Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 544 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il comune di Cammarata, all’esito di apposito sorteggio, ha nel mese di aprile del 2010 proclamato prima aggiudicataria di un appalto di lavori per opere di urbanizzazione in favore di alloggi ex Gescal la Impresa PROGECO soc. coop. e seconda aggiudicataria la s.r.l. COS.I.T. La COS.I.T. s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. Palermo, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa a sua volta dalla gara per aver prodotto una fideiussione non conforme a quella richiesta dal bando.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame, dalla soccombente PROGECO soc. coop la quale ne ha chiesto la riforma previa sospensione dell’esecutività, insistendo per il rigetto della censura di cui al ricorso avversario.

Il comune intimato non ha svolto attività difensiva.

Si è costituita per resistere l’Impresa appellata.

Con ordinanza n. 1065 del 2010 l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971 (ora art. 98 codice) è stata respinta da questo Consiglio.

Le parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’udienza del 27 aprile 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione ed è stato respinto con dispositivo n. 4/2011 sulla base delle seguenti motivazioni.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il primo motivo l’Impresa appellante torna a sostenere la validità della copia cartacea della polizza fideiussoria da essa prodotta in sede di gara.

Con il secondo motivo l’appellante sostiene in via subordinata che il bando non imponeva espressamente la presentazione della fideiussione in originale: quindi, anche a voler ritenere che il documento presentato fosse copia non autenticata di originale digitale, nessuna violazione della lex specialis sussiste nel caso all’esame.

Il secondo mezzo, che conviene prioritariamente esaminare, è privo di ogni fondamento.

Il disciplinare della gara in controversia prevedeva al punto 6 che la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria dovesse essere conforme allo schema approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123.

Come già chiarito da questo Consiglio (cfr. sentenza n. 330 del 2011) il testo del citato decreto, e soprattutto lo schema tipo e la scheda tecnica ad esso allegati, prescrivono chiaramente che il documento di polizza sia consegnato alla stazione appaltante in originale, infatti da restituirsi ove la necessità della garanzia venga meno in anticipo rispetto alla scadenza naturale della stessa.

Del resto, anche sul piano logico, non si vede come l’Amministrazione potrebbe in caso di necessità escutere la garanzia valendosi di una mera fotocopia non autenticata della polizza.

Anche il secondo mezzo, che si passa ad esaminare, non può trovare accoglimento.

Pur a fronte dei notevoli sforzi argomentativi profusi dall’appellante, il Collegio ritiene infatti di dover confermare l’indirizzo giurisprudenziale recentemente assunto, in analoga controversia, con la sentenza n. 289 del 2011 che qui integralmente si richiama.

In fatto, è da considerarsi assodato che l’impresa appellante ha prodotto in gara una fotocopia cartacea di una polizza fideiussoria incontrovertibilmente generata in forma elettronica e sottoscritta con firma digitale: di ciò, infatti, danno conto specifiche ed inequivoche clausole inserite nel documento, nonché il codice identificativo alfanumerico che lo contraddistingue in vista appunto delle eventuali verifiche.

Quindi il fatto che in calce ad alcuni fogli della polizza risultino apposte le firme autografe dell’agente non muta la natura verace del documento.

Ciò premesso, l’Impresa appellante ben poteva – naturalmente – produrre una polizza in formato digitale ma in tal caso era tenuta a rispettare le regole tecniche contenute nel Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005.

Ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice la Progeco avrebbe quindi in primo luogo potuto presentare la polizza in originale e cioè su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale.

In alternativa la concorrente avrebbe potuto presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, rispettando però le previsioni dell’art. 23 del Codice stesso.

Prevede infatti il comma 2 bis di tale articolo – nel testo applicabile all’epoca dei fatti in controversia ed anteriore alle incisive modifiche apportate dall’art. 16 del D.Lgs. n. 235 del 2010 – che le copie su supporto cartaceo di un documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Nel caso all’esame, come esattamente rilevato dal T.A.R., tale attestazione proveniente da pubblico ufficiale manca del tutto, così che non può, in alcun modo predicarsi la conformità della copia informe prodotta da Progeco all’originale informatico.

Nè, come già chiarito in giurisprudenza, la conformità di cui si discute poteva essere autocertificata mediante le sottoscrizioni dell’agente e l’allegazione del suo documento di identità poichè la polizza, in quanto scrittura privata, non rientra fra i documenti per i quali l’art. 19 del T.U. n. 445 del 2000 consente di attestare la conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, restando liquidate in via forfetaria nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna l’impresa appellante al pagamento in favore della COS.I.T. s.r.l. di Euro 5.000,00 (cinquemila//00) oltre accessori per le spese del grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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