Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 04-08-2011, n. 31136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.F. ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato in punto di responsabilità quella di primo grado che lo ha ritenuto responsabile del reato di furto di una borsa.

Il ricorrente ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 300,00 (trecento) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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