T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 2207

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Svolgimento del processo

I ricorrenti, professori universitari ordinari che hanno svolto attività assistenziale a favore del S.S.N. con funzioni dirigenziali, hanno richiesto in questa sede il trattamento economico aggiuntivo di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 517/99, presupponendone l’immediata applicabilità, con decorrenza dall’entrata in vigore, sostenendo a tal fine non necessaria l’approvazione dei protocolli di intesa da parte delle Università.

Motivi della decisione

L’Università ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, a motivo della sopravvenuta L.r. n. 132/2009, nonché l’infondatezza di ogni pretesa avanzata.

Tale eccezione non può essere condivisa in ragione della esatta qualificazione delle articolate domande proposte, preordinate non solo e non tanto all’annullamento dell’atto all’epoca lesivo quanto, piuttosto, all’accertamento (in via principale) del prospettato diritto alla corresponsione delle indennità previste dal D.lgs. 517/1999 e, di conseguenza, alla condanna dell’Amministrazione al loro pagamento. Tanto più che, in questo caso, si verte in materia di pubblico impiego non privatizzato e che i ricorrenti fanno valere, in sede di giurisdizione esclusiva, diritti di natura patrimoniale che trovano il loro fondamento nel pregresso rapporto di lavoro.

Sulla base di tale premessa, è quindi evidente come l’avvenuta sostituzione del protocollo di intesa, a suo tempo formalmente impugnato dall’odierno ricorrente, non possa determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione che, nel caso di specie, verte essenzialmente sulla questione, controversa, circa la spettanza del diritto alle indennità di cui al D.Lgs. n. 517/1999. Sul piano generale, si dovrebbe comunque fare applicazione dell’art. 34, comma 3 del Codice del processo amministrativo a mente del quale "quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori".

Nel merito, il Collegio ha già esaminato un’identica questione, relativa al problema dell’immediata riconoscibilità all’indennità di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 517/99, nella sentenza n. 99/2011, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, dovendo pertanto respingersi i primi tre motivi di ricorso.

L’invocata indennità per il personale universitario svolgente attività assistenziale è infatti concretamente condizionata all’approvazione dei protocolli d’intesa tra Università e Regione, per quanto emerge dalla lettura combinata del comma 2 dell’art. 6 citato, che lascia in piedi il trattamento economico di equiparazione già in atto sino alla concreta applicazione della nuova normativa, e del comma 4 dell’art. 3 del D.P.C.M. 24.5.2001, ove si ribadisce la permanenza del vigente trattamento economico di equiparazione sino all’attuazione delle previsioni contenute nei protocolli d’intesa tra Regione ed Università.

In contrario non assumono rilievo i precedenti giurisprudenziali invocati dai ricorrenti (C.S. Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2153, C.S., Sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3674, C.S., Sez. VI, 22 maggio 2006, n. 2957, C.S., Sez. VI, 21 febbraio 2008, n. 615) i quali non affrontano il thema decidendum del presente giudizio.

Anche la domanda proposta con l’ultimo motivo di ricorso, relativa al danno da ritardo, deve essere respinta.

La già citata sentenza n. 99/2011 ha infatti parimenti affrontato anche la questione del risarcimento del danno derivante dalla ritardata adozione del protocollo di intesa, respingendola nel merito, sul presupposto della mancanza di una condotta omissiva colposa, come peraltro deciso in altro caso analogo dal T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III n. 2755/2009.

In conclusione, i motivi primo, secondo, terzo e quinto devono essere respinti.

Con il quarto motivo i ricorrenti richiedono in via subordinata il trattamento economico integrativo, in base a quanto disposto dall’art. 102 del D.P.R. n. 382/1980, applicabile precedentemente all’entrata in vigore del detto art. 6 del D.Lgs. 517/1999, che ha fatto espressamente salva la disciplina previgente, prevedendo che "il trattamento economico di equiparazione in godimento all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1"; a tal fine allegano alcuni cedolini stipendiali.

Osserva il Collegio come la contestazione dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro faccia ricadere sull’Università l’onere di provare il contrario, ovvero l’esatto adempimento oppure altra e diversa causa di estinzione dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).

Occorre pertanto che l’Università degli Studi di Milano depositi, nel termine di giorni 45 dalla comunicazione della presente sentenza, una documentata relazione scritta, corredata da una tabella, in cui si dia atto che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del D.lgs. 517/1999 ed il collocamento a riposo dei ricorrenti, costoro abbiano effettivamente ricevuto il trattamento economico di equiparazione.

Conclusivamente, per tutto quanto precede, devono essere respinti i motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quinto, mentre deve rinviarsi la decisione relativa al quarto motivo.

In successiva sede si darà altresì luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Ordina all’Università resistente di trasmettere la relazione di cui in motivazione alla Segreteria della Sezione, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla data della sua notifica a cura del ricorrente, ove anteriore.

Resta riservata la pronunzia sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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