Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-09-2011, n. 5119 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 9899 del 2010, il Ministero della giustizia ed il Consiglio superiore della Magistratura propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 31280 del 24 agosto 2010 con la quale è stato accolto in parte il ricorso proposto da R. G. A. C. per l’annullamento delle delibere non conosciute del 12.3.2009 con cui l’Assemblea Plenaria del CSM ha conferito l’incarico semidirettivo di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania ai dott.ri M. Schiavo e M. P. anzichè al ricorrente; della delibera non conosciuta del 2.4.2009 con cui il medesimo organo ha conferito l’incarico semidirettivo di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catania al dr. G. T. anzichè al ricorrente; di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali delle riunioni della V Commissione del CSM, i provvedimenti del Ministro della giustizia espressivi del concerto, i decreti di conferimento degli uffici semidirettivi e i provvedimenti di insediamento nelle funzioni o di autorizzazione all’anticipato possesso.

Dinanzi al giudice di prime cure, il dr. C., già Procuratore della Repubblica presso la Procura del Tribunale di Siracusa (maggio 1996/gennaio 2008), ancor prima Procuratore Capo presso la Procura circondariale di Ragusa (ottobre 1989/maggio 1996), aveva esposto di aver partecipato ai tre distinti procedimenti volti a conferire tre delle cinque vacanze relative all’ufficio semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catania, conseguendo un risultato non utile.

In particolare:

– con riferimento al primo dei tre posti, al dr. C. è stato riconosciuto il punteggio complessivo pari a 15, al dr. T. è stato attribuito il punteggio di 14, mentre i colleghi P. e S. hanno raggiunto il punteggio complessivo di 17, risultanze in forza delle quali la V Commissione ha proposto all’unanimità il conferimento al dr. P., approvata dal Plenum il 12 marzo 2009;

– con riferimento al secondo, è stata confermata l’attribuzione di 15 punti al dr. C., raggiungendo i colleghi T. e S., rispettivamente, 14 e 17 punti, risultanze in forza delle quali la V Commissione ha proposto a maggioranza il conferimento alla dr.ssa S., approvata dal Plenum il 12 marzo 2009;

– con riferimento al terzo, il dr. C. ha ancora conseguito il punteggio di 15 e il dr. T. quello di 16. La V Commissione ha formulato due proposte, riportanti tre voti in favore del dr. C. e tre voti in favore del dr. T.. In data 2 aprile 2009 il Plenum approvava a maggioranza la proposta in favore del dr. T..

Lamentando la illegittimità delle ponderazioni comparative operate dall’Organo di autogoverno, il dr. C. ha indi impugnato le delibere consiliari del 12 marzo e 2 aprile 2009 nonché gli atti presupposti e conseguenti partitamente elencati in epigrafe, deducendo, al riguardo, i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 12, commi 10 e 12, del d. lgs. 160/06 e s.m., della circolare CSM per il conferimento degli incarichi semidirettivi n. 15098 del 30 novembre 1993, come modificata dalla circolare n. P11036 del 30 aprile 2008; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contraddittorietà manifesta.

Con la censura si denunzia che nelle impugnate delibere, pur avendo preso le mosse da premesse generali sostanzialmente ineccepibili, in quanto riproduttive della normativa di riferimento, il CSM sarebbe, poi, pervenuto, contraddittoriamente alle stesse ed alla realtà fattuale e documentale, a preferire al ricorrente, dotato di pluriennale esperienza direttiva senza alcuna contestazione di carenze od insufficienze, prima i colleghi Scavi e P., privi di esperienze direttive e semidirettive, poi il dr. T., che ha sì esercitato per tre anni funzioni direttive e per otto anni funzioni semidirettive, ma queste ultime sotto la direzione del ricorrente.

E ciò, ritiene il ricorrente, con evidente sottovalutazione delle sue qualità relativamente al criterio del "merito" nonché al criterio delle "attitudini" riferito alla "capacità di organizzazione", ove ha conseguito il punteggio, ingiustificatamente penalizzante, rispettivamente, di 4 e di 3 (su 6 disponibili per entrambi), pur attestando il suo curriculum, come sintetizzato ai fini della procedura, le ottime valutazioni ricevute, da un lato, in punto di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, e, dall’altro, in punto di doti organizzative.

