T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 12-09-2011, n. 310 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Deducono i sign.ri H.P. e C.M. di essere proprietari, nella quota di metà ciascuno, dell’immobile sito in Nalles, Via Andriano 11/6, costituente la p.ed. 549 C.C. Nalles.

Gli stessi, con domanda presentata in data 3 marzo 2009, hanno chiesto al Comune di Nalles una modifica al piano di attuazione vigente per la zona di espansione "Kaltbrunn 2", onde ottenere, con riferimento alla predetta p.ed. 549, la riduzione della distanza della linea di massima edificabilità dal confine di zona per il lotto G1 in m. 1,50 al posto dei previsti h/2.

Contestualmente alla precitata domanda i ricorrenti hanno, anche, richiesto il rilascio di concessione edilizia intesa all’ampliamento della soffitta, al fine della realizzazione di una unità abitativa, con contestuale costruzione di una scala esterna per poter accedere a detta unità.

Si precisa che la modifica al piano di attuazione costituiva il necessario presupposto per poter conseguire il richiesto provvedimento concessorio edilizio.

I ricorrenti, non essendo riusciti, dopo un complesso iter amministrativo, ad ottenere né la modifica al piano di attuazione né la concessione edilizia, con nota del 19 novembre 2009, hanno chiesto al Comune di poter costruire in deroga al piano di attuazione.

La richiesta è stata respinta con il provvedimento oggetto del presente gravame, il cui esito è affidato ai seguenti motivi:

1) "Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. art.1 e 3, comma 1, e 10, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come recepita dalla Legge Provinciale 22.10.1993 n. 17, dell’art.38, comma 1, della Legge Provinciale dd.11.08.1997, n. 13, così come modificata dalla Legge Provinciale dd.02.07.2010, n. 3 per motivazione carente e travisata in ordine al diniego di autorizzazione per la costruzione della scala esterna nella p.ed. 549 C.C. Nalles nonché eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, del travisamento e contraddittorietà con precedenti provvedimenti dd. 20.03.2010 e 30.07.2009 nochè con i pareri dell’Ufficio Affari legali della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 22.09.2009 prot. n. 9968/355880 e dd. 16.09.2009 prot.n. 10095/518421";

2) "Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. artt.1 e 3, comma 1, e 10, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, così come recepita dalla Legge Provinciale 22.10.1993 n. 17, dell’art. 38, comma 1, per motivazione carente e travisata in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’autorizzazione resa dal proprietario confinante Sig. Erschbaumer Hansjörg alla costruzione della scala".

Si è costituito in giudizio il Comune di Nalles, resistendo alle pretese dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, il procuratore dei ricorrenti ha effettuato alcune correzioni di dati, contenuti nella propria memoria difensiva del 30 maggio 2011; quindi, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Nalles, essendo il ricorso, comunque, infondato.

Con la prima censura i ricorrenti lamentano, innanzitutto, un difetto motivazionale del provvedimento impugnato, in quanto quest’ultimo non specificherebbe quali norme sarebbero state violate ed, anche, poichè sarebbe in contrasto con due precedenti determinazioni del Comune di Nalles, datate, rispettivamente, 20 marzo 2010 e 30 luglio 2010, nonché con due pareri dell’Ufficio affari legali della Provincia Autonoma di Bolzano, di data 22 giugno 2009 e 18 settembre 2009, sostenendo che i predetti provvedimenti comunali e provinciali sarebbero favorevoli al rilascio della concessione edilizia negata.

Ma, nel caso, sono gli stessi ricorrenti a chiedere al Comune di poter costruire in deroga al piano di attuazione, ammettendo, in tal modo, che quest’ultimo non avrebbe loro consentito di ottenere il richiesto provvedimento concessorio edilizio; per cui non possono assumere rilievo alcuno i richiamati provvedimenti che si riferiscono alla modifica al piano di attuazione e conseguente rilascio di concessione edilizia, non riguardando la richiesta deroga, oggetto del presente ricorso.

Con riferimento alla presunta carenza di motivazione del diniego, si evidenzia che il provvedimento negatorio censurato viene correttamente e, sufficientemente, motivato con la considerazione che "non esiste possibilità di muoversi al di fuori delle norme e parametri previsti dal piano di attuazione".

Deducono i sign.ri H.P. e C.M., anche, "l’irregolarità ed illegittimità di tutto il procedimento avviato dall’Amministrazione comunale, ove parte dei provvedimenti non sono stati notificati alla Sig.ra M.C.".

Peraltro la mancata notifica lamentata non ha impedito alla Sig.ra M.C. di proporre, avverso i provvedimenti impugnati, tutte le censure contenute nel presente gravame.

Con il secondo motivo si deduce che il Comune, nel provvedimento impugnato, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni, per le quali lo stesso ritiene irrilevante, ai fini della concessione della richiesta deroga, l’autorizzazione – resa dal proprietario confinante con l’edificio dei ricorrenti, Sign. Erschbaumer Hansjörg – alla costruzione della scala.

Invero, sul punto, il Comune ha fornito una motivazione convincente, in quanto, contestualmente alla presa d’atto che la planimetria era stata "sottoscritta il 22 marzo 2005 dal confinante Sign. Erschbaumer Hansjörg", ha evidenziato, testualmente, che "la posizione della scala segnata non corrisponde a quella prevista nelle domande finora presentate". Questa affermazione non pare venga messa in dubbio dai ricorrenti, atteso che questi, nel ricorso, deducono una "variazione della scala esterna, la quale risulta solo spostata di 3 metri sulla stessa lineaomissis" (pag 7).

In ogni caso gli stessi non dimostrano che sarebbe sufficiente il consenso del proprietario del fondo vicino per consentire la deroga richiesta.

Osserva, comunque, il Collegio che la motivazione del rigetto dell’autorizzazione di cui si discute, con riferimento all’impossibilità di concedere un deroga "al di fuori delle norme e parametri previsti dal piano di attuazione", ossia in contrasto con questi, debba ritenersi, da sola, sufficiente a sorreggere il provvedimento di diniego, a prescindere dall’irrilevanza attribuita dal Comune al consenso de quo.

Invero, secondo un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, l’atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi legittimo, se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a sostenere congruamente l’atto stesso (c.d. "principio della ragione sufficiente" – cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020; Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6325; Sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6732 e TRGA Bolzano, 2 settembre 2008, n. 312; 8 novembre 2005, n. 372; 24 maggio 2005, n. 191, 28 settembre 2004, n. 417 e 15 febbraio 2002, n. 82).

A tal riguardo, la giurisprudenza ha di recente affermato che "…nei casi in cui il provvedimento impugnato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3020; nello stesso senso Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).

In conclusione il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico della ricorrente, soccombete in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Nalles, liquidate in complessivi Euro 3000,00 (tremila,00), oltre spese ed accessori, come per legge.

Il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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