Cass. civ., sez. I 15-11-2006, n. 24355 Violazione dei limiti di velocità – Contestazione immediata della violazione- Legittimità della contestazione differita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20.8.2001 T.S.L. proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Rapallo avverso il verbale con cui la Polizia Stradale di Genova gli aveva ingiunto a titolo di sanzione amministrativa il pagamento della somma di L. 635.000 oltre alle spese di notifica per violazione dell’art. 142 C.d.S. in quanto il giorno 5.5.2001 sulla Strada A12 Est il veicolo di sua proprietà targato ? aveva superato alla progressiva chilometrica 25+500 il limite massimo di velocità consentito.

Deduceva l’illegittimità della sanzione per vizi di motivazione e per mancata contestazione immediata.

L’Amministrazione non si costituiva.

All’esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 18 – 25.10.2001 accoglieva la opposizione, annullava il verbale rilevandone la mancata contestazione immediata e compensava le spese.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova che deduce un unico motivo di censura.

La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.

Con ordinanza depositata il giorno 8.2.2006 questa Corte disponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non risultando depositato l’avviso di ricevimento. L’Avvocatura provvedeva tempestivamente a tale rinnovo.

Motivi della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, artt. 200 e 201 C.d.S. nonchè dell’art. 384 del relativo regolamento, lamentando che il giudice di pace abbia ritenuto illegittima la mancata contestazione immediata nonostante ricorressero gli estremi di cui alla lett. e) dell’art. 384 reg. C.d.S. che consente la contestazione differita allorchè la velocità venga rilevata con apparecchiature elettroniche che consentono la determinazione dell’illecito dopo il passaggio del veicolo, come risultava dal verbale.

Il ricorso è fondato.

L’art. 200 C.d.S., nell’imporre il rispetto dell’obbligo della contestazione immediata della violazione quando è possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa ritenersi escluso ed al riguardo l’art. 384 del relativo Regolamento si fa carico, peraltro con una previsione non esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quella (lett. e) in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".

In tal caso pertanto, purchè se ne espongano nel verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione.

Sul punto, il giudice di pace, omettendo qualsiasi riferimento alla normativa ed al principio testè richiamato, ha ritenuto che, pur in presenza di apparecchio Autovelox Mod. 104-C2 – il quale, segnalando la velocità al momento del passaggio del veicolo, consente sostanzialmente la rilevazione quando esso si trovi già a distanza – si sarebbe dovuto procedere al fermo del veicolo ed all’immediata contestazione.

Ma in tal modo la sentenza impugnata si pone in palese contrasto con la previsione in deroga sopra richiamata che illegittimamente disapplica nonchè con il principio della insindacabilità da parte del giudice del "modus operandi" della Pubblica Amministrazione, risolvendosi una tale valutazione in una sua inammissibile ingerenza nella discrezionalità amministrativa dell’organo di vigilanza.

V è solo da osservare che il giudice di pace, nell’esposizione del fatto, ha rilevato tra i motivi di opposizione, oltre alla mancata contestazione immediata, l’illegittimità della sanzione per "vizi di motivazione".

Ma, ad una tale ulteriore deduzione, che evidentemente riguarda il verbale di contestazione, non può essere attribuita una sua autonomia in quanto non può che riferirsi pur sempre alla censura relativa alla mancata contestazione immediata in ordine alla quale lo stesso giudice di pace, pur giungendo a conclusioni errate, è stato in grado di indicare, desumendoli evidentemente dal verbale, il tipo di apparecchio utilizzato ed il comportamento adottato dalla Polizia Stradale.

Peraltro nel suo ricorso l’Amministrazione ha precisato quanto risultava dal verbale, vale a dire che il fermo del veicolo non era stato possibile in quanto al momento della rilevazione era già a distanza tale dal posto di osservazione da impedirne l’arresto.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ricorrendo quindi le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si rigetta l’opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo limitatamente al presente giudizio di legittimità, non essendosi la Amministrazione costituita in primo grado per il tramite l’Avvocatura.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Condanna l’intimato al pagamento dell’onorario che liquida in Euro 350,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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