Inoltre, afferma il ricorrente che l’esposizione delle gravate delibere rivela una totale disomogeneità, non recando alcun cenno, a differenza di quanto avviene per i controinteressati, ai numerosissimi e delicati processi da lui trattati.

Di contro, sostiene poi il ricorrente, i punteggi attribuiti ai controinteressati sono ingiustificatamente consistenti, tenuto conto del loro percorso professionale, oggettivamente subvalente rispetto al proprio.

Da ultimo, con specifico riferimento alle delibere relative ai colleghi P. e S., il ricorrente denunzia che esse non recano neanche menzione dell’effettuazione di una reale valutazione comparativa;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 12, commi 10 e 12, del d. lgs. 160/06 e s.m., della circolare CSM per il conferimento degli incarichi semidirettivi n. 15098 del 30 novembre 1993, come modificata dalla circolare n. P11036 del 30 aprile 2008; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e contraddittorietà manifesta.

La seconda censura è specificamente diretta a contestare la legittimità del conferimento della posizione di Procuratore Aggiunto al dr. C..

Al riguardo, si segnala che mentre, nel confronto con i colleghi P. e S., il dr. T. si è visto attribuire il punteggio complessivo di 14, nel successivo confronto con il ricorrente, avvenuto a poca distanza temporale, ed al solo scopo di privilegiarlo, il punteggio del dr. T. è lievitato a 16, sulla esclusiva base di una diversa e più ampia esposizione del curriculum (che gli attribuisce innovativamente anche un titolo – creazione del nucleo investigativo telematico – spettante, invece, al ricorrente), che ha comportato artificiosamente una modifica in senso più favorevole del giudizio antecedentemente espresso nelle precedenti delibere.

Il ricorrente, infine, confuta l’esposizione delle ragioni mediante le quali, nel confronto diretto, il collega T. gli è stato preferito.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti oggetto di censura.

L’intimato plesso amministrativo, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Anche i controinteressati, costituitisi in resistenza, hanno insistito per la reiezione dell’impugnativa, assumendo l’infondatezza dei profili di censura articolati dal ricorrente

Il dr. T. ha, inoltre, formulato ricorso incidentale, al fine di vedersi riconoscere, con riferimento a tutte e tre le procedure coinvolte dal presente contenzioso, un punteggio utile al conferimento della posizione messa a concorso, o, in via subordinata, il medesimo punteggio, in ogni caso superiore a quello del ricorrente principale.

Ciò mediante le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d. lgs. 160/06, della circolare CSM per il conferimento degli incarichi semidirettivi n. 15098 del 30 novembre 1993, come modificata dalla circolare n. P11036 del 30 aprile 2008, di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, con particolare riferimento a sviamento di potere, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, segnatamente rivolte avverso le delibere CSM del 12 marzo 2009.

Assumeva il ricorrente incidentale che il proprio profilo professionale merita ampiamente il punteggio conseguito nella delibera del 2 aprile 2009, laddove, invece, il punteggio attribuitogli nelle precedenti delibere risulterebbe deteriore, con particolare riferimento alle attitudini direttive.

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate in parte le doglianze, ritenendo che il C.S.M., nella deliberazione del 12 marzo 2009 e negli atti ad essa prodromici, non avesse correttamente attuato i criteri vigenti, quanto alla ponderazione comparativa effettuata in riferimento all’attitudine direttiva, ritenendo fondate le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso i colleghi P. e S., ed annullando quindi la detta delibera unitamente agli atti connessi.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti pubbliche appellanti evidenziano la correttezza del comportamento dell’amministrazione, in relazione all’applicazione della normativa vigente e del buon governo dei criteri valevoli per la selezione dei magistrati aspiranti agli uffici semidirettivi.

Nel giudizio di appello, si costituivano altresì la parte appellata e gli altri soggetti intimati, a sostegno delle rispettive posizioni e proponendo tutti altresì appelli incidentali.

All’udienza del 18 gennaio 2011, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 139/2011.

Alla pubblica udienza del 14 giugno 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – Partendo dalla disamina dell’appello proposto dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della Magistratura, va rilevato che lo stesso, articolato su un unico motivo di diritto, si duole della sentenza gravata per aver erroneamente considerato la valutazione operata nella delibera gravata.

L’annullamento giudiziario si è, infatti, fondato sulla ritenuto considerazione che la delibera del Consiglio superiore della magistratura annullata non avesse opportunamente considerato le ottime doti organizzative dell’originario ricorrente C. nel corso dello svolgimento dell’incarico di Procuratore della Repubblica di Siracusa e, contemporaneamente, avesse esagerato le attitudini degli altri due candidati a lui preferiti.

