Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 04-08-2011, n. 31141

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, solo riformando in melius il trattamento sanzionatolo (con la sostituzione della pena detentiva), lo ha peraltro riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato, per essersi appropriato di prodotti e strumenti professionali che sottraeva dal salone di acconciature dove lavorava come dipendente.

La condanna veniva basata sia sulla deposizione della persona offesa che su quella di uno degli operanti della p.g. che aveva proceduto ad eseguire la perquisizione a carico del prevenuto, nel corso della quale era stata trovata parte della refurtiva, contrassegnata in modo inequivoco dalla persona offesa, che nel tempo aveva avuto motivo di sospettare l’imputato.

Non veniva accolta la sollecitazione della difesa che nessuna lista testimoniale aveva presentato a sentire ex art. 507 c.p.p., una testimone indicata dalla parte civile, che la parte richiedente aveva fatto oggetto di rinuncia.

Per la difesa la testimone avrebbe dovuto riferire su una circostanza asseritamente decisiva (in sostanza un previo accordo tra Imputato e p.o. tale da giustificare il possesso degli strumenti).

La corte, sul punto, condivideva il diniego già spiegato dal primo giudice. Infatti, la testimone era stata chiamata a deporre su una circostanza specifica (diversa da quella ove la difesa dell’imputato avrebbe voluto sentirla), ampiamente dimostrata aliunde. Trattandosi di "contro esame" comunque la difesa non avrebbe potuto affrontare la tematica suindicata. In ogni caso, secondo il giudice di appello, non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione dell’istruttoria per accedere all’escussione.

Con il ricorso si articolano tre distinti motivi, in realtà intimamente connessi. Si contesta il giudizio di responsabilità, sostenendosi che la deposizione della p.o., diversamente da quanto opinato dai giudici di merito, non sarebbe stata satisfattiva e credibile. Si censura il mancato accoglimento della richiesta di escussione della testimone già rinunciata dalla parte civile, sicchè si sarebbe violato il diritto alla prova.

Con il terzo motivo si lamenta il travisamento della prova con riferimento alla esclusione dell’accordo invocato dalla difesa tra la parte offesa e l’imputato volto ad autorizzare il D.S. ad esercitare l’attività di parrucchiere presso la sua abitazione al di fuori degli orari di lavoro e dell’utilizzo del materiale del primo.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La censura sulla responsabilità sconfina nell’apprezzamento di merito.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6^, 6 maggio 2009, Esposito ed altro).

Ciò vale a fortìori in presenza di una doppia sentenza conforme (qui di condanna). In tal caso, il preteso travisamento probatorio, posto il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, potrebbe essere fatto valere (ma non è questo il caso) solo non nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato -per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado-atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6^, 10 maggio 2007, Contrada).

Non c’è nessuna violazione del diritto alla prova, giacchè tale violazione potrebbe essere fatta valere, nello specifico, solo dalla parte che avesse avanzata una richiesta di ammissione di un mezzo di prova testimoniale, respinta ingistificatamente. Qui, quindi, nel caso, la doglianza potrebbe essere fatta valere dalla parte civile che aveva articolato la lista testimoniale, e non certo dalla difesa dell’imputato che sul punto era rimasta quiesciente.

Corretto, del resto, il ravvisato limite all’escussione della testimone in sede di controesame: che, nello specifico, rendeva, secondo l’apprezzamento del giudice di merito, impraticabile e inutile l’escussione.

Argomento questo che spiega in modo corretto e convincente anche il diniego della rinnnovazone dell’istruttoria dibattimentale, in linea con il carattere eccezionale della stessa (Sezione 4^, 28 aprile 2011, Ferri ed altri).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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