manufatti esistenti.

Risulta, peraltro, che il progetto S. abbia conseguito il parere favorevole della competente Soprintendenza, di talché le censure di parte ricorrente, relative alla violazione di non meglio precisati vincoli paesaggisti e ambientali, sono rimaste, a ben vedere del tutto generiche.

Per contro, il progetto dell’aggiudicataria è stato apprezzato dalla Commissione proprio per "l’ottimale inserimento nell’ambiente circostante" e, più in generale, per gli interventi di mitigazione "particolarmente importanti e dettagliati" (cfr., supra, gli stralci del verbale n. 6).

Relativamente, ancora, all’affermazione secondo cui S. avrebbe illegittimamente prodotto

documentazione non richiesta dalla lex specialis, è sufficiente rinviare al disciplinare di gara il quale, nella parte relativa all’offerta tecnica, precisa (pag. 22) che "il progetto dovrà contenere gli elementi definiti dall’art. 93, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del d.P.R. n. 554/99 e s.m.i. e comprendere ogni elemento necessario o semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto dell’appalto". Segue l’elenco di elaborati ritenuti "minimi ed inderogabili", e non già di documenti la cui presenza sia valutata a pena di esclusione. Tanto si evince, ad esempio, dalla espressa sanzione viceversa prevista per l’inserimento, nel plico recante l’offerta tecnica, del cronoprogramma dei lavori (in quanto afferente, invece, all’offerta economico – quantitativa).

Inoltre, ove si ponga mente al fatto che uno specifico sottocriterio di valutazione (1.1.1.) esalta l’ "illustrazione dettagliata, grafica e relazionale, dei criteri seguiti e delle scelte effettuate nella progettazione definitiva, per trasporre sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, edilizie previste dal progetto preliminare", non appare illogico che la Commissione abbia premiato il concorrente che ha studiato e illustrato, in maniera particolarmente approfondita, le soluzioni tecnico – costruttive proposte.

2.1. I successivi rilievi di I. (concernenti, in particolare, il consumo unitario di energia elettrica, la potenzialità dell’impianto fotovoltaico e il contenimento delle emissioni) riguardano criteri automatici di attribuzione del punteggio rispetto ai quali il disciplinare di gara stabilisce semplici formule matematiche, rimaste, nel caso di specie, del tutto incontestate, sia dal punto di vista astratto (ossia rispetto al disegno complessivo operato della lex specialis nella ponderazione dei punteggi) sia nella loro applicazione concreta.

In definitiva, pare al Collegio che, in presenza della surrilevata contraddizione logica nell’impostazione del primo motivo di ricorso, ed in mancanza, comunque, di indizi relativi alla manifesta irragionevolezza degli apprezzamenti espressi dalla Commissione, così come dalla stessa illustrati nel corso delle sedute tecniche, e poi riassunti nell’attribuzione dei punteggi numerici, le censure proposte da I. impingano esclusivamente nel merito tecnico delle valutazioni discrezionali alla stessa riservati, e non consentano, pertanto, di disporre la richiesta CTU, la quale si risolverebbe, inevitabilmente, nella sostituzione del giudizio del consulente a quello dell’Amministrazione.

3. Venendo poi alle censure di carattere procedimentale (espressamente proposte in via subordinata), non condivisibile, in primo luogo, appare il rilievo di parte ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe introdotto criteri di valutazione nuovi rispetto a quelli fissati nella disciplina di gara.

3.1. La giurisprudenza amministrativa, a garanzia della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, ha costantemente affermato la necessità che le imprese partecipanti ad una gara siano in grado di conoscere, nella sua interezza, quale sarà il parametro valutativo cui si atterrà l’amministrazione, al fine di predisporre le proprie offerte, costituendo inammissibile vulnus ai richiamati principi l’introduzione postuma di criteri non contenuti nel bando.

In tale ottica, l’art. 1, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2008, ha soppresso il periodo dell’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui prevedeva la fissazione, da parte della Commissione, dei "criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando".

Per individuare i limiti dei poteri di cui dispone, al riguardo, la Commissione aggiudicatrice è utile richiamare anche la sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, del 24.11.2005 in C331/04, la quale ha stabilito: "che il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio all’amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d’oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:

– non modifichi i criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara;

– non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione".

Analogamente, la sentenza 24 Gennaio 2008 (proc. C532/2006) della Corte di Giustizia CE, ribadisce che tutti gli elementi presi in considerazione dall’autorità aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa devono essere resi noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte. "Pertanto un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti", dovendo gli stessi "essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un’adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatici".

In sostanza, il diritto comunitario non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice introduca elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, oppure fissi sottocriteri di adattamento di tali criteri, ovvero ancora regole specifiche sulla modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda, come è ovvio, prima dell’apertura delle buste recanti le offerte stesse (Cons. St., sez. V, 13 luglio 2010, n. 4502).

