T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 921 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono i ricorrenti che in data 5.11.2009 veniva da loro presentata domanda per ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Bonorva, per una potenza installabile pari a 0,966 MW (strutture serricole integrate architettonicamente con pannelli fotovoltaici).

L’istanza veniva corredata del parere favorevole dell’assessorato alla difesa dell’ambiente della Regione autonoma della Sardegna e dell’autorizzazione Enel con l’individuazione del punto di connessione alla rete elettrica.

Trascorreva un lungo lasso di tempo senza che venisse convocata la conferenza di servizi.

Veniva quindi comunicata la nota indicata in epigrafe (prot. 13929 del 15.04.2010) avverso la quale i ricorrenti insorgevano deducendo le seguenti articolate censure;

1) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione alla L. 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE, violazione dell’art. 3 della Costituzione e degli artt. 41 e 97 Costituzione;

2) violazione di legge in relazione al comma 7 dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione alla legge 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione, incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge in relazione all’art. 2 del D.M. sviluppo economico del 19 febbraio 2007;

3) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione alla L. 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE, violazione del principio di irretroattività anche in relazione al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Costituzione;

4) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione alla legge n. 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE;

5) violazione di legge in relazione all’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003 e alla legge 241 del 1990, art. 97 Costituzione;

6) eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà con riferimento al supposto cumulo di requisiti previsti dalle linee guida e dalla delibera impugnata;

7) violazione di legge in relazione alle norme ed ai principi ispiratori di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà;

8) incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in relazione agli artt. 117 comma 3 e 97 Costituzione;

9) violazione dell’art. 5 della deliberazione G.R. 10/3 del 12 marzo 2010, violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’art. 12 d.lgs. 387 del 2003 violazione dell’art. 41 della Costituzione, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 della medesima carta costituzionale;

10) eccesso di potere per illogicità manifesta;

11) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 eccesso di potere violazione dell’art. 97 della Costituzione;

12) violazione di legge in relazione all’art. 41 della Costituzione e dell’art. 12 d.lgs. 387 del 2003, degli artt. 8 comma 4 e 5 delle linee guida;

13) violazione di legge in relazione all’art. 5 del D.P.G.R. 3 agosto 1994 ex art. 8 L.R. 45 del 1989 ed in relazione all’art. 14 ter della L. 241 del 1990 e s.m.i. e art. 12 d.lgs. 387 del 2003 comma 4, violazione dell’art. 6 della direttiva 2001/777CE sulla promozione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, violazione di legge in relazione all’art. 14 della L. 241 del 1990;

14) violazione di legge in relazione all’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003;

15) violazione di legge in relazione alle norme di cui all’art. 12 d.lgs. 387 del 2003.

In data 23.11.2010 i ricorrenti depositavano atto di motivi aggiunti debitamente notificati per l’impugnazione della nota prot. 19655 del 26.07.2010, della delibera 25/40 del 1 luglio 2010 e della nota prot. 15644/X.7.5 del 6 agosto 2010.

Questi i motivi in diritto dedotti:

1) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione alla L. 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE e n. 28CE/2009 del 23 aprile 2009, violazione del principio di irretroattività anche in relazione al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e del principio tempus regit actum;

2) violazione di legge in relazione alle norme e ai principi ispiratori di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE e dalla direttiva 28/2009/CE, eccesso di potere per illogicità e contradditorietà;

3) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione alla L. 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE e n. 28CE2009, violazione dell’art. 3, 41 e 97 della Costituzione, incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge in relazione all’art. 2 del D.M. sviluppo economico del 19 febbraio 2007;

4) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE e n. 28/CE/2009 e dell’art. 41 Costituzione, eccesso di potere, violazione di legge anche in relazione alla legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 comma 423 e s.m.i. e sua circolare esplicativa n. 32/E del 6.7.2009;

5) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e in relazione ala legge 241 del 1990, nonché dei principi derivanti dalla direttiva comunitaria n. 77/2001/CE e direttiva 2009/28/CE, violazione dell’art. 3, 41 e 97 della Costituzione, incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge in relazione all’art. 2 del D.M. sviluppo economico del 19 febbraio 2007;

6) violazione di legge in relazione all’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003 e alla L. 241 del 1990, art. 97 della Costituzione;

7) incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in relazione agli artt. 117 comma 3 e 97 Costituzione;

8) violazione dell’art. 5 della deliberazione G.R. 25/40 del 1 luglio 2010 ed eccesso di potere in relazione all’art. 12 d.lgs. 387 del 2003, violazione dell’art. 41 Costituzione, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 3 della medesima carta costituzionale;

9) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003, eccesso di potere, violazione art. 97 della Costituzione;

10) violazione di legge in relazione all’art. 41 della Costituzione e dell’art. 12 d.lgs. 387 del 2003, degli artt. 8 comma 4 e 5 delle Linee guida;

11) violazione di legge in relazione all’art. 5 del D.P.G.R. 3 agosto 1994 ex art. 8 L.R. 45/89 ed in relazione all’art. 14 ter della legge 241 del 1990 e all’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003, violazione dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, violazione di legge in relazione all’art. 14 della L. 241 del 1990;

12) violazione di legge in relazione all’art. 12 comma 4 del d.lgs. 387 del 2003;

13) violazione di legge in relazione alle norme di cui all’art. 12 del d.lgs 387 del 2003;

14) violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 e D.M. 19 febbraio 2002;

15) violazione di legge in ordine al mancato adempimento dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003;

16) illegittimità derivata, violazione di legge in relazione al principio di irretroattività.

Sia nell’atto introduttivo del giudizio, sia nell’atto di motivi aggiunti i ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati e proponevano altresì istanza risarcitoria.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

In data 11.12.2010 la Regione depositava memoria difensiva.

