Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 555 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 238 del 30 gennaio 2009, il T.A.R. Palermo respingeva la domanda proposta dalla società Barresi, odierna appellante, diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento dirigenziale con il quale il Comune di Campobello di Mazara aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione in suo favore della procedura di finanza di progetto finalizzata alla messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica.

Con la predetta sentenza, tuttavia, era stato riconosciuto il diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito in dipendenza del suddetto annullamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, nei limiti del danno emergente circoscritto "alle spese e ai costi effettivamente sopportati per realizzare quanto affidato prima della stipula del contratto".

Il Giudice di cognizione aveva, altresì, rimesso all’accordo delle parti la quantificazione dell’ammontare del risarcimento, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/98, da concludersi entro 90 giorni, restando azionabile, nell’ipotesi del mancato raggiungimento del consenso, il giudizio di ottemperanza.

Con ricorso R.G. n. 1718/09, proposto dinanzi al medesimo T.A.R. Palermo, la ricorrente chiedeva che venisse ordinata al Comune resistente l’esecuzione della citata sentenza n. 238/09 passata in giudicato, deducendo la "violazione ed elusione di giudicato e dei criteri risarcitori dettati dalla sentenza n. 238/2009".

La ricorrente esponeva che l’Amministrazione comunale, pur avendo ottenuto la produzione della documentazione necessaria a dimostrare i costi sostenuti, neanche a seguito dell’atto di diffida e messa in mora, alla stessa notificato il 10 luglio 2009, avrebbe ottemperato al decisum, nei termini e secondo le modalità ivi stabilite. L’Amministrazione, inoltre, avrebbe comunicato di potere riconoscere i soli costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori eseguiti, così come risultanti dalla contabilità prodotta dalla stessa ricorrente, per un importo pari a Euro 94.839,84. Per resistere al ricorso si costituiva in giudizio il Comune intimato, producendo copiosa documentazione a dimostrazione dell’attività volta all’esecuzione del giudicato e deducendo non solo l’errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la ricorrente, includendo tra le spese da risarcire anche quelle sostenute per l’elaborazione del project financing, ma anche l’omessa produzione della documentazione contabile e fiscale giustificativa dei costi sostenuti per la realizzazione dei lavori nell’arco temporale compreso tra la consegna parziale del 22 gennaio 2008 e la loro sospensione disposta in data 22 aprile 2008, nonché l’omessa indicazione dell’ammontare del compenso spettante alla direzione dei lavori per il predetto periodo.

L’amministrazione resistente chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, perché non sussisterebbe l’asserita violazione ed elusione del giudicato, dovendosi anzi imputare alla ricorrente l’omessa prova dei costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione parziale dei lavori consegnati, e ferma l’esclusione, tra i costi risarcibili, delle spese affrontate per la partecipazione alla procedura negoziata e di quelle di progettazione.

Con memoria (non notificata), depositata il 28 aprile 2010, la ricorrente chiedeva l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 205/2000 e per gli effetti di cui all’art. 186-bis c.p.c., in quanto il Comune non avrebbe contestato di essere debitore della somma di Euro 94.839,84, anche in seno agli scritti difensivi prodotti in corso di giudizio.

All’udienza camerale del 29 aprile 2010, in cui i procuratori delle parti illustravano ulteriormente, nella discussione orale, le rispettive tesi, la difesa dell’Amministrazione resistente, oltre ad eccepire l’irritualità della proposizione della domanda di emissione dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non contestate, perché non notificata, nel merito negava l’asserita "non contestazione" così come dedotta ex adverso; quindi, su conforme richiesta degli stessi, il ricorso veniva spedito in decisione.

Con sentenza n. 7719/2010, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Con l’appello in epigrafe la società ricorrente ha impugnato detta sentenza deducendo:

"violazione ed elusione del giudicato in ordine ai criteri risarcitori dettati dalla sentenza n. 238/09; illogicità ed irrilevanza delle richiamate pronunce giurisprudenziali, in relazione ai costi effettivamente sopportati dall’impresa e discendenti dalla procedura di finanza di progetto, ex art. 37 bis L. n. 109/1994 e succ. mod. ed integrazioni".

Il T.A.R. avrebbe dovuto riconoscere il danno emergente subito dall’odierna ricorrente nella sua totalità, ovvero in tutti i costi effettivamente sopportati per realizzare quanto affidato prima della stipula del contratto, ivi compresi i costi sostenuti per la partecipazione alla gara;

"violazione ed elusione del giudicato in ordine ai criteri risarcitori dettati dalla sentenza n. 238/09; illogicità manifesta sotto altro profilo".

