T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-09-2011, n. 7171 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia concerne il diniego di un permesso di costruire per "opere di urbanizzazione primaria" da eseguirsi, a cura dell’odierna ricorrente, nel territorio del Comune di Sutri – Località San Martino, sulle aree interessate dal Piano di Lottizzazione denominato "San Martino 1".

I fatti possono essere così riassunti:

a) con deliberazioni consiliari nn. 57 e 58/1994 il Comune di Sutri approvò il Piano di Lottizzazione "San Martino 1" per la realizzazione di un residence su un terreno di proprietà della Società B. a r.l., distinto in catasto al Foglio 36, particella 5, e destinato dal vigente PRG, quanto a mq 6375 a zona E2 (agricola) e quanto a mq 6145 a zona F2 (servizi privati ad uso pubblico), previa acquisizione del nulla osta della Regione Lazio – Assessorato Urbanistica e Ambiente (prot. 8891/1992) e del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (prot. n. 9183/1994);

b) la volumetria della realizzanda costruzione, pari a mc 4609, era concentrata sulla parte con destinazione F2, con obbligo, a carico del lottizzante, di realizzare le infrastrutture;

c) in data 20 ottobre 1995 è stata stipulata tra il Comune di Sutri e la società proprietaria dell’area la convenzione di lottizzazione;

d) in data 19 ottobre 1998 la Società I.B. a r.l. ha trasmesso alla competente Soprintendenza il progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria e alla costruzione di un residence, ottenendo il nullaosta con prescrizioni (nota n. 24039/97 del 9 dicembre 1998);

e) in data 2 luglio 1999 la medesima società ha presentato gli elaborati progettuali per ottenere la concessione edilizia;

f) con nota n. 5655 del 14 luglio 1999 l’ufficio tecnico del Comune di Sutri ha chiesto documentazione integrativa (trasmessa il 26 luglio 2000);

g) in data 13 settembre 2000 la società I.B. a r.l. ha richiesto la proroga del termine quinquennale stabilito dall’art. 12 della convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

h) con la deliberazione consiliare n. 12 del 13 giugno 2001, il Comune di Sutri ha concesso la proroga richiesta per tre anni a partire dalla scadenza originaria (20 ottobre 2000), prevedendo altresì la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione originaria, volto all’introduzione di alcune modifiche negli artt. 2 e 13 della stessa;

i) con decreto ministeriale in data 3 settembre 2003, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, intervenendo in via di autotutela, ha rilasciato il nulla osta ex art. 151 del d. Lgs. n. 490/1999 in via surrogatoria per la realizzazione della lottizzazione, autorizzando l’intero intervento previsto nel progetto originario, senza le prescrizioni limitative del precedente nulla osta del 9 dicembre 1998;

l) in data 1 giugno 2005 la società I.B. a r.l. ha venduto l’area in questione alla società R.I. s.r.l., odierna ricorrente;

h) dopo alcuni passaggi interlocutori, la medesima società in data 16 gennaio 2006 ha presentato una richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

i) dopo ulteriori passaggi interlocutori, con provvedimento prot. n. 9290 in data 8 agosto 2006 il responsabile dei servizi tecnici del Comune di Sutri ha respinto la domanda di permesso di costruire, sui seguenti presupposti:

– decadenza dei termini della convenzione originaria "soprattutto in assenza della stipula del relativo atto aggiuntivo previsto come condizione necessaria ai fini della concessione della proroga di anni tre concessa con D.C.C. n. 12 del 13/6/2001";

– riconduzione della mancata realizzazione "dell’intervento autorizzato con prescrizioni…essenzialmente all’inerzia della proprietà registrata nel corso degli anni che ha denotato scarso interesse alla definizione della pratica".

2. Con il presente ricorso la società richiedente censura il predetto diniego, proponendo due motivi così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 28, comma 8 L. 1150/1942 e smi, disciplinante la decadenza del PL. Omessa considerazione di un factum principis interruttivo dei termini di validità e conseguente errata applicazione dell’art. 12 della convenzione rogito notaio Perna del 20.10.95 rep. 6498, racc. 1798;

2) eccesso di potere per erronea motivazione sotto altro profilo; sviamento; illogicità.

La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni correlati al mancato ricavo delle vendite delle costruzioni non eseguite.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Sutri, resistendo al ricorso.

4. In esito alla disposta istruttoria, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 9 giugno 2011, e quindi trattenuto in decisione.

5. Con i due motivi di ricorso, da considerarsi congiuntamente, parte ricorrente sostiene:

– che la nota del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 13 dicembre 1998, nell’autorizzare l’intervento con la prescrizione del rispetto della distanza degli edifici dal torrente pari a 50 metri, in ritenuta esecuzione della L.R. Lazio n. 24/98, e non a 30 metri (secondo la previsione del PL in linea con il vigente PRG), non solo non avrebbe tenuto conto della possibilità, riconosciuta dall’art. 27 della medesima legge regionale, di derogare al regime vincolistico in presenza di piani attuativi approvati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma avrebbe altresì reso concretamente inattuabile l’intervento medesimo come originariamente proposto, eliminando una parte delle volumetrie progettuali;

– che in questo modo sarebbe stato impedito il legittimo esercizio dell’attività dedotta in convenzione e l’adempimento dei relativi obblighi;