In data 22.12.2010 i ricorrenti depositavano memoria di replica.

La Regione depositava memorie difensive il 9.04.2011 e il 20.04.2011.

I ricorrenti depositavano memorie in data 9 aprile e 20 aprile 2011.

Alla udienza pubblica dell’ 11.05.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione volta ad ottenere la pronuncia di improcedibilità del ricorso proposta dalla Regione autonoma della Sardegna.

L’eccezione è basata sul provvedimento sopravvenuto n. 29020/1366 del 30.12.2010 del servizio Savi della Regione con il quale si concludeva il procedimento di valutazione di incidenza con un giudizio negativo in relazione all’impianto di serre fotovoltaiche in località Paule Pedrosa in Comune di Bonorva.

Secondo la difesa regionale, atteso che nel caso di specie i ricorrenti non hanno impugnato nei termini il citato provvedimento, il giudizio sarebbe divenuto improcedibile essendo preclusivo per la realizzazione dell’intervento produttivo richiesto.

L’eccezione è fondata.

Il Collegio ritiene utili alcune precisazioni.

I ricorrenti hanno proposto congiuntamente azione di annullamento e azione di condanna tesa ad ottenere il risarcimento del danno relativamente ad una vicenda controversa che si incentra sulla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Bonorva.

L’azione di annullamento è proposta avverso i seguenti provvedimenti:

con il ricorso introduttivo:

– la nota prot. 13929 del 15.04.2010 del direttore del servizio energia con oggetto: procedimento di autorizzazione unica per la costituzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003;

– la deliberazione di G.R. 10/3 del 12.03.2010;

– per quanto occorrer possa le delibere della Giunta regionale 30/02 del 2008, 59/12 del 29.10.2008, 66/24 del 27.11.2008, 3/17 del 16 gennaio 2009;

2) con l’atto di motivi aggiunti:

– la nota prot. 19655 del 26.07.2010;

– la delibera della Giunta regionale n. 25/40 del 1 luglio 2010;

– il decreto dell’assessore all’agricoltura e riforma agro pastorale n. 1820/DEC A/73 del 20.07.2010;

– la nota del direttore del servizio strutture della direzione generale dell’assessorato dell’agricoltura prot. 15644/X.7.5. del 6 agosto 2010.

Sennonché nel corso del giudizio, e precisamente il 30 dicembre 2010, veniva adottata la determinazione n. 29020/1366, ricevuta da F. in data 7.01.2011, con la quale veniva concluso il procedimento di valutazione di incidenza con un giudizio negativo.

Tale provvedimento non veniva impugnato.

La questione che si pone all’attenzione del Collegio, è quindi, da un lato, l’esame della domanda di annullamento degli atti sopra indicati, dall’altro, l’esame della domanda risarcitoria per il danno che i ricorrenti avrebbero patito a causa dell’adozione dei predetti provvedimenti.

Ebbene, l’azione di annullamento è improcedibile mentre è infondata l’azione di condanna.

Queste le motivazioni.

Il procedimento volto all’ottenimento dell’autorizzazione unica per la realizzazione di serre fotovoltaiche nel Comune di Bonorva ha subito un arresto con la determinazione n. 29020/1366 del 30 dicembre 2010.

La determinazione ha espresso giudizio negativo di valutazione di incidenza sulle seguenti considerazioni:

il progetto ricade all’interno della Zona di protezione speciale ITB 023050 "Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali";

in applicazione del principio di precauzione ed al fine di perseguire la salvaguardia degli habitat e delle specie e la buona conservazione della ZPS ITB 023050 è stata ritenuta la sussistenza di forti criticità all’espressione dell’accordo sulla valutazione di incidenza del progetto;

si è quindi giudicata la realizzazione dell’impianto di serre non compatibile con gli scopi di conservazione e tutela degli habitat e delle specie di uccelli presenti nella ZPS.

Il procedimento, quindi, ha subito un arresto in ragione del provvedimento appena riportato che non è stato fatto oggetto di impugnazione.

Il ricorso è pertanto improcedibile essendo chiara e certa l’inutilità della pronuncia richiesta dai ricorrenti in ordine all’annullamento di atti che non hanno portato ad un esito negativo del procedimento volto all’ottenimento dell’autorizzazione. Esito negativo che, invece, si è determinato con il provvedimento 29020/1366 del 30 dicembre 2010 non impugnato.

L’azione di condanna è, invece, infondata.

Va ricordato che alla categoria del danno da ritardo possono essere ricondotte tre ipotesi:

a) l’adozione tardiva di un provvedimento legittimo ma sfavorevole per il privato interessato;

b) l’adozione di un provvedimento favorevole ma tardivo;

c) la mera inerzia e cioè la mancata adozione del provvedimento.

I ricorrenti non hanno ottenuto il bene della vita cui aspiravano.

Il Collegio ricorda che non va confusa la natura procedimentale della regola che si assume violata (vale a dire il rispetto dei termini) con l’interesse che la regola vuole proteggere.

La spettanza del bene della vita costituisce, in definitiva, presupposto essenziale per la configurabilità del danno da ritardo con la conseguenza che l’interesse pretensivo la cui lesione è suscettibile di ristoro per equivalente è solo quello volto al conseguimento del bene della vita richiesto con l’istanza, cioè l’interesse al rilascio di un provvedimento vantaggioso.

Il risarcimento del danno subito non è assolutamente configurabile quando il provvedimento adottato in ritardo dalla p.a. risulti di carattere negativo e non sia stato impugnato (Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2009, n. 5776).

Le spese, stante il rigetto della domanda risarcitoria e la pronuncia di improcedibilità su quella di annullamento, tenuto conto della novità delle questioni sottoposte all’attenzione del Collegio, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’ azione di annullamento.

Rigetta la domanda di risarcimento del danno come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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