Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 553 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. Be.Sa., Appuntato della Polizia di Stato, otteneva con D.M. n. 4461 del 23/9/83 l’equo indennizzo di 6° categoria per l’importo di Euro 921,80 (Lire 1.783.685) mensili per la menomazione dell’integrità fisica derivante dalle seguenti infermità

1) Miocardiosclerosi con iposia miocardica in sede antero laterale;

2) Bronchite cronica;

3) Artrosi lombosacrale e delle ginocchia.

In data 9/2/2000 il sig. Be. decedeva, secondo il certificato necroscopico, per "causa principale cardiopatia ischemica con turbe del ritmo; causa intermedia: infarto intestinale massivo; causa finale: collasso cardio-circolatorio".

Con istanza in data 29/4/2000, la vedova, signora Be.Gi. chiedeva che venisse riconosciuta l’interdipendenza della patologia che aveva determinato il decesso del proprio congiunto con le infermità sofferte in vita, già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, esaminati gli atti, esprimeva parere che il diagnosticato quadro morboso che aveva determinato il decesso del predetto Be. non potesse riconoscersi interdipendente con le affezioni sofferte in vita dal de cuius. Le conclusioni del sopra indicato parere venivano poi recepite nel decreto n. 364/07 del Ministero dell’Interno, di rigetto dell’istanza.

Ciò premesso, i germani Be.Gi. e Pa. (eredi della signora Be.Gi.) proponevano, avverso detto provvedimento di diniego, ricorso al T.A.R. Catania deducendo un unico motivo di gravame: "eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore di fatto". Si costituiva con memoria difensiva, per il Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. Con memoria, depositata in data 15/6/2009, i ricorrenti contestavano le affermazioni della difesa erariale e ribadivano le proprie ragioni. I ricorrenti concludevano chiedendo che venisse nominato un c.t.u al fine di accertare l’interdipendenza della patologia che aveva determinato il decesso del sig. Be.Sa. con le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio. Con sentenza n. 1502/09, il Tribunale adito, ritenuta di nessuna utilità pratica la nomina del consulente tecnico d’ufficio chiesta dai ricorrenti, rigettava il ricorso, evidenziando che lo stesso c.t.p. aveva finito con l’affermare che il rapporto tra la morte del sig. Be. e la miocardiosclerosi con iposia miocardica in sede anterolaterale è solamente probabile, ossia non scientificamente dimostrato come certo.

Con l’appello in epigrafe il sig. Be.Gi. ha impugnato detta decisione, ritenendola erronea sulla base di due pareri formulati da altrettanti consulenti di parte.

Ha conclusivamente chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, che l’appello venga accolto, previa nomina di un c.t.u.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero intimato, per resistere all’appello, senza spiegare difese scritte. Alla pubblica udienza del 28 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

I motivi del contendere sono da ricercarsi nel contrasto palese tra la tesi del ricorrente – che si basa sui pareri sanitari espressi dal dott. Gi.Gu., specialista in medicina legale, e dal dott. An.Ca., consulente medico legale, prodotti agli atti del giudizio, secondo i quali la patologia che condusse al decesso del sig. Be.Sa. avrebbe un nesso di causalità diretta con le patologie precedentemente riconosciute dipendenti da causa di servizio – ed il contrario parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio e dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con il quale questi hanno concordemente escluso il suddetto nesso di causalità. Il dott. Gu. ha confutato il parere del Comitato sostenendo che le conclusioni cui esso è pervenuto non possono essere ritenute più aderenti al caso in esame rispetto all’ipotesi etiopatogenetica dallo stesso formulata, posto che, non essendo disponibile il dato istopatologico, utile ai fini di una diagnosi differenziale, "non è possibile (…) formulare una ipotesi etiopatogenetica di certezza".

L’odierno ricorrente, inoltre, richiamando la relazione del c.t.p., dott. A. Calì, consulente medico legale, ha sostenuto che "l’infarto intestinale rappresenta l’irreversibile conseguenza dell’ischemia mesenterica acuta evoluta verso la necrosi della parete intestinale, causata nel 50% dei casi dall’embolia arteriosa".

Entrambi i suddetti consulenti hanno sottolineato come, nel caso di specie, il Comitato di verifica, tra tutte le possibili ipotesi accettate dalla comunità scientifica, abbia accolto quella statisticamente meno rilevante.

In definitiva, entrambi i suddetti consulenti di parte si sono espressi in termini di probabilità sulla ritenuta dipendenza da causa di servizio della patologia che ha determinato il decesso del sig. Be.Sa. Di contro, deve osservarsi come il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, n. 25562/05, cui si è ispirato per relationem il decreto ministeriale n. 364/07, di rigetto della richiesta di equo indennizzo avanzata dai ricorrenti in prime cure, sia sorretto da adeguata e specifica motivazione e sia esente da vizi logici, avendo puntualmente dato atto che la patologia che ha condotto al decesso del sig. Be.Sa. "non può riconoscersi interdipendente con le affezioni sofferte in vita dal de cuius, in quanto l’infarto intestinale con conseguente collasso cardio-circolatorio seguito da exitus è da mettersi in stretta relazione eziopatogenetica con la vasculopatia tromboembolica agli arti inferiori con immissione in circolo di uno o più emboli fattori inducenti infarto intestinale e determinata da flogosi delle pareti venose, dovuta prevalentemente a fattori infettivi agenti su un sistema venoso già compromesso". Il predetto Comitato ha evidenziato, inoltre, che: "sull’insorgenza e decorso dell’affezione, nel caso in esame, gli invocati eventi di sevizio che non evidenziano fattori eziopatogenetico specifici della stessa, non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti".

Detto parere, invero, non può ritenersi superato dalle conclusioni dei consulenti di parte, posto che esse, pur poggiando su argomenti di natura scientifica volti a sostenere la tesi del ricorrente, sono assistite da valutazioni di carattere statistico, neppure convincenti circa una elevata probabilità di sussistenza del sostenuto "nesso causale". D’altra parte, a fronte delle suddette conclusioni dei consulenti di parte, connotate da margini di incertezza, il Collegio rileva che il parere del Comitato è assistito da una presunzione di elevata attendibilità derivante dalla composizione eterogenea dell’organo, in cui figurano professionalità di varia provenienza, ciascuna delle quali è in grado di apportare importanti contributi. In definitiva, non può non osservarsi come il Comitato abbia ritenuto che la patologia determinante del decesso sia sostanzialmente legata a caratteri genetici e ad una predisposizione individuale del de cuius, fattori non smentiti dai consulenti del ricorrente se non nei termini della probabile sussistenza di concause legate alle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio del de cuius.

Il Collegio reputa che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Ritenuta superflua la nomina di un c.t.u., l’appello va respinto perché infondato.

Si ritiene che sia equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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