A parere della difesa erariale, e contrariamente a quanto argomentato dal T.A.R., la correttezza del giudizio espresso si evinceva espressamente dal vaglio comparativo operato tra i diversi curricula, esprimendo quindi non una valutazione in negativo, ma unicamente un giudizio di subvalenza rispetto agli altri aspiranti risultati vincitori del concorso. Premessa una ricostruzione del quadro normativo vigente, tale affermazione è suffragata estrapolando i passaggi argomentativi della delibera del Consiglio superiore della magistratura dalla quale si evidenzia il concreto rispetto del detto meccanismo di selezione.

Viene quindi sottolineata la correttezza della valutazione comparativa effettuata, sia in relazione al rispetto della disciplina vigente, che in rapporto alla concreta esistenza dei presupposti su cui fondare il giudizio operato.

Anche l’appello incidentale di M. P., nel primo motivo di doglianza, evidenzia il rispetto da parte della delibera gravata dei criteri vigenti, sottolineando come il giudice di prime cure si sia di fatto sostituito all’amministrazione, omettendo di considerare la reale predominanza dei requisiti di cui era in possesso. Delle stesso tenore è il secondo motivo di diritto contenuto nell’appello incidentale proposto da M. S..

Le diverse questioni proposte possono quindi essere esaminate congiuntamente.

1.1. – Le doglianze sono infondate e vanno respinte.

Ritiene la Sezione che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo della disciplina vigente, operando una corretta ricostruzione in fatto ed in diritto delle vicende in questione e giungendo ad una conclusione del tutto condivisibile in merito all’erroneità dell’azione amministrativa.

Nella sentenza gravata, infatti, il T.A.R., muovendo i passi dalla ricostruzione della normativa attuale in tema di assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive ai magistrati ordinari, ha posto in luce i caratteri salienti di tale ambito normativo, sottolineando la tendenziale, quanto inequivoca, assimilazione delle funzioni semidirettive e delle funzioni direttive per l’esistenza del tratto comune del meccanismo di selezione dei pretendenti tramite un iter procedimentale omogeneo; la sottoposizione delle scelte operate dall’amministrazione, sebbene ampiamente discrezionali, al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni, senza quindi incidere nel merito della scelta discrezionale dell’organo di autogoverno; la necessità che la motivazione delle delibere in tema di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi debba dare ragione del percorso argomentativo seguito nella valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati nelle norme di autodisciplina.

Il T.A.R. si è anche soffermato sulle conseguenze ricadenti sul meccanismo di selezione in seguito alle novità introdotte con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 30 aprile 2008 che, tenendo conto delle trasformazioni intervenute per l’introduzione del criterio della temporaneità degli uffici semidirettivi e dalla trasformazione dell’anzianità da requisito di valutazione a criterio di legittimazione, si è prefissa "una migliore puntualizzazione dei requisiti di nomina alla luce delle indicazioni normative contenute nella nuova formulazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del d.lgs. n. 160/2006". In particolare, poi, il T.A.R. ha esaminato in dettaglio i singoli criteri di valutazione, evidenziandone i contenuti e soffermandosi sulla circostanza che la delibera 12 marzo 2009 impugnata, con riferimento alla categoria dell’attitudine specifica, ossia alla "capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle disponibilità materiali ed umane" e alla "propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando piena e compiuta attuazione alle previsioni tabellari", si è espressamente rifatta alla deliberazione del 30 aprile 2008, richiamando gli elementi specifici e significativi per la valutazione attitudinale emergenti dalla normativa primaria, quali le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordinamento investigativo nazionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, ai corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ad ogni altro elemento che ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del servizio in magistratura, oltreché la particolare pregnanza, soprattutto nei primi anni di esercizio delle funzioni, della pluralità di esperienze maturate e, nel prosieguo della vita professionale, della scelta di un percorso specializzato e della conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva, in ragione del ruolo centrale da ricoprire sia nell’attività giurisdizionale che nel campo dell’organizzazione.

Individuata quindi la griglia normativa di riferimento, il T.A.R. ha poi esaminato nel dettaglio i percorsi professionali dei candidati, seguendo con compiutezza i fatti assunti nella fase istruttoria e le successive valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura.

