T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-09-2011, n. 7175 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio – rifiuto formatosi sulla diffida depositata presso il Comune di Nettuno il 21 gennaio 2011 e rivolta a ottenere, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, l’espressa assegnazione di una destinazione urbanistica per l’appezzamento di terreno sito in Nettuno – località Cadolino e distinto in catasto al Foglio 5, partt. 915, 916 e 970;

b) che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;

c) che il ricorso è stato ritualmente notificato e tempestivamente depositato;

d) che esso è fondato, in quanto:

– in linea di principio, una volta decaduti i vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di efficacia di cui all’art. 2 c. 1 della L. n. 1187/68, ricorre l’obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area risultando del tutto illegittimo il silenzio serbato sull’istanza – diffida (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 17 dicembre 2009, n. 3229);

– che nella specie sussistono, alla stregua degli atti, alcuni profili di complessità che non escludono comunque il potere/dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza: infatti essa, pur in presenza di questioni complesse deve fornire la propria interpretazione delle norme tecniche anche al fine di ripianificare l’area, ovvero di dichiarare in tutto o in parte – in ipotesi – l’eventuale natura conformativa del vincolo, consentendo, in tale ultimo caso, all’interessato di poter tutelare i propri interessi anche in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 27 agosto 2010, n. 17241);

– che quindi il ricorso va accolto al fine della dichiarazione dell’obbligo di provvedere espressamente sull’istanza;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

a) dichiara illegittimo l’impugnato silenzio – rifiuto;

b) dichiara l’obbligo del Comune di Nettuno di provvedere sull’istanza presentata dalla parte ricorrente in data 21 gennaio 2011, entro e non oltre centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore e conseguentemente ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo.

Condanna il Comune di Nettuno al pagamento, in favore del ricorrente G.A., delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, nella misura complessiva di 1000,00 (mille/00) Euro, oltre IVA e CPA;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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