T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-09-2011, n. 7174 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’ordinanza 21.3.2011 n. 2430, con la quale questa Sezione ha prospettato rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso per intervenuta decadenza all’impugnativa delle delibere consiliari che recano disposizioni sugli interventi di recupero ammessi ai sensi dell’art. 31 della legge n. 457/1978 e approvano il progetto di recupero presentato dalla sig.ra M.G.D., invitando le parti al contraddittorio in termini, ai sensi dell’art. 73, ultimo comma, del codice del processo amministrativo;

Viste le memorie presentate sul punto dalla ricorrente e dal Comune di Minturno;

Ritenuta la decadenza dall’impugnativa delle delibere nn. 74/1994, 45 e 71/1998 del Consiglio Comunale di Minturno, contestate oltre i termini di legge come decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione dei provvedimenti all’albo pretorio;

Rilevato che la concessione edilizia n. 160/2003, peraltro impugnata con il presente ricorso anche per vizi autonomi, è stata già annullata da sentenza 11.4.2011 n. 3193 di questa Sezione, la quale ha accolto in parte motivi identici a quelli riprodotti nell’attuale giudizio;

Ritenuta, alla stregua delle premesse, la sopravvenuta carenza d’interesse al gravame;

Ritenuti sussistere giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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