Sulla scorta di questa opera di ricostruzione, il giudice di prime cure ha così formulato un giudizio di erroneità della valutazione operata in rapporto al punteggio assegnato al ricorrente sotto il profilo attitudinale (punti 3), che la Sezione ritiene pienamente di condividere.

Osserva il T.A.R. che, sebbene il Consiglio superiore della magistratura abbia dato atto, in favore dell’originario ricorrente, non solo dell’esercizio ultradecennale delle funzioni direttive di Procuratore capo della Repubblica di Siracusa, ma anche della circostanza che in tale incarico questi avesse rivelato ottime doti organizzative, e che tale affermazione sia stata suffragata dal riscontro in concreto delle scelte gestionali effettuate, nella successiva attribuzione dei punteggi tale positiva considerazione, emergente in modo palmare, sia poi confluita in un punteggio dal valore unicamente medio. Al contrario, osservando in controluce il punteggio attribuito ai colleghi P. e S., il giudice ha osservato come questi, pur non avendo mai svolto funzioni direttive, né semidirettive, hanno ottenuto, nello stesso contesto, un punteggio, per la stessa voce di giudizio, pari a 4 e quindi superiore.

La valutazione operata dal giudice di prime cure appare del tutto condivisibile, in quanto questi ha posto a raffronto gli elementi di sostegno delle diverse valutazioni comparative, evidenziando come gli elementi fondanti la prevalenza degli altri candidati, sebbene certamente rilevanti, siano certamente di minor valenza, sia sotto il parametro temporale, sia sotto quello quantitativo che in rapporto a quello qualitativo, e tale affermazione è stata fatta utilizzando come metro di giudizio proprio i criteri espressi nella disciplina della circolare del Consiglio superiore della magistratura. Ed in effetti, non può non notarsi come gli elementi individuati a giustificazione della migliore valutazione degli altri candidati (l’assegnazione alla DDA della Procura di Catania ed il parere reso il 13.2.2008 che definisce "fuori dall’ordinario" la capacità di organizzazione del proprio lavoro e di quello degli altri per P.; l’attività di collaborazione nella direzione dell’ufficio, la reggenza dello stesso in assenza del capo, il coordinamento di un gruppo di lavoro, la sostituzione del Procuratore Aggiunto per S.) non possono essere considerati di maggior valenza di quelli posseduti dal C..

Le valutazioni svolte dal T.A.R., pertanto, senza costituire affatto una indebita intromissione nelle valutazione dell’amministrazione, hanno invece sottolineato, mediante lo stesso strumentario giuridico – argomentativo di cui avrebbe dovuto giovarsi il Consiglio superiore della magistratura, l’incongruenza dei punteggi espressi in rapporto alle categorie di criteri indicati ed agli indici ponderali contenuti nelle circolari di autodisciplina della procedura selettiva.

Le considerazioni del giudice di prime cure debbono quindi essere integralmente condivise.

2. – Venendo ora alle posizioni degli appellanti adesive rispetto a quelle del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della Magistratura, vanno esaminati gli appelli incidentali proposti da M. P. e da M. S..

In relazione alla posizione di M. P., va osservato che l’appello incidentale improprio presentato contiene due diversi motivi di doglianza. Il primo, attinente al rispetto dei criteri utilizzati ed alla correttezza della valutazione operata dal Consiglio superiore della magistratura, è stato già valutato, unitamente alla stessa censura proposta dalle amministrazioni appellanti principali.

2.1. – Il secondo motivo di doglianza evidenzia le conseguenze irragionevoli derivanti dalla sentenza del T.A.R. impugnata, atteso che, a seguito della decisione, viene a crearsi la paradossale situazione di premiare il candidato G. T. il quale, nelle comparazione effettuate per l’attribuzione dei tre posti in questione, aveva sempre ottenuto il punteggio più basso.

La censura non può essere condivisa.

Se, infatti, è vero che gli esiti della sentenza determinano una situazione in concreto che pare contrastare con altre valutazioni comparative non impugnate, operate dal Consiglio superiore della magistratura tra gli stessi candidati qui in competizione, non può però ritenersi che tale risultato sia conseguenza delle errate valutazioni del giudice di prime cure, quanto piuttosto sia un portato necessario del particolare modo di organizzazione delle procedure operato dal Consiglio superiore della magistratura.