– che ciò concreterebbe un vero e proprio factum principis, ritenuto ostativo dallo stesso Ministero al momento dell’adozione del secondo nullaosta, privo della suddetta decisiva limitazione;

– che quindi il termine di validità della convenzione si sarebbe interrotto il 9.12.1998 (data del primo nullaosta), riprendendo a decorrere dal 3 settembre 2003 (data del secondo nullaosta);

– che comunque la proroga era già stata accordata con la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 13.6.2001 con la seguente formula: "delibera di prorogare….il termine di cui all’art. 12 della convenzione….per anni 3 a condizione che venga modificata la vigente convenzione con la stipula di un atto aggiuntivo";

– che in particolare detta proroga era immediatamente efficace, mentre il solo rilascio del permesso di costruire era da ritenersi condizionato alle richieste integrazioni;

– che l’omessa integrazione della convenzione nel triennio dipende dal predetto factum principis:

– che il nuovo nulla – osta ministeriale era stato portato a conoscenza dell’Amministrazione comunale in data 14 ottobre 2003;

– che quindi la decadenza dichiarata dal Comune non si è mai verificata, in quanto il diniego è intervenuto – dopo una fase interlocutoria – in data 8 agosto 2006, e quindi entro il termine di validità della convenzione, ossia (tenendo conto della sospensione per factum principis) entro il 3 settembre 2006 (a tre anni dal secondo nullaosta).

6. Il ricorso è infondato.

L’assunto centrale del medesimo, concernente l’asserita verificazione di un vero e proprio factum principis nel periodo di tempo intercorrente tra il primo e il secondo nullaosta, non può infatti essere condiviso.

Alla stregua di una valutazione oggettiva e riportata all’epoca dei fatti, deve infatti rilevarsi che le prescrizioni limitative del primo nullaosta non erano state impugnate e non precludevano l’operatività della convenzione. D’altronde, proprio su questo presupposto la società I.B. s.r.l., dapprima (in data 2 luglio 1999) aveva trasmesso al Comune gli elaborati progettuali conformi alle prescrizioni ricavabili dal nullaosta, e successivamente (in data 13 settembre 2000) aveva chiesto la proroga del termine di cui all’art. 12 della convenzione così motivando: "Ad oggi, per le mutate situazioni in ordine alla rappresentanza legale e alla proprietà della Società I.B. e per problemi di assetto societario (sopravvenuta liquidazione di alcuni soci) ed economici collegati ad un lungo periodo di crisi ed alla stasi del settore immobiliare, non si è potuto far fronte agli impegni sottoscritti con il Comune di Sutri dalla allora legale rappresentanza".

In questo modo la società dante causa dell’odierna ricorrente aveva fatto riferimento a problematiche che esulano, con ogni evidenza, dalla nozione di factum principis.

Correttamente l’Amministrazione si è quindi pronunciata sulla richiesta di proroga della convenzione, provvedendo sulla stessa con la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 2001.

La proroga era testualmente condizionata sospensivamente alla stipula – mai avvenuta – di un atto aggiuntivo recante le necessarie modificazioni.

Ma anche a voler accedere alla prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la proroga era da ritenersi accordata con decorrenza dal 20 ottobre 2000 (salve le successive modifiche da apportarsi entro il triennio prima del rilascio del permesso di costruire), la conclusione non muta, in quanto comunque la scadenza verrebbe spostata – al più tardi – al 20 ottobre 2003.

E’ vero che prima di questa data la società interessata ha portato a conoscenza del Comune di Sutri il nuovo nulla – osta ottenuto a seguito di un riesame (peraltro richiesto nel 2003); ma la vicenda non ha avuto un seguito immediato (con ulteriori richieste di proroga o altre iniziative).

Successivamente al passaggio di proprietà dell’area, la nuova proprietaria – e odierna ricorrente – si è attivata nel 2005 dapprima chiedendo l’accesso agli atti relativi alla procedura di lottizzazione (in data 14 giugno) e poi (in data 6 settembre 2005) chiedendo il riesame del progetto "scaduto nel 2003 a causa della mancata richiesta di proroga da parte del precedente proprietario"; successivamente, la società ha peraltro chiesto (in data 3 novembre 2005), la sospensione dell’iter procedurale di riesame del progetto "per motivi di carattere personale".

Da ultimo, l’odierna ricorrente ha formalmente richiesto (in data 13 gennaio 2006) il rilascio della "concessione per opere di urbanizzazione", della quale si controverte nel presente giudizio.

E’ evidente che le attività dell’odierna ricorrente (e in particolare la richiesta di permesso di costruire per opere di urbanizzazione) sono ampiamente successive all’intervenuta scadenza del termine di cui all’art. 12 della convenzione originaria, ferma restando la rilevata inesistenza di un factum principis.

Tutto ciò conferma la infondatezza delle censure proposte circa l’elemento fondamentale che l’Amministrazione ha posto a fondamento del diniego, e cioè il dato oggettivo dell’avvenuta scadenza del termine convenzionale; mentre l’ulteriore valutazione integrativa in ordine a profili di inerzia rimane rilevante quantomeno nel senso di escludere – alla stregua delle suesposte considerazioni – che la mancata realizzazione dell’intervento sia essenzialmente imputabile a un impedimento oggettivo.

7. Dalle suesposte considerazioni discende che il ricorso deve essere respinto.

8. La peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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