T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 12-09-2011, n. 7169 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sig.ra C.D.V. ha preso parte alla selezione per l’inserimento nella seconda fascia della graduatoria permanente della scuola dell’infanzia del Comune di Roma, di cui alle deliberazioni di Giunta nn. 340/2002 e 416/2004.

Il concorso, bandito il 18.9.2006, si è concluso con la formazione della graduatoria, nella quale alla sig.ra D.V. sono stati riconosciuti complessivi punti 10,11.

Con il presente ricorso la sig.ra D.V. contesta la posizione assegnatale nella graduatoria, lamentando disconoscimento di titoli di servizio, alla stregua del difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e ha presentato memoria di controdeduzioni.

Con ordinanza 3.4.2008 n. 188 del Presidente di questa Sezione è stata disposta l’estensione del contraddittorio a tutti i controinteressati, autorizzando la ricorrente a provvedervi anche a mezzo notifica per pubblici proclami.

La ricorrente ha presentato memoria conclusiva.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9.6.2011.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, è riconosciuto ai candidati il punteggio di 0,05 per ogni mese di servizio, per un massimo di cinque mesi per anno (e punteggio proporzionale per le frazioni di mese)

Il bando richiede, altresì, un minimo di servizio di centocinquanta giorni effettivi, anche non continuativi, in qualità di supplente presso le scuole dell’infanzia del Comune di Roma, quale requisito di ammissione al concorso. I giorni utili al calcolo del prerequisito non sono valutabili quali titoli di servizio per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 3, ma, in mancanza di prescrizione diversa, debbono essere conteggiati sul complesso del servizio svolto da ciascun candidato e non soltanto, come sembra aver fatto la commissione concorsuale riguardo alla posizione della sig.ra D.V., sui cinque mesi annui sui quali va operato il calcolo per l’attribuzione del punteggio.

Orbene, la sig.ra D.V. certifica 1459 giornate di lavoro tra gli anni scolastici 1996/1997 e 2005/2006. Sottraendo i primi centocinquanta giorni, utilizzabili quale requisito di ammissione al concorso (prerequisito), residuano 1309 giornate, le quali, ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo i criteri di cui all’art. 3 del bando, sono distribuibili per anno scolastico come segue:

1) 96 giorni nell’anno scolastico 1997/1998;

2) 132 nell’a.s. 1998/1999;

3) 70 nell’a.s. 2003/2004;

4) cinque mesi (punteggio pieno di 0,25 per anno) in ciascuno degli a.s. dal 1999/2000 al 2001/2002 e dal 2004/2005 al 2005/2006.

Consegue che alla ricorrente deve essere riconosciuto, per titoli di servizio, il punteggio di 1,97; il quale, sommato al punteggio riconosciuto per titoli culturali e al punteggio attribuito a seguito del colloquio orale, porta il totale a punti 10,47, anziché 10,11. Con necessaria riformulazione della graduatoria nei sensi appena detti.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, liquidate a favore della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la graduatoria impugnata con obbligo dell’Amministrazione di ridefinirla secondo i criteri di cui a parte motiva.

Condanna il Comune di Roma a corrispondere a parte ricorrente la somma di Euro. 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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