La scelta di procedere a plurime procedure comparative, scelta già ritenuta legittima da questa Sezione in quanto espressione di una tipica valutazione discrezionale dell’amministrazione sulle modalità di selezione dei candidati, comporta la conseguenza che le procedure relative alla copertura di ciascun posto siano formalmente e sostanzialmente autonome e non collegate tra loro. Ne discende che la supposta premialità nei confronti del candidato G. T. può evincersi solo ponendo a confronto risultati di procedure selettive diverse, ossia introducendo un giudizio di merito complessivo su segmenti procedurali che la stessa amministrazione ha ritenuto di mantenere separati.

3. – In merito all’appello incidentale improprio proposto da M. S., va notato come anch’esso sia articolato su due diversi motivi. Con il secondo, si censura la sentenza argomentando in relazione alla consistenza delle attitudini vantate dall’appellante, ritenute di maggior pregnanza rispetto a quelle vantate dal candidato appellato. Si tratta del motivo di ricorso già esaminato in precedenza, unitamente alla stessa doglianza proposta dalle amministrazioni appellanti e da M. P..

3.1. – Con il primo motivo di ricorso, articolato su diversi profili, si sostiene che la sentenza gravata, annullando la delibera del 12 marzo 2009, abbia in realtà voluto riferirsi unicamente alla prima delle due procedure selettive congiuntamente esaminate nello stesso contesto. Si sottolinea l’autonomia dei due diversi iter procedimentali e la circostanza che, in relazione alla selezione favorevole alla candidata M. S., l’originario ricorrente fosse carente di interesse, non potendo trarre dalla stessa alcun vantaggio.

3.2. – La censura non può essere accolta.

È, infatti, ben vero, come prima riferito, che nel caso in esame si è in presenza di plurime procedure selettive, rilevanti autonomamente, ma è del pari vero che la sentenza gravata ha espressamente annullato la delibera de qua facendo riferimento all’irragionevolezza dei punteggi assegnati in relazione al criterio dell’attitudine, ponendo a confronto la posizione dell’originario ricorrente R. G. A. C. con i prescelti M. P. e M. S.. Non vi è quindi contrasto tra la parte motiva della sentenza ed il suo contenuto dispositivo, avendo il T.A.R. esaminato le diverse posizioni dei candidati nelle loro relazioni reciproche.

Del pari, è contestabile l’assunto della carenza di interesse del C. in relazione al suo collocamento in graduatoria, atteso che il T.A.R. si è soffermato sulla irragionevolezza del punteggio mediano a questi attribuito, facendo così emergere un obbligo di riconsiderazione da parte dell’amministrazione che riesce a fondare un interesse diretto alla riedizione della valutazione de qua.

4. – Infine, corre l’obbligo di procedere alla disamina degli appelli incidentali proposti da R. G. A. C. e G. T., che vanno dichiarati entrambi improcedibili per carenza di interesse.

La posizione di G. T., come peraltro espressamente indicato nell’atto di appello incidentale, non è stata incisa dalla sentenza gravata e quindi il gravame viene proposto solo nell’eventualità che gli appelli proposti vengano accolti e vadano ad incidere anche sulla sua posizione.

Non essendosi verificato alcun evento tale da giustificare la necessità di una pronuncia nel merito sulle censure così proposte, l’appello incidentale può essere dichiarato improcedibile.

In merito all’appello incidentale proposto da R. G. A. C., esso è sostanzialmente teso a riproporre, peraltro tramite un mero rinvio ai limiti dell’inammissibilità, le doglianze proposte in primo grado e riguardanti i punteggi ad egli attribuiti in relazione ai criteri del merito, delle attitudini sotto il profilo dell’esercizio delle funzioni omologhe e del positivo esercizio delle funzioni.

Trattandosi di motivi espressamente dedotti in via subordinata e nel solo caso questa Sezione avesse ritenuto di accogliere i motivi di appello avversari, l’atto di appello incidentale proposto da R. G. A. C. può essere dichiarato improcedibile.

5. – Gli appelli proposti dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della Magistratura e da M. S. e M. P. vanno quindi respinti, mentre vanno dichiarati improcedibili gli appelli incidentali proposti da G. T. e R. G. A. C.. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla particolare complessità della questione decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello principale n. 9899 del 2010, proposto dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della Magistratura e quelli incidentali proposti da M. S. e M. P.;

2. Dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti da G. T. e R. G. A. C.;

3. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *