T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-09-2011, n. 7176 Piano regolatore generale

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Svolgimento del processo

Con determinazione dirigenziale 22.10.2001 n. 1327 il Municipio XX del Comune di Roma ha identificato gli estremi del frazionamento abusivo a scopo lottizzatorio di un terreno della consistenza di mq. 30004, contraddistinto al n.c.t. al foglio 111, particelle 166 e 1090, ricadente in zona N del piano regolatore generale allora vigente, soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999, e ha disposto la sospensione della lottizzazione e l’immediata interruzione delle opere, ingiungendo ai destinatari – indicati, ai quali il provvedimento è stato notificato – il divieto di disporre dei suoli e delle opere realizzate e in corso, con l’avvertenza che decorsi novanta giorni il terreno stesso sarebbe stato acquisito gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, con l’immissione nel possesso dell’Amministrazione comunale e la demolizione d’ufficio delle opere abusive.

Il sig. W.Q. è indicato tra i destinatari dell’atto, "quale condividendo". Con il presente ricorso, correlato all’interesse a denegare ogni responsabilità, anche di ordine economico, per le opere abusive realizzate e realizzande e per gli interventi demolitori d’obbligo, il sig. Q. contesta il provvedimento e deduce in primo luogo la sua totale estraneità agli eventi lottizzatori. In secondo luogo lamenta la violazione degli artt. 7 e seg. della legge 7.8.1990 n. 241, affermando che non gli è stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento concluso dalla determinazione dirigenziale in questa sede impugnata.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha controdedotto alle censure.

Con ordinanza n. 2425/2011 questa Sezione ha chiesto all’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, chiarimenti in merito alla vicenda in contenzioso e documentazione di corredo. L’incombente è stato eseguito dall’Amministrazione, con deposito al fascicolo di causa in data 28.4.2011.

Parte ricorrente ha presentato memoria conclusionale, nella quale ha ribadito le argomentazioni dedotte.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9.6.2011.

Motivi della decisione

Il terreno oggetto dell’accertamento di lottizzazione abusiva era stato ceduto dai genitori del ricorrente ad Agricola Cassia s.r.l., nel 1987. Il sig. W.Q. è indicato nella determinazione dirigenziale impugnata quale corresponsabile per il frazionamento abusivo, in qualità di avente causa, come erede, del padre Luigi, deceduto nel 1990 e già destinatario, a sua volta, dell’ordinanza sindacale n. 41/1988 di accertamento della lottizzazione, sostituita dalla D.D. n. 1327/2001 in rettifica di errori materiali.

L’art. 18 della legge n. 47/1985 – oggi art. 30 del D.P.R. n. 380/01 – disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva. Ricorre la lottizzazione abusiva c.d. "materiale" con la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione. Si ha invece lottizzazione abusiva "formale" o "cartolare" – secondo l’interpretazione della norma data dalla giurisprudenza amministrativa – quando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita – o altri atti equiparati – del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l’ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi, evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio.

Pertanto, secondo la normativa di riferimento, la lottizzazione cartolare, per essere ricompresa nella lottizzazione abusiva, deve consistere in un illecito frazionamento di lotti, che risulti preordinato in modo non equivoco a fini di edificazione, sia pure sulla base di una serie di indizi (dimensioni dei lotti compravenduti, attività svolta dagli acquirenti, prossimità dei lotti a località residenziali o turistiche.).

Costituiscono quindi lottizzazione abusiva i casi di alienazione e frazionamento di lotti in cui traspaiono elementi di per sé rivelatori della utilizzabilità del terreno – per le oggettive modalità di frazionamento e per la non contestata contiguità ad assi viari di collegamento e ad insediamenti abitativi preesistenti – solo per finalità edificatorie.

Nel caso di specie, per quanto consta dalla documentazione acquisita in sede interlocutoria, gli eventi materiali e giuridici consistenti in opere realizzate e vendite a scopo lottizzatorio risalgono a periodo successivo alla vendita del terreno da parte dei genitori del ricorrente; mentre è escluso dalla normativa che le disposizioni urbanistiche di divieto di frazionamento di terreni si applichino alle divisioni ereditarie (intervenute tra gli eredi del sig. L.Q.).

Il rogito notarile del contratto con il quale i genitori del ricorrente avevano venduto il terreno de quo, nel 1987, contiene la dichiarazione che il medesimo ricade in zona N del piano regolatore generale e che nella stessa non è autorizzata lottizzazione, mentre parte acquirente – l’Agricola Cassia s.r.l. – dichiara di essere a conoscenza che l’area ha destinazione agricola.

Poiché non sussistono elementi per affermare la responsabilità del sig. W.Q. nel frazionamento abusivo, risulta fondato il primo motivo del ricorso e assorbente di ogni altra doglianza.

La richiesta di annullamento dell’atto impugnato, pertanto, deve essere accolta per quanto d’interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie – per quanto d’interesse – il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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