Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 03-08-2011, n. 30688 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 15-3-2011, il Tribunale di Ancona Sez. Riesame rigettava l’appello proposto nell’interesse di B.A., avverso il provvedimento del GIP che – in data 14-2-2011 – aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare in atto, ovvero sostituzione della stessa con altra meno gravosa.

Il B. era indagato per delitto di sequestro di persona, e condannato con sentenza del 12-11-2010, a seguito di rito abbreviato f alla pena di anni dodici di reclusione.

Il Collegio con altre precedenti ordinanze aveva respinto analoghe istanze della difesa.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il difensore deducendo la illogicità e mancanza di motivazione e la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, nonchè dell’art. 274 c.p.p..

Ribadiva a sostegno della richiesta la esigenza di valutare la buona condotta palesata dall’indagato che aveva offerto una somma a titolo di riparazione a favore della persona offesa(Euro 20.000).

Concludeva chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, citando giurisprudenza di legittimità – Sez. 6^ del 9-4-2010, n. 25167.

La Corte rileva che risulta dotata di fondamento la censura attinente al difetto della motivazione relativa alla permanenza delle originarie esigenze cautelari. Invero sul punto l’ordinanza del Tribunale non motiva adeguatamente, posto che secondo giurisprudenza di questa Corte – Sez. 6^, del 9-4-2010, n. 25167 – deve ritenersi che l’obbligatorietà della custodia in carcere prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3, "concerne soltanto il provvedimento genetico, ovvero l’adozione per la prima volta della misura coercitiva, ma non le vicende successive della revoca e del ripristino della misura".

Conseguentemente, avendo il Tribunale il compito di accertare se gli elementi rappresentati a favore dell’istante possano configurare o meno il mutamento delle esigenze che originariamente avevano determinato l’applicazione della più rigorosa misura, e se tali elementi siano stati adeguatamente vagliati dal GIP, rispetto all’istanza difensiva, deve nella specie rilevarsi la insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato che – dando atto della concreta attenuazione del quadro cautelare, tuttavia non chiarisce adeguatamente le ragioni che impongono il permanere della misura.

Il provvedimento deve dunque essere annullato con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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