Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28989 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze depositata il 30/12/2006 che, in riforma della pronuncia del Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia n. 5302004, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con B.S. e con Si mone Candeloro (rispettivamente per "esigenze eccezionali" ex acc. 25-9-97 per il periodo 22-2-1998/30-4-1998, e per "esigenze straordinarie1" ex art. 25 ccnl del 11-1-2001, per il periodo 12/2/2001/31-5-2001) con le pronunce consequenziali.

La B. e il C. hanno resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, censura l’impugnata sentenza che ha ritenuto la illegittimità della apposizione del termine ai contratti de quibus per la mancata prova da parte della società del collegamento funzionale tra la singola assunzione e la fattispecie astratta richiamata.

Il motivo è fondato, in conformità con l’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte in casi analoghi.

In particolare, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di (issare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v.. fra le altre, Cass. 28-11-2008 n. 28450, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

La Corte di merito, in effetti, ha deciso in violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte.

Peraltro, come pure è stato ripetutamente affermato "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 23-8-2006 n. 1 8378), per cui il contratto della B., anteriore a tale data, rientra, anche temporalmente, nella previsione collettiva, che legittima la apposizione del termine L. n. 56 del 1987, ex art. 23.

Parimenti, con riferimento al contratto del Candelora, stipulato ai sensi della nuova previsione collettiva di cui all’art. 25 del ccnl 2001 (pur sempre nel regime della L. n. n. 56 del 1987, ex art. 23, anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001) deve ritenersi che non fosse necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988) e che neppure occorresse la prova di un collegamento concreto tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (v. fra le altre Cass. 1/10/2007 n. 20608. Cass. 30-3-2010 n. 7656).

Il primo motivo va pertanto accolto, risultando assorbiti il secondo e il terzo, riguardanti le conseguenze economiche della declaratoria di nullità del termine, e la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra richiamati e provvederà all’esame delle questioni relative alla legittimità dei rispettivi contratti a termine successivi, oggetto della controversia, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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