L’Amministrazione comunale avrebbe incamerato senza averlo mai restituito il progetto presentato dall’impresa, in tal modo conseguendo un indebito arricchimento.

La ricorrente ha conclusivamente chiesto che venga riconosciuto alla stessa il diritto al risarcimento del danno subito, secondo quanto indicato nel ricorso per ottemperanza e nel ricorso in appello, giusta documentazione versata agli atti, oppure, in subordine nella misura ritenuta equa da questo C.G.A.

Ha infine chiesto, ove ritenuto opportuno, che venga disposta apposita CTU al fine di verificare gli effettivi costi sostenuti dalla ricorrente ovvero nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese. Ha replicato l’Amministrazione appellata per controdedurre in ordine ai superiori motivi d’appello, eccependo: "violazione del divieto di ius novorum", "inammissibilità dell’appello per irragionevolezza della domanda e difetto di conseguenzialità" ed "inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno in sede di ottemperanza".

Ha conclusivamente chiesto che il ricorso in appello venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato nel merito, con vittoria di spese, compensi ed onorari.

Motivi della decisione

L’appello è privo di fondamento e, pertanto, va rigettato.

La sentenza n. 238/09 del T.A.R. Palermo ha riconosciuto il diritto dell’appellato al risarcimento del danno subito, per responsabilità contrattuale del Comune di Campobello di Mazara, nei limiti del danno emergente, commisurato "alle spese ed ai costi effettivamente sopportati per realizzare quanto affidato, prima della stipula, del contratto".

Con detta decisione è stato poi ulteriormente precisato che: "pertanto le spese effettivamente sopportate dalla ricorrente e adeguatamente documentate devono essere rimborsate per evitare altresì un indebito arricchimento da parte del Comune".

Alla luce di quanto statuito dal Giudice di prime cure, pertanto, non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che, da un lato, il Comune abbia l’obbligo di rifondere alla società appellante i costi e le spese sostenuti nel periodo considerato e, dall’altro, incomba sulla società l’onere di dimostrare l’ammontare del danno subito con documenti idonei allo scopo.

Orbene, risulta dagli atti di causa che il Comune, passata in giudicato la sentenza suddetta, ha dimostrato di avere intrapreso ogni consentita iniziativa volta a darvi esecuzione, mentre non altrettanto ha fatto la società che si è limitata a chiedere di ottenere il disposto risarcimento senza tuttavia allegare la necessaria documentazione.

Con la decisione qui impugnata, con la quale è stato respinto il ricorso per ottemperanza della sentenza n. 238/09 sopra richiamata, il Giudice di prime cure, esclusa la lamentata elusione del giudicato da parte dell’Ente, ha statuito che i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, fra i quali sono compresi anche quelli di progettazione, di cui la ricorrente aveva chiesto la restituzione, non sono risarcibili all’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto, in quanto essi restano, di norma, a carico delle imprese partecipanti quale che sia l’esito della gara.

Con l’appello in epigrafe la ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza qui impugnata, reiterando le richieste respinte dal primo Giudice.

Orbene, il Collegio ritiene che non siano emersi elementi che consentano di discostarsi dal decisum di primo grado. La società ricorrente continua a non produrre la documentazione idonea a giustificare i costi sostenuti per i lavori eseguiti nel periodo considerato, in dipendenza dell’affidamento cui non è poi seguita l’aggiudicazione dell’appalto; documentazione necessaria ai fini della quantificazione e liquidazione del danno risarcibile, per cui è inevitabile che il risarcimento resti sospeso fino a quando la società non produrrà detta documentazione.

Questa ribadisce, inoltre, l’istanza volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente ai costi sostenuti per la partecipazione alla gara.

Al riguardo, ritenendo condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado, sopra riportata, va precisato che in ogni caso tale pretesa è stata esclusa dal T.A.R. con la sentenza n. 238/09, in cui è stato affermato che il risarcimento è limitato "alle spese ed ai costi effettivamente sopportati per realizzare quanto affidato, prima della stipula, del contratto"; statuizione che non lascia adito a dubbi, come sopra specificato, e che, tra l’altro, non è più possibile contestare essendo passata in giudicato.

Conclusivamente l’appello è privo di fondamento e, pertanto, va respinto. Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente grado di giudizio, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Le spese del presente grado di giudizio, determinate in Euro 2.000,00 (duemila/00), sono poste a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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