Cass. civ. Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 29030 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono separatamente per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha rigettato la loro domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal 19 dicembre 1995 al 13.3.2003.

Resiste l’Amministrazione con controricorso, tranne che nel procedimento n. 8308/10. I ricorrenti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso decreto.

Con i plurimi motivi di ricorso, uguali per tutte le impugnazioni, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo in considerazione della ritenuta assenza di un patema d’animo dovuta alla pendenza del giudizio stante la piena consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.

Le censure sono fondate in quanto, se è vero che "In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità – che deve essere desunta sulla base di elementi indiziar precisi e concordanti – è causa di inesistenza dei danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia ed il malessere correlati all’Incertezza sull’esito del processo" (Sez. 1, Sentenza n. 25519 del 16/12/2010) è anche vero che nella fattispecie di tale consapevolezza non vi è sicura traccia dai momento che non sono elementi che ne possano far presumere la sussistenza quelli evidenziati dal giudice del merito ("l’inesistenza del dato normativo cui ancorare la domanda dei ricorrenti, l’estrema genericità della questione di costituzionalità sollevata …") che al più possono evidenziare la scarsa probabilità di successo dell’azione intrapresa ma non certo la piena certezza del suo esito negativo.

I ricorsi debbono dunque essere accolti e cassato il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 3.500 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro e mesi tre di irragionevole ritardo quale si ottiene detraendo dalla durata del giudizio di primo grado il periodo di anni tre ritenuto ragionevole. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte, riuniti al ricorso n. 8305/10 i ricorsi n. 8306/10, 8307/10, 8308/10 e 8310/10, li accoglie, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 3.500, oltre interessi di legge dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali che, per la fase di merito, liquida in complessivi Euro 1.538, di cui Euro 500 per onorari e Euro 988 per diritti, e per quella di legittimità in complessivi Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *