T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 2205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono proprietari di diversi fabbricati ubicati nel quartiere "Alzalee" di Trezzano sul Naviglio, attraversato dalla linea ferroviaria MilanoMortara.

Tale linea è interessata da lavori di potenziamento, il cui progetto ha formato oggetto di altro ricorso (R.G. n. 1542/2007), in considerazione della ritenuta insufficiente altezza delle barriere antirumore (m. 34, anziché 5,8). Sebbene il ricorso sia tutt’ora pendente, in data 19.5.2008 ha avuto luogo presso la Regione Lombardia un "tavolo tecnico", all’esito del quale si è disposto di fissare l’altezza delle barriere a m. 5,00.

I predetti lavori di ampliamento sono tutt’ora in corso, ed allo stato non sono state ancora realizzate le barriere antirumore.

Con il provvedimento impugnato si è in sostanza deciso il potenziamento delle frequenze dei treni sulla detta linea ferroviaria MilanoMortara, prevedendo un "nuovo orario", con una "riorganizzazione e razionalizzazione dell’offerta", e ciò sulla base del precedente "Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia", stipulato in data 11.11.2008, non impugnato nel presente giudizio.

In corso di causa la difesa di R.F.I. ha peraltro dichiarato che la realizzazione delle barriere antirumore invocate dai ricorrenti, e già oggetto del ricorso R.G. n. 1542/2007 è imminente, affermando che i relativi lavori inizieranno i primi di settembre del corrente anno e si concluderanno entro quattrocinque mesi, con l’impegno ad ulteriormente anticipare i tempi con riferimento alle ubicazioni dei ricorrenti (v. pag. n. 9 della memoria).

Motivi della decisione

Con il presente gravame i ricorrenti lamentano la mancata realizzazione delle barriere antirumore previste dal progetto oggetto di impugnativa nel ricorso R.G. n. 1542/2007 (motivi 1 e 4), la "violazione del fondamentale diritto alla salute", causato dalle immissioni provocate dall’incremento dei convogli ferroviari (secondo motivo), la violazione dell’art. 7 L. n. 241/90 (terzo motivo), l’assenza di valutazione previsionale del clima acustico, ex art. 8 c. 1 L. 26.10.1995 n. 447 (quinto motivo), e degli interventi di risanamento acustico ed ambientale ex art. 2 D.M. 29.11.2000 (sesto motivo).

Preliminarmente deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa di T., poiché per sua stessa ammissione essa ha partecipato al tavolo tecnica che ha dato luogo all’atto impugnato con il presente ricorso, in quanto soggetto deputato all’erogazione del servizio ferroviario nel territorio della Regione Lombardia.

Il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevate dalla difesa di T..

Osserva preliminarmente il Collegio come ai fini del riparto di giurisdizione, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 01 aprile 2011 n. 1909).

Fermo restando quanto precede, in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute ( art. 32 cost.), allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata la illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, compete a detti giudici la cognizione delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di tali diritti in rapporto all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre (Cassazione civile Sez. Un., 05 marzo 2010 n. 5290).

Nella fattispecie de quo, premesso che il secondo motivo è incentrato sui danni derivanti alla salute dei ricorrenti dalle immissioni provocate dalla circolazione ferroviaria, non vi è atto di natura provvedimentale, essendosi impugnato un "documento congiunto" con il quale le amministrazioni interessate dalla linea ferroviaria hanno concordato un mero "cambio di orario ferroviario dal 12/6/2011".

Il ricorso è pertanto inammissibile, per difetto di giurisdizione, quanto al secondo motivo, spettando la stessa al giudice ordinario, presso il quale il presente giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 comma 2 c.p.a.

I rimanenti motivi, oltreché inammissibili in conseguenza della mancata natura provvedimentale dell’atto impugnato, sono comunque infondati nel merito.

Quanto al primo ed al quarto motivo, l’omessa realizzazione, allo stato, delle opere previste dal progetto di ampliamento della linea ferroviaria, già impugnato con il ricorso R.G. n. 1542/2007 proprio sotto tale profilo, è una circostanza di fatto che potrà eventualmente rilevare in altre sedi, in primis quella risarcitoria (anche alla luce dell’eventuale violazione degli impegni assunti, pure nel corso del presente giudizio, da parte di R.F.I.), ma che non può in alcun modo condurre all’annullamento dell’atto gravato con il presente ricorso, che non ha ad oggetto le corrette modalità di realizzazione di un’opera pubblica, ma il semplice aumento delle corse su una tratta ferroviaria.

Il terzo motivo deve essere respinto, poiché il suo accoglimento comporterebbe l’inammissibile affermazione del principio secondo cui le modifiche alle modalità di erogazione di un servizio pubblico devono essere comunicate, oltreché agli utenti del servizio, come avvenuto nel caso di specie relativamente al comitato dei pendolari, anche ai residenti nei territori interessati dal servizio stesso.

Con il quinto motivo i ricorrenti invocano l’applicazione dell’art. 8 c. 1 L. 26.10.1995, il quale espressamente trova applicazione ai "progetti" sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Oggetto del presente ricorso, diversamente da quello rubricato al R.G. n. n. 1542/2007, non sono tuttavia gli atti preliminari alla realizzazione di un’opera pubblica, ma semplicemente la modifica dell’orario ferroviario. Peraltro, con provvedimento prot. n. 647 del 22.1.2009, il Ministero dell’Ambiente ha decretato la positiva conclusione delle attività di verifica dell’ottemperanza del progetto "Raddoppio linea ferroviaria Milano – Mortara – Tratto Milano – S.Cristoforo – Gaggiano", alle prescrizioni di cui al Decreto VIA n. 7583 del 2.9.2002.

Anche l’ultimo motivo è infondato. I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2 D.M. 29.11.2000, secondo cui le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture hanno l’obbligo di individuare le aree in cui per effetto delle immissioni delle infrastrutture stesse si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti suddetti, presentare al comune e alla regione o all’autorità da essa indicata, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il piano di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture di cui sopra.

Per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, tra le quali paiono rientrare quelle de quo, il predetto piano va presentato secondo le seguenti modalità:

– entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la società o l’ente gestore individua le aree dove sia stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti, e trasmette i dati relativi ai comuni e alla regione competente o all’autorità da essa indicata;

– entro i successivi diciotto mesi la società o l’ente gestore presenta ai comuni interessati ed alla regione competente o all’autorità da essa indicata, il piano di contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 dell’art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Tale termine si applica anche nel caso in cui si accerti il superamento dei valori limite, in ragione di sopravvenute modificazioni di carattere strutturale o relative a modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura;

– gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni, decorrenti da momenti indicati nella stessa normativa.

L’invocato art. 2 non impone pertanto, a pena di illegittimità, la redazione di un piano antecedentemente alla modifica della percorrenza di una linea ferroviaria dalla quale possa derivare un peggioramento acustico, concedendo invece termini per l’adeguamento, espressamente anche per i casi di sopravvenute modificazioni alle "modalità di esercizio o condizioni di traffico dell’infrastruttura", come avvenuto nel caso di specie.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, quanto al secondo motivo, spettando la stessa al giudice ordinario, presso il quale il presente giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 comma 2 c.p.a.; quanto ai rimanenti motivi è inammissibile ed infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, assegnando il termine perentorio indicato in motivazione per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria, in parte lo rigetta, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

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