Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 551 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado la signora Te. si è rivolta al T.A.R. Catania per ottenere l’ottemperanza, da parte del comune di S. Maria di Licodia, al decreto ingiuntivo rilasciato il 18/9/2009 in suo favore dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale civile di Paternò, al termine di una procedura per esecuzione di obblighi di fare.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in sostanza che il giudizio di ottemperanza può attuarsi solo in relazione ad una sentenza del G.O. (o provvedimento giudiziale equiparato) che chiuda un giudizio di cognizione.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente la quale ne domanda l’integrale riforma, deducendo un unico articolato motivo di impugnazione.

Si è costituito il comune di S. Maria di Licodia, il quale insiste per il rigetto dell’appello ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

All’udienza del 28 aprile 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è fondato e va pertanto accolto.

Come riferito in premessa, con il ricorso di primo grado l’odierna appellante si è rivolta al T.A.R. Catania per ottenere l’ottemperanza, da parte del comune di S. Maria di Licodia, al decreto ingiuntivo rilasciato il 18/9/2009 in suo favore dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale civile di Paternò, al termine di una procedura per esecuzione di obblighi di fare.

Con la sentenza impugnata l’adito Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in sostanza che il giudizio di ottemperanza può attuarsi solo in relazione ad una sentenza del G.O. (o provvedimento giudiziale equiparato) che chiuda un giudizio di cognizione.

Al riguardo deduce l’appellante che il T.A.R. ha erroneamente equiparato il decreto ex art. 614 cod. proc. civ. di cui era stata chiesta l’ottemperanza con il differente provvedimento ex art. 510 cod. proc. civ. col quale il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione ai creditori delle somme ricavate dalla vendita dei beni del debitore assoggettati ad espropriazione forzata.

A differenza del provvedimento di assegnazione somme il decreto ex art. 614, essendo adottato al termine di una fase – sia pure sommaria – di cognizione è suscettibile di essere oggetto del giudizio di ottemperanza.

Il mezzo è fondato.

In linea generale le argomentazioni da cui muove la sentenza impugnata, sulla scia di quanto affermato da T.A.R. Campania n. 14692 del 2008, risultano del tutto condivisibili.

I diversi provvedimenti che il Giudice dell’esecuzione civile può adottare nel corso appunto delle procedure esecutive non possono infatti di norma costituire oggetto del giudizio di ottemperanza avanti al Giudice amministrativo, in quanto ciò darebbe luogo ad una fuorviante commistione di forme di tutela giurisdizionale esecutiva.

Nel particolare caso oggi all’esame – che riguarda l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di obblighi di fare – questo criterio di distinzione non può però essere applicato.

Il Titolo IV del Libro terzo del codice di procedura civile, nel disciplinare il procedimento per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare, stabilisce in sostanza (art. 613) che ad essa procede l’ufficiale giudiziario designato dal giudice dell’esecuzione, con anticipo delle relative spese a carico del soggetto che ha chiesto l’esecuzione della sentenza a lui favorevole.

Ai sensi dell’art. 614 "Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d’ingiunzione.

Il giudice dell’esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642".

Il rimborso delle spese anticipate avviene quindi con decreto ingiuntivo munito della clausola di esecuzione provvisoria.

Come è noto da tempo la giurisprudenza ha chiarito che è ammissibile il ricorso per l’ottemperanza rispetto ad un decreto ingiuntivo, in ragione dell’assimilazione del medesimo, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini, alla sentenza passata in giudicato. Il decreto ingiuntivo non opposto, quando sia divenuto esecutivo, è impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente previsti dall’art. 656 c.p.c.: pertanto, esso assume la piena autorità di res iudicata, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli art. 37 della legge n. 1034 del 1971 e 27 del T.U. n. 1054 del 1924 (cfr. IV sez. n. 807 del 2001).

Detto principio giurisprudenziale trova del resto ora espresso recepimento nell’art. 112 del C.P.A. il quale (comma 2 lettera c) stabilisce che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.

A fronte del chiaro dettato della legge e dei richiamati insegnamenti giurisprudenziali deve quindi ritenersi ammissibile il ricorso in ottemperanza proposto in relazione al decreto ingiuntivo di cui all’art. 614 del cod. proc. civ., il quale – sebbene adottato dal giudice dell’esecuzione – resta pur sempre dal punto di vista formale un provvedimento di condanna esecutiva a seguito di cognizione, sia pure sommaria in caso di mancata opposizione. (cfr. Cass. sez. III, n. 8634 del 2003). Eccepisce il comune che in realtà il credito vantato dalla odierna appellante risale dal punto di vista sostanziale a lavori che l’Opera Pia "F. Salamone" era stata condannata ad eseguire in base a sentenza del giudice civile.

Successivamente, peraltro, l’Opera pia è stata dichiarata estinta ed il suo patrimonio attivo e passivo è stato devoluto – con D.P.R.S. in data 6.10.2003 – al comune, il quale quindi si è trovato a dover universalmente succedere senza beneficio di inventario ad un Ente privato in ordine al quale non aveva potuto nel passato esercitare quei poteri di controllo e sorveglianza che spettavano invece alla Regione.

Le eccezioni sollevate dal comune in ordine al rapporto obbligatorio sottostante sono inammissibili in questa sede, in quanto avrebbero potuto trovare ingresso soltanto nell’ambito del procedimento di opposizione al decreto.

Ciò premesso, essendo incontestato da un lato che il decreto per cui è controversia è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione e dall’altro che il comune non ha poi dato esecuzione allo stesso, l’appello va accolto.

Ne segue la riforma della sentenza impugnata e l’ordine all’Amministrazione comunale di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in data 18.9.2009 nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o se anteriore notificazione della presente sentenza.

In caso di persistente inottemperanza si nomina sin d’ora commissario ad acta l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con facoltà di delega ad un dirigente dell’Assessorato.

Ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio e l’eventuale compenso per il commissario ad acta saranno liquidati al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe, riforma la sentenza impugnata ed ordina al comune di S. Maria di Licodia di dare esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in motivazione nel termine di giorni 90 dalla comunicazione o se anteriore notificazione della presente sentenza.

In caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con facoltà di delega ad un dirigente dell’Assessorato.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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