Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 04-08-2011, n. 31138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore generale di Bologna ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, a fronte della contestazione del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), (tasso alcolemico in entrambe le prove pari a 0,89 gr/litro), ha ritenuto l’ipotesi di cui alla lettera a), e per l’effetto, ha ammesso l’imputato all’oblazione così pronunciando sentenza di non luogo a procedere per avvenuta estinzione del reato.

Il giudicante ha motivato la decisione rilevando che non doveva tenersi conto del secondo decimale nell’apprezzamento del tasso alcolemico e, pertanto, la fascia sanzionatola di cui alla lettera b) poteva configurarsi solo a partire dal tasso alcol emico di 0,9 gr/litro.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, imponendosi l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.

Infatti, ai fini dell’apprezzamento del superamento delle diverse soglie alcolemiche rilevanti per l’integrazione delle diverse ipotesi previste rispettivamente nelle lettere a) questa, come è noto, ora depenalizzata, b) e c) dell’art. 186 C.d.S., rilevano anche i centesimi di litro e non solo i decimi di litro. Infatti, all’atto dell’adozione della normativa de qua gli strumenti di misurazione esprimevano indicazioni in termini di centesimi di grammo, onde non vi è alcun dato razionale che possa indurre a ritenere che il legislatore, attraverso la sola indicazione della seconda cifra decimale, abbia voluto approssimare ai soli decimi di grammo/litro le indicazioni che gli strumenti di misurazione esprimono in centesimi (in termini, tra le altre, Sezione 4^, 14 ottobre 2010, PRoc. Rep. Trib. Asti in proc. Vacanio, che, da queste premesse, in una fattispecie assimilabile a quella qui di interesse, in cui le misurazioni erano state di 0,81 e di 0,89 grammo/litro, superiori alla misura limite di 0,8 grammo/litro, ha ritenuto che correttamente era stata contestata l’ipotesi incriminatrice di cui alla lettera b) dell’articolo 186 del codice della strada, e non quella di cui alla lettera a) impropriamente ravvisata dal giudice).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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