Nel caso di specie, pare al Collegio che la Commissione si sia strettamente attenuta al paradigma testé descritto, in quanto:

– relativamente al sub – criterio 1.1.1, si è limita a fissare una scala di valutazione, all’evidente fine di rendere più trasparente il proprio apprezzamento, nonché di rispondere all’esigenza, rivendicata dalla stessa ricorrente, di palesare l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio numerico;

– relativamente al sub – criterio 1.1.2., da un lato, ha semplicemente precisato che, nell’attribuzione dei punteggi, avrebbe tenuto conto delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte (considerando che il sub – criterio in esame pertiene, appunto, al "Valore tecnico ed estetico del progetto"), dall’altro ha analiticamente individuato e descritto i segmenti strutturali del progetto, prefigurando, anche in questo caso, un modus procedendi oggettivo ed uniforme, tale da rendere immediatamente percepibile il raccordo tra punteggio numerico e valutazione tecnica.

3.2. Neppure censurabile appare la determinazione di effettuare una primo esame generale dei progetti presentati, ovvero, quella di attribuire i punteggi numerici in esito all’esito delle esame analitico di tutte le offerte tecniche.

Al riguardo, premesso che il bando non fissava alcun particolare vincolo procedimentale, l’esame dei verbali relativi alle sedute c.d. "riservate" evidenzia che:

– la Commissione si è riunita, con continuità, circa 16 volte tra il 4 gennaio e il 6 aprile 2010, procedendo, come detto, prima all’esame tecnico generale, e poi, all’approfondimento di dettaglio delle proposte progettuali. Nell’immediatezza di tale esame, sono stati riportati, a verbale, le osservazioni, i rilievi e le valutazioni dei Commissari, espressi puntualmente con riguardo a ciascuno dei criteri e sub – crieri previsti dal disciplinare di gara;

– la Commissione medesima ha effettivamente ritenuto che il bando evidenziasse una logica "comparativa", ma, a tal fine, non ha stravolto i criteri di attribuzione dei punteggi bensì ha seguito un metodo di analisi descrittivo – comparativo, in modo da acquisire, prima dell’attribuzione dei punteggi, la conoscenza completa delle soluzioni tecniche e tecnologiche proposte dalle imprese. Inoltre, la frequenza delle riunioni e l’analiticità delle valutazioni riportate nei verbali, induce a ritenere che, diversamente da quanto apoditticamente assunto dalla ricorrente, i commissari, al momento dell’attribuzione del punteggio numerico, abbiano avuto ben presenti le caratteristiche salienti dei progetti in precedenza analiticamente descritti e valutati.

E’ noto, peraltro, che, "nella gare pubbliche il tempo dedicato dalla Commissione giudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un presupposto che possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati, atteso che, rispetto alla conclusione della procedura valutativa, ciò che rileva non è il tempo dedicato all’esame delle offerte e della allegata documentazione, ma la verifica della correttezza dei risultati alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell’azione amministrativa" (Cons. St., sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806).

3.3. Più delicati, invece, appaiono i rilievi concernenti la pretesa omissione, da parte della Commissione, delle dovute cautele nella conservazione dei plichi recanti le offerte tecniche.

E’ noto infatti che la giurisprudenza amministrativa ha di recente assunto, in materia, un orientamento particolarmente rigoroso (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. VI, sentenza 23 giugno 2011, n. 3803) affermando l’illegittimità degli atti e/o operazioni di gara, nel caso in cui, nei verbali, non siano chiaramente indicate le concrete cautele osservate dalla Commissione giudicatrice ai fini della conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche, successivamente all’apertura degli stessi, né venga dato atto dell’integrità dei plichi medesimi e dell’assenza di manomissioni.

Pare tuttavia al Collegio che, nel caso di specie, nei verbali delle sedute riservate siffatte cautele si rivelino osservate e puntualmente documentate, in quanto:

– all’atto dell’esame tecnico generale dei progetti, la Commissione ha dato atto, per ogni concorrente, della chiusura dei contenitori nei quali erano stati riposti i plichi pervenuti, e della sigillatura dei plichi medesimi, con successiva ricognizione nonché apposizione di sigla da parte dei componenti di tutta la documentazione facente parte dell’offerta tecnica. Risultano inoltre verbalizzate anche le operazioni di ricollocazione nei contenitori e la chiusura effettuata con nastro adesivo (cfr., verbale n. 1, pagg. 4, verbale n. 2, pagg. 1 e 2, verbale n. 3, pag.1);

– al termine del riesame di siffatta documentazione, per l’esame analitico, la Commissione ha, inoltre, dato che atto di avere disposto che la documentazione fosse "riposta nuovamente all’interno di ciascuno dei contenitori riferibili alle singole offerte che vengono richiusi con nastro adesivo" (verbale n. 4, pag. 4), ovvero "negli appositi contenitori che vengono opportunamente sigillati (verbale n. 5, pag. 3). Analoghe cautele vengono documentate nel verbale n. 6 (pag. 4) e nel verbale n. 7 (pag. 2).

3.4. Anche la composizione della Commissione esaminatrice, non presta, invero, il fianco a rilievi dedotti.

In disparte il fatto che del tutto incontestata è rimasta la descrizione del curriculum dei membri esperti, quale delineata dalla parti resistenti, rileva il Collegio che la sostanza della censure svolte da I., al riguardo, verte sulla, pretesa, non sufficiente esperienza degli ingg. M. e M. nel campo degli impianti di trasformazione dell’energia elettrica.

Il rilievo di parte ricorrente sconta però una prospettazione del tutto settoriale delle formazione ingegneristica, nonché, a ben vedere, una visione atomistica dell’opera di cui si verte, della quale, come si è in precedenza evidenziato, la realizzazione dell’impianto fotovoltaico rappresenta soltanto una componente.

E’ in particolare rimasto indimostrato il rilievo secondo cui l’esperienza e la specializzazione nel settore idraulico non implichino, sebbene in maniera non prevalente, cognizioni pertinenti anche all’ingegneria elettrica.

Ciò senza dire che, come rappresentato dalle resistenti, i membri esperti hanno ricoperto significativi incarichi nella Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e hanno comunque esperienza nel settore della valutazione ambientale, particolarmente qualificante, come si è visto, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui si verte.

3.5. Inammissibile e, comunque, infondata, si rivela infine la censura relativa al taglio accidentale subito dalla busta recante l’offerta dell’impresa Acciona.

Essa è stata sviluppata da I. al dichiarato fine di conseguire la rinnovazione di tutte le operazioni di gara, a partire dalla valutazione delle offerte tecniche.

Come evidenziato in narrativa, risulta però che la società Acciona sia stata esclusa dalla gara per non avere raggiunto lo standard tecnico minimo richiesto, con la conseguenza che la Commissione non ha, come è ovvio, nemmeno proceduto all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica.

Ad ogni buono conto, questa Sezione ha già respinto le analoghe censure proposte dalla società diretta interessata. In particolare, con sentenza breve n. 24999 del 16 giugno 2010 ha ritenuto che la Commissione di gara abbia tenuto un "comportamento lineare e corretto", a fronte, invero, di un accadimento del tutto accidentale. Ha in particolare rilevato come la Commissione abbia "innanzi tutto puntualmente documentato l’accaduto, le constatazioni immediatamente effettuate e i provvedimenti assunti proprio a tutela della segretezza dell’offerta e, quindi, della par condicio dei concorrenti" soggiungendo che "A fronte di un percorso amministrativo che si caratterizza per puntualità e trasparenza in presenza di un evento imprevisto, non possono trovare accoglimento doglianze che – lungi dal fondarsi su una comprovata intervenuta "conoscenza anticipatà dell’offerta economica da parte della Commissione (o anche solo di una sua possibilità) – si limitano meramente ad ipotizzare detta conoscenza, vuoi attraverso una supposta estraibilità del foglio, vuoi per il fatto che, se pur non estraendo il foglio, "il contenuto dell’offerta sarebbe stato quanto meno scrutabile e leggibile da parte della Commissione’".

Più in generale, la Sezione ha ritenuto che, nel caso di specie, "non sono in discussione né il principio generale di segretezza delle offerte, quale garanzia della imparzialità amministrativa e della par condicio dei concorrenti, né il principio secondo il quale "le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici di esse allo scopo di evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere per così dire automatico, come il prezzo, influenzino la valutazione di elementi comportanti apprezzamenti discrezionali’". Nel caso in esame, infatti, "non ricorre un caso di apertura, ancorché involontaria, di una busta (di modo che si sarebbe realizzata anche solo la possibilità di conoscenza del suo contenuto), bensì il diverso caso (puntualmente documentato con verbale facente fede fino a querela di falso) di una imprevista, parziale lacerazione della busta, e della immediata e conseguente constatazione della inidoneità della lacerazione casualmente occorsa a consentire, anche per ipotesi, la visione del contenuto della medesima, con adozione, da parte dell’organo amministrativo, delle cautele necessarie a preservarne la segretezza. Occorre altresì considerare che, a fronte di una non intervenuta violazione dei principi che e delle norme che tutelano la imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa e la par condicio dei concorrenti, l’amministrazione deve procedere – come avvenuto nel caso in oggetto – mirando alla conservazione degli atti amministrativi già posti in essere ed alla salvaguardia del procedimento in itinere, secondo principi di economicità ed effettività dell’azione amministrativa".

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso e i motivi aggiunti debbono essere respinti.

In considerazione della peculiarità della fattispecie e della recente evoluzione giurisprudenziale relativamente ad alcune questioni, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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