Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28582 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che B.M. e le altre dieci persone indicate in epigrafe, con ricorso del 19 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 20 aprile 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui distinti ricorsi dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha respinto i ricorsi;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 ciascuno per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 22 luglio e del 7 agosto 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, ispettori della Polizia di Stato ed asseritamente titolari del diritto ad un diverso più favorevole inquadramento e ad una diversa più favorevole progressione in carriera, avevano proposto – con ricorso collettivo del 25 novembre 1995 – la relativa domanda di annullamento dei provvedimenti individuali di inquadramento operato sulla base dello schema di progressione in carriera previsto dal D.Lgs. n. 197 del 1995, in ragione della denunciata illegittimità costituzionale di tale normativa, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito aveva sollevato la denunciata questione di legittimità costituzionale di detta normativa e, nonostante istanza di prelievo depositata nel 2008, non aveva ancora deciso la causa alla data di presentazione della domanda di equa riparazione, decidendola successivamente con sentenza dell’11 novembre 2009;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, per insussistenza di danno indennizzabile, osservando che: a) al momento della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio presupposto, la tesi dei ricorrenti era fondata sulla illegittimità costituzionale della normativa posta a fondamento della loro domanda; b) tale tesi era stata respinta più volte dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 1998 e con la successiva ordinanza n. 151 del 1999, sicchè tali pronunce "coprivano l’intero ambito dei profili di contrasto dedotti dai ricorrenti non solo nel ricorso introduttivo del processo presupposto, ma altresì nella successiva memoria depositata il 24.4.2009"; c) dopo tali pronunce della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire "alcuna legittima aspettativa di accoglimento del proprio ricorso nè … continuare a vivere nell’incertezza dell’esito dello stesso"; d) ciò "appare all’evidenza confermato dalla totale assenza di attività defensionali da parte ricorrente per circa 10 anni … e dal deposito di istanza di trattazione urgente solo successivamente alla nuova istanza di fissazione di udienza, a seguito dell’invito L. n. 205 del 2000, ex art. 9 e dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54; istanze alle quali, in ragione di quanto espresso, ben difficilmente può attribuirsi l’affermato valore di perdurante interesse al processo"; e) "Nè può farsi eventuale richiamo difensivo al diritto della parte … a ricevere comunque una risposta giudiziale in tempi ragionevoli, poichè nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno da processo che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria …"; f) "… atteso il tempestivo intervento delle precisate pronunce della Corte costituzionale, sostanzialmente in concomitanza con il decorso della durata ragionevole del processo (quantificata dallo stesso ricorrente in tre anni), non vi è luogo ad alcun residuo rilievo temporale ex L. n. 89 del 2001".

Considerato che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice amministrativo, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e otto mesi circa (dal 25 novembre 1995, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, all’11 novembre 2009, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato per ciascun ricorrente in Euro 7.000,00 per i quattordici anni circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 2.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.600,00 (Euro 600,00+Euro 1.000,00 per gli altri dieci ricorrenti) per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 2.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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