Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 03-08-2011, n. 30698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha respinto l’istanza proposta da M.S., in espiazione pena di anni 12, mesi 8 e giorni 12 di reclusione, come da provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale di Reggio Calabria, intesa ad ottenere il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ex art. 147 c.p., comma 1, n. 2, nonchè di proroga della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen., per non versare egli in condizioni di infermità fisica così gravi da far luogo alla concessione in suo favore dei benefici richiesti.

2.Il Tribunale, dato atto che, a seguito di perizia medica appositamente disposta e depositata il 9 ottobre 2010, il richiedente era risultato affetta da "disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente in assenza di manifestazioni psicotiche, in remissione parziale, in soggetto con tratti istrionici di personalità;

lombalgia cronica in esito di intervento chirurgico di discectomia L.4-L5", ha ritenuto che dette infermità fossero compatibili col regime carcerario, a condizione che, nei confronti del richiedente, fosse stato seguito, fin dal suo primo rientro in carcere, un serrato programma terapeutico di recupero, con contestuale sua stretto monitoraggio sanitario e previa sua assegnazione ad una casa circondariale quanto più prossima al luogo di residenza della famiglia del detenuto, onde assicurare un più immediato contatto del condannato con i suoi familiari.

2.Ricorre per cassazione avverso tale provvedimento M. S. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato aveva ritenuto compatibili col regime carcerario le sue condizioni di salute sulla base di giudizi meramente probabilistici, contraddittori ed inadeguati alla gravità delle patologie, di cui egli era affetto, consistite in un grave scadimento delle condizioni generali con disturbi dell’adattamento, ansia ed umore depresso misto; ed il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 24 settembre 2009, aveva disposto nei suoi confronti la detenzione domiciliare per un periodo di mesi 8 e quindi fino al 24 maggio 2010, avendo giudicato grave e con prognosi infausta la patologia da lui sofferta di anoressia nervosa di implicazione iniziale psichiatrica. La statuizione impugnata era affetta da vizio decisionale, in quanto era stato omesso di argomentare in ordine alle molteplici acquisizioni tecnico-difensive da lui prodotte, le quali avevano accertato l’insufficienza dell’accertamento medico disposto sulla sua persona dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in quanto il quadro psicopatologico ravvisabile nei suoi confronti non era affatto tranquillizzante, atteso che l’apparente miglioramento delle sue condizioni di salute era da attribuire alla terapia psico-farmacologia da lui seguita in ambiente extracarcerario, si che non era possibile prevedere con certezza le sue reazioni al ripristino della detenzione inframuraria.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.S. avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 28 ottobre 2010 è infondato.

2. E’ invero condivisibile la motivazione addotta dall’ordinanza impugnata per negare al ricorrente il chiesto beneficio della sospensione facoltativa della pena e della proroga della detenzione domiciliare.

3. Il Tribunale ha infatti rilevato, sulla base di appositi accertamenti medici affidati a ben due sanitari, che il ricorrente fosse affetto da "disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente in assenza di manifestazioni psicotiche, in remissione parziale, in soggetto con tratti istrionici di personalità; lombalgia cronica in esito di intervento chirurgico di discectomia L4-L5"; e con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ritenuto tali patologie compatibili col regime carcerario, subordinandole a precise e cogenti prescrizioni rivolte all’amministrazione carceraria.

4.Alla stregua della giurisprudenza di legittimità, il differimento facoltativo della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute può invero essere concesso solo se venga accertata l’impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie nel corso dell’esecuzione della pena; occorre cioè valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale del condannato, conseguenti all’attività rieducativa svolta, si che l’espiazione della pena può essere legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell’infermità del condannato, l’esecuzione della pena possa ritenersi come avvenuta in aperto dispregio del diritto alla salute ed in violazione dei fondamentali principi di solidarietà umana, ai quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti, onde evitare di infliggere al condannato eccessive ed ingiustificate sofferenze, incompatibili con le finalità rieducative, che la Costituzione assegna alla pena (cfr.

Cass. 1^ 23.9.1996 n. 4690, rv. 205750; Cass. 1^ 18.6.08 n. 28555, rfv. 240602).

5. Nella specie in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha adeguatamente svolto tale tipo di accertamento, avendo esso proceduto ad una valutazione delle infermità sofferte dal ricorrente, espletando apposita perizia medica, onde stabilire se esse fossero o meno compatibili con il regime carcerario; ed è sulla scorta delle risultanze degli accertamenti medici esperiti che esso ha ritenuto essere le condizioni di salute del ricorrente tali da poter essere adeguatamente monitorate in ambiente carcerario, fornendo anzi al riguardo specifiche indicazioni di massima alle autorità carcerarie.

6.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Non può tenersi conto nella presente sede del provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro il 14 dicembre 2010, essendo esso successivo al provvedimento impugnato nella presente sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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