T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 2206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando pubblicato sul B.U.R.L. del 5.1.2009 la Regione avviava una procedura per la concessione di misure di aiuto finanziario, tramite il Fondo di rotazione dell’imprenditorialità (FRIM FESR), per il sostegno della crescita competitiva delle imprese lombarde (art. 1).

La società regionale Finlombarda S.p.a., veniva individuata quale soggetto gestore del progetto.

Per quanto rileva in questa sede, l’art. 9 c. 1 lett. b) stabiliva che le agevolazioni fossero riservate "alle imprese costituite nella forma di società di capitali"; la durata degli interventi finanziari era precisata nel comma 3 del medesimo articolo.

La ricorrente, società specializzata nella vendita di servizi nel settore dell’informatica, presentava domanda in data 10.2.2009, con richiesta di finanziamento pari ad Euro 399.000,00, che veniva positivamente riscontrata in data 19.6.2009.

Con messaggio di posta elettronica del 14.7.2010 la ricorrente comunicava a Finlombarda S.p.a. il cambiamento della propria ragione sociale, da società a responsabilità limitata, a società in accomandita semplice.

Con nota in data 16.2.2011 la ricorrente rinunciava ai contributi assegnati "a causa dei ripetuti ritardi, inerzie e conseguente inapplicabilità del bando Frim Feser, che hanno cagionato alla nostra impresa un consistente danno economico", paventando altresì una violazione dell’art. 328 c.p., oltreché che danni subiti.

Con il provvedimento impugnato il detto finanziamento è stato revocato a causa della richiamata modifica societaria, ritenendosi che "il requisito soggettivo richiesto per la concessione dell’agevolazione deve sussistere sino all’estinzione del rapporto di finanziamento, venendo altrimenti a vanificarsi la ratio della riserva stabilita a favore delle società di capitali".

Motivi della decisione

Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.

Nel caso in cui la revoca del contributo è disposta in conseguenza di un inadempimento della ditta interessata ad un obbligo sancito dalla normativa di riferimento, imposto in sede di concessione del contributo, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la controversia essere attribuita alla cognizione del giudice ordinario. Nel caso di specie, invece la revoca si configura quale contrarius actus, esercitato in relazione alla mancanza di un requisito richiesto per il finanziamento; il potere esercitato ha pertanto la stessa consistenza autoritativa di quello da cui trae origine la concessione, da cui la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso è infondato.

Preliminarmente osserva il Collegio come la ricorrente lamenti in più occasioni la "poca chiarezza ed irregolarità" del bando, che avrebbe "costretto" la stessa a variare la propria ragione sociale; tale bando non è tuttavia stato impugnato, né al momento della pubblicazione, né nel corso del presente giudizio, e deve pertanto ritenersi valido ed efficace ad ogni effetto. Il riferimento nel ricorso all’essere l’impugnativa rivolta altresì avverso "ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale" a quello gravato, assume notoriamente il valore di una mera clausola di stile (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007 n. 16210), inidonea a dimostrare che le censure spiegate investano effettivamente anche il bando. Come evidenziato dalla difesa regionale, al contrario, nella propria domanda di partecipazione la ricorrente ha invece espressamente dichiarato di conoscere e di accettare, integralmente e senza riserva alcuna, il contenuto del detto bando.

Quanto al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio come il citato art. 9 c. 1 lett. b) subordini espressamente la concessione dell’agevolazione alle società di capitali; tale disposizione non può essere interpretata nella modalità suggerita dalla ricorrente, secondo cui una volta ottenuto il finanziamento, il beneficiario potrebbe liberamente modificare il proprio assetto sociale, pena l’elusione della detta norma.

L’art. 17 c. 1 b) del bando, invocato dalla ricorrente, secondo cui i concessionari del finanziamento de quo sono obbligati a "segnalare tempestivamente alla Regione, pena la revoca del contributo eventuali variazioni di ragione sociale", lungi dal consentire ex post modifiche societarie, ha la finalità di permettere all’Amministrazione la verifica in ordine al persistente rispetto di quanto prescritto nell’art. 9, richiedendo peraltro di comunicare ogni tipo di variazione, e dunque non solo le trasformazioni da società di capitali a quelle di persone.

Né a diverse conclusioni può giungersi dalla lettura del successivo art. 18 c. 2, secondo cui l’omissione della detta comunicazione comporta la revoca dell’agevolazione. Secondo la ricorrente da tale disposizione dovrebbe desumersi che solo la mancata segnalazione della modifica potrebbe portare alla decadenza, non invece la modifica stessa. Tale interpretazione non può essere condivisa, atteso che l’art. 18 c. 2 del bando si limita ad aggiungere un obbligo per i beneficiari, sanzionandone l’inadempimento con la revoca, senza che l’introduzione di tale ulteriore onere possa inficiare la regola di cui all’art. 9, nonché le relative conseguenze in caso di sua violazione, in termini di diniego di concessione (ex ante), o di revoca (ex post).

Infondato è anche il secondo motivo, con cui la ricorrente si duole del fatto che altri soggetti beneficiari non avrebbero "deliberato un incremento di capitale quantomeno equivalente all’agevolazione ottenuta", con ciò violandosi "le previsioni legislative in materia di diritto societario".

Premesso che il motivo è genericamente formulato, in quanto fondato su mere affermazioni della ricorrente non supportate da adeguata documentazione, non si vede in ogni caso come eventuali violazioni del diritto societario da parte di imprese terze, potrebbe incidere sulla legittimità dell’impugnato atto di revoca, disposta per il venire meno di un requisito previsto dal bando. La ricorrente ha peraltro presentato un esposto alla Procura della Repubblica, prodotto nel presente giudizio solo per estratto, nella cui sede potrà denunciare eventuali illegittimità di cui fosse venuta a conoscenza.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione del tenore non inequivoco del bando di gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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