Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 29001

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.L., con ricorso depositato il 13 febbraio 2008, riassumeva l’opposizione, proposta, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, con atto depositato il 14 giugno 2007 presso la cancelleria della nona sezione del Tribunale di Roma, e cioè presso il Giudice che aveva emesso in data 2 maggio 2007 il decreto di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, Dott. B.M., incaricato nell’ambito del procedimento pendente tra la stessa M. e A.A..

La M. sosteneva la erroneità della liquidazione operata in complessivi Euro 14.100,00, in quanto il consulente tecnico aveva illegittimamente richiesto un doppio compenso nonostante l’unicità dell’incarico e sul solo presupposto della effettuazione di un doppio calcolo. La opponente aggiungeva che, nella specie, al consulente spettava un onorario fisso ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 7, ovvero determinato ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto sull’effettivo valore della controversia, diverso da quello preso a riferimento dal c.t.u..

L’opponente precisava che il giudice adito aveva ritenuto irrituale il deposito del ricorso presso la cancelleria senza iscrizione del procedimento al ruolo dei procedimenti speciali ed aveva invitato la parte a riproporre la domanda nelle forme dovute. Chiedeva quindi che il Tribunale di Roma, sezione 11^ civile, procedesse a una nuova liquidazione riducendo le competenze del c.t.u..

Nè il consulente tecnico nè la controparte si costituivano in giudizio.

Con ordinanza depositata il 19 novembre 2008, il giudice unico del Tribunale di Roma dichiarava il ricorso inammissibile.

Il giudice osservava che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, stabilisce che l’opposizione può essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento. Riteneva quindi che fosse onere della parte, al fine di dimostrare la tempestività e l’ammissibilità dell’opposizione, depositare il decreto di liquidazione impugnato con la comunicazione della cancelleria. Nel caso di specie, era evidente che tale termine non era stato rispettato, atteso che il provvedimento di liquidazione era stato emesso il 2 maggio 2007 mentre il ricorso era stato depositato solo il 13 febbraio 2008.

Il Tribunale escludeva poi la fondatezza dell’assunto della opponente, la quale aveva rilevato che l’opposizione costituiva la riassunzione di una precedente impugnazione proposta con ricorso del 12 giugno 2007, e ciò sul rilievo che quel giudizio di opposizione si era concluso con un provvedimento di non luogo a provvedere, avendo il giudice rilevato la irritualità del deposito del ricorso avvenuto direttamente presso la cancelleria senza una preventiva iscrizione al ruolo generale degli affari civili. Dichiarando il non luogo a provvedere, infatti, il giudice aveva definitivamente deciso sulla impugnazione proposta, sicchè non era configurabile alcuna delle ipotesi per le quali è prevista la riassunzione.

Per la cassazione di questa sentenza M.L. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato notificato al solo B.M..

La causa è stata avviata alla trattazione in Camera di consiglio per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.A..

La ricorrente ha espletato l’adempimento nel termine concesso;

l’ A. è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., per omessa o apparente motivazione su punti decisivi.

La ricorrente osserva che la ripartizione delle cause tra sezioni dello stesso Tribunale attiene solo all’organizzazione interna del lavoro e non alla competenza del giudice, per cui il provvedimento di non luogo a provvedere adottato dal giudice della 9^ sezione del Tribunale di Roma costituiva un provvedimento di mero rito, al quale avrebbe dovuto fare seguito il trasferimento d’ufficio del procedimento alla sezione 11^. Detto provvedimento, infatti, non integrava nè una decisione sulla competenza nè una definizione del caso suscettibile di passaggio in giudicato.

A conclusione del motivo la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: "Il provvedimento con il quale il Giudice del merito, nel decidere un’opposizione avverso il decreto di liquidazione di compenso al c.t.u., dispone il non luogo a provvedere, perchè il ricorso andava iscritto nel ruolo dei procedimenti speciali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e trattato da diversa sezione del Tribunale, determina una decisione definitiva, suscettibile di passare in giudicato o attiene solo alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario e comporta il passaggio del procedimento ad altra sezione per la prosecuzione dello stesso?".

"E’ apparentemente motivata l’ordinanza del giudice del merito che, invece, abbia ritenuto definitivo il provvedimento di non luogo a provvedere, perchè il ricorso era trattabile da altra sezione dello stesso Tribunale?".

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, rilevando che il decreto di liquidazione era stato regolarmente prodotto, unitamente alla relazione del c.t.u., e che era stata chiesta anche l’acquisizione dell’intero fascicolo del procedimento ordinario.

L’art. 170 citato, osserva la ricorrente, non prevede a pena di inammissibilità la produzione del provvedimento impugnato, appartenendo questo al fascicolo disponibile presso lo stesso Tribunale decidente. Ed ancora, l’inammissibilità dell’opposizione non poteva discendere dal mancato pagamento del contributo unificato.

A conclusione del motivo, la ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: "Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, prevede, a pena di inammissibilità del ricorso in opposizione, la produzione nel giudizio relativo al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u.?". "L’omesso versamento del contributo unificato comporta solo le conseguenze di cui all’art. 16 della parte 7^ del titolo 7^ del d.P.R. 115/2002 e non anche l’inammissibilità del ricorso?".

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Il giudice dell’opposizione ha rilevato che il ricorso era stato proposto tardivamente atteso che sul medesimo ricorso era già intervenuto un provvedimento che aveva dichiarato il non luogo a provvedere per le modalità con le quali quell’originario ricorso era stato proposto.

Orbene, al di là della correttezza del primo provvedimento, era contro di questo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, atteso che quel provvedimento definiva il procedimento instaurato non avendo disposto alcunchè circa la riassunzione della opposizione dinnanzi ad altra sezione del Tribunale, nè essendo predicabile, come pretende la ricorrente, un obbligo dell’ufficio di procedere alla riattivazione del procedimento. In realtà, il decreto emesso dal giudice della 9^ sezione civile aveva negato alla opponente la tutela richiesta ed era quindi avverso quel provvedimento che la stessa avrebbe dovuto proporre i rimedi esperibili, e cioè il ricorso per cassazione. Nè una simile eventualità poteva ritenersi esclusa per il fatto che il provvedimento di non luogo a provvedere conteneva un invito alla parte a proporre l’opposizione nelle forme di rito, atteso che tale invito, da un lato, non vale ad attribuire alla decisione di non luogo a provvedere una natura interlocutoria; dall’altro, non consente di ritenere che il giudice abbia inteso suggerire una riassunzione con salvezza del termine di proposizione dell’opposizione, non potendosi certamente equiparare un invito alla riassunzione della causa per una delle ragioni consentite dall’ordinamento processuale.

Il primo motivo è quindi infondato, perchè muove dalla erronea premessa che il primo provvedimento non fosse suscettibile di impugnazione e che l’invito a proporre l’opposizione nelle forme di rito avesse la portata e il valore giuridico di provvedimento che disponeva la riassunzione del procedimento.

Il secondo motivo è inammissibile, atteso che esso attacca un passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata che non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione. Emerge infatti chiaramente dal provvedimento impugnato che la statuizione di inammissibilità non costituisce una conseguenza della mancata produzione del decreto di liquidazione opposto, nè del mancato pagamento del contributo unificato, ma della tardività dell’opposizione proposta con ricorso depositato il 13 febbraio 2008, mentre il decreto impugnato recava la data del 2 maggio 2007, dovendosi escludere una qualsivoglia forma di riassunzione del giudizio di opposizione conclusosi con la statuizione di non luogo a provvedere.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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