T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 12-09-2011, n. 7160 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 12 ottobre 2006 l’intimato Ministero ha bandito una selezione nazionale per il passaggio nell’area professionale C1 riservata al personale inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2 e B3.

Tra i requisiti di partecipazione era previsto, in alternativa al possesso del diploma di laurea, l’esperienza professionale di 5 anni maturata nella posizione economica B3, ovvero di 7 anni se maturata nella posizione B2 o di 9 anni nella posizione B1; era stato altresì stabilito che la richiesta esperienza professionale doveva essere riferita esclusivamente alla posizione economica posseduta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione.

Tale ultima prescrizione è stata impugnata da alcuni dipendenti formalmente inquadrati all’atto della proposizione della domanda nella posizione B3 ma non in possesso della richiesta anzianità quinquennale, i quali, tuttavia, avevano maturato le anzianità de quibus nelle posizioni B1 e B2.

Questo Tribunale con sentenza della Sez.III n.10786/2008, integralmente confermata dalla sentenza n.1605/2010 della Sez. IV del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso di cui sopra affermando il principio che in sede di accertamento del possesso in capo al candidato formalmente inquadrato nella posizione B3 del requisito di anzianità previsto dal bando nella posizione economica di provenienza era applicabile il criterio del cumulo delle anzianità maturate nella posizione B2 e o B1 ai fini dell’ammissione in graduatoria come B3, atteso che come chiaramente affermato dalla decisione di secondo grado il significato della contestata clausola " non può essere sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia della piena logicità, quello di escludere dalla selezione i dipendenti che all’atto del passaggio alla posizione superiore avevano maturato l’anzianità di servizio prescritta per la posizione inferiore, trattandosi di un requisito che una volta maturato, non viene meno per effetto del passaggio alla posizione superiore".

In ottemperanza della suddetta sentenza di primo grado l’intimata amministrazione ha ammesso alla procedura concorsuale coloro che avevano proposti il citato gravame e dopo avere ultimato le prove concorsuali ha stilato la contestata graduatoria, nella quale, a parità di punteggio, gli attuali ricorrenti, i quali avevano maturato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione una maggiore anzianità di servizio nella posizione economica B3 rispetto agli odierni controinteresati, risultavano, tuttavia, collocati dietro questi ultimi.

Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione della lex specialis del bando di concorso; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando genericamente la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si sono costituiti anche gli intimati controinteressati, i quali, in primis, hanno prospettato l’inammissibilità del proposto gravame in quanto le dedotte doglianze hanno ad oggetto questioni già esaminate nelle citate sentenze e quindi coperte da giudicato, e nel merito hanno confutato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle predette doglianze chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

In primis il Collegio non risulta suscettibile di favorevole esame la dedotta eccezione di inammissibilità in quanto l’ubi consistam della presente controversia, consistente sostanzialmente nell’individuazione dei criteri per la formulazione della graduatoria finale dei vincitori, non risulta in alcun modo ricompreso nell’oggetto del giudicato che riguardava unicamente il possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli odierni controinteressati.

Nel merito la dedotta censura con cui i ricorrenti lamentano la loro illegittima collocazione nella graduatoria de qua dietro gli odierni controinteressati sebbene avessero rispetto a questi ultimi una maggiore anzianità nella posizione economica B3 all’atto della presentazione della domanda di partecipazione è infondata.

Al riguardo il Collegio osserva che il possesso dell’anzianità quinquennale nella citata posizione economica B3 è considerato nella lex specialis di gara come requisito di ammissione alla procedura concorsuale e non quale elemento influente ai fini del collocamento nella graduatoria finale, atteso che lo stesso bando prevede espressamente nel paragrafo " Graduatorie finali e inquadramento" che "a parità di punteggio prevarrà il dipendente che abbia riportato il maggior punteggio nelle prove di esame, in caso di ulteriore parità quello con maggior punteggio relativo ai titoli di studio, infine quello con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevarrà il dipendente con la maggiore età anagrafica".

In tale contesto, premesso che la migliore collocazione in graduatoria degli odierni controinteressati può essere dipesa dall’utilizzo dei primi dei due criteri de quibus, circostanza quest’ultima totalmente ignorata dagli odierni istanti, il Collegio sottolinea che il bando fa unicamente riferimento ad una generica ed onnicomprensiva anzianità di servizio come terzo criterio per determinare la collocazione in graduatoria, per cui ne discende de plano che la maggiore anzianità di servizio nella posizione economica B3 non assume a tal fine alcuna rilevanza.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9710 del 2010, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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