Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 538 Piano regolatore comunale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Oggetto del giudizio di appello è – con la sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione I di Palermo, meglio indicata in epigrafe e gravata in questa sede per la ritenuta erroneità sotto numerosi profili del procedimento logico giuridico dal quale è stato mosso il convincimento del giudice di primo grado – la delibera n. 134 del 10 settembre 1999 con cui la Commissione straordinaria del Comune di Bagheria ha revocato in autotutela il piano urbanistico di lottizzazione approvato con delibera consiliare n. 191 del 25 settembre 1998, e con essa l’azione promossa cumulativamente per il risarcimento del danno integrale derivante dalla consequenziale impossibilità di realizzare il previsto insediamento abitativo.

Entrambe le domande sono state ritenute infondate e respinte con la sentenza impugnata, e la ricorrente ripropone in questa sede le censure e le ragioni difensive originare, ritenute travisate o del tutto non esaminate in primo grado.

Il Comune di Bagheria non si è costituito in giudizio.

2) Ai fini dell’esame del merito della controversia assume rilievo la cronologia degli eventi, con particolare riferimento alla data di approvazione del piano urbanistico di lottizzazione (del. consiliare n. 191 del 25 settembre 1998 alla quale ha fatto seguito la stipula della relativa convenzione con sottoscrizione autenticata dal notaio Girolamo Tripoli del 10 novembre 1998) in relazione alla data di adozione della variante generale del piano regolatore generale (avvenuta con delibera commissariale n. 238/1998 del 23 novembre 1998). Trattasi di questione che è nota al Consiglio, per averne avuto, nelle linee fondamentali, cognizione, con riferimento ad altri piani e ad analoghi provvedimenti di revoca.

Ed invero, con le decisioni nn. 387/2007, 890/2007 e, più di recente, n. 761/2009, sono stati posti in chiaro principi di carattere generale, pienamente adattabili al caso in esame, distinto e, tuttavia, del tutto sovrapponibile ai casi esaminati nelle citate decisioni.

Essi possono essere così sintetizzati:

– il piano regolatore produce effetti anticipati (misure di salvaguardia, che giustificano il diniego di concessioni difformi), solo a partire da quando esso è adottato dal Consiglio comunale; al contrario, prima di tale momento, esso è giuridicamente inesistente, e nessun progetto o schema, quand’anche pronto per essere discusso dal Consiglio o già inserito nel relativo ordine del giorno, può essere preso in considerazione, né dispiegare alcun effetto prodromico;

– dopo l’adozione del nuovo P.R.G., il potere di applicare misure di salvaguardia, consistente nel non rilasciare ulteriori concessioni (sebbene conformi all’originaria pianificazione), non giustifica l’esercizio del potere di autotutela nei confronti di un P.d.L. già approvato e in linea con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dell’approvazione, neanche nella ipotesi che a tale data fossero stati già completati, dagli appositi uffici tecnici, gli incombenti progettuali e fosse anche stata posta, all’ordine del giorno, la sua adozione;

– ne consegue che è legittima l’approvazione di un P.d.L. conforme al P.R.G., allorché sia ancora in fase di progettazione ma non adottata la variante dello strumento urbanistico che ipotizza una nuova e differente pianificazione maggiormente razionale e rispondente alle esigenze urbanistiche dell’Ente locale;

– di contro, sono illegittimi sia ogni surrettizio tentativo della Amministrazione di "prevenire" tali future scelte, quando ancora giuridicamente non esistono, neppure in uno stato embrionale, tali scelte e cioè prima ancora dell’adozione del futuro P.R.G.; sia l’esercizio della revoca in autotutela del P.d.L. approvato, una volta intervenuta l’adozione del nuovo piano regolatore, sul presupposto della mancanza di coerenza con le nuove scelte, soltanto adottate;

– in ogni caso la revoca di un P.d.L. approvato, incidendo direttamente e immediatamente sulla sfera degli interessi dei proponenti, richiede la previa attivazione della partecipazione procedimentale nei confronti degli interessati.

3) L’orientamento che precede, dal quale non vi è ragione di discostarsi nel caso in esame, è sufficiente di per sé a fare venire meno i presupposti sui quali si basa sia la sentenza gravata, sia il provvedimento impugnato in primo grado, nel quale devono riconoscersi i vizi dedotti in primo grado, con puntuale corrispondenza ai suddetti principi.

La sentenza appellata deve essere dunque riformata, per tale parte, nel senso dell’accoglimento della domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo.

4) La ricorrente ha richiesto, in primo grado, il risarcimento del danno ingiusto conseguente all’illegittimo provvedimento di revoca.

La domanda è riproposta in questa sede.

E’ chiesto, in via principale il ripristino della posizione lesa in forma specifica e solo subordinatamente per equivalente, mediante rifusione delle spese affrontate e del mancato guadagno, nella misura non inferiore a 2 milioni di Euro o della differente somma (maggiore o minore) somma che si chiede venga determinata mediante C.T.U. e, in ogni caso, in misura non inferiore alla differenza di valore fra il suolo destinato a zona C/4 e quello risultante dalla nuova destinazione urbanistica.

Non si rinvengono le condizioni per l’accoglimento della domanda principale, e, in ogni caso, allo stato, la domanda richiede approfondimenti ulteriori cosicché non può essere decisa se non in via interlocutoria, nell’an e nel quantum, sulla base delle precisazioni che seguono:

– il risarcimento per equivalente delle spese affrontate non è suscettibile di accertamento mediante CTU, dovendosi basare su prove documentali;

– è ammissibile la richiesta di CTU, al fine di stabilire, in concreto, il deprezzamento subito dalla proprietà, per effetto della modificazione della destinazione da zona C/4 alla nuova destinazione risultante dalla variante approvata del piano regolatore generale adottato con deliberazione commissariale n. 238/1998 del 23 novembre 1998, ponendosi provvisoriamente a carico della parte richiedente le relative spese, e impregiudicata ogni decisione sull’an e sul quantum.

5) Ogni decisione sulle spese del giudizio, anche per la parte parzialmente decisa, deve essere rinviata alla decisione definitiva;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, decidendo sull’appello in parte nel merito e in parte interlocutoriamente:

A – accoglie la domanda costitutiva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la delibera di revoca che ne costituisce oggetto;

B – sulla domanda di risarcimento del danno, impregiudicata ogni decisone di rito e di merito:

B.1 – ammette consulenza tecnica d’ufficio sul seguente quesito:

"dica il CTU a quanto ammonta il deprezzamento subito dalla proprietà degli appellanti indicati in epigrafe, per effetto della modificazione, dalla destinazione a zona C/4, alla nuova destinazione risultante dalla variante approvata del piano regolatore generale adottato con deliberazione commissariale n. 238/1998 del 23 novembre 1998";

B.2 – nomina C.T.U. il prof. An.As., associato di economia ed estimo rurale presso la Facoltà di Agraria – Dipartimento Esaf – dell’Università degli Studi di Palermo;

B.3. – pone provvisoriamente a carico dell’appellante spese e compenso del C.T.U., ivi compreso il fondo che dovrà essere costituito in mano del CTU, entro la data d’inizio delle operazioni peritali, secondo quanto sarà stabilito nella Camera di consiglio fissata per la comparizione delle parti e del C.T.U. ai fini del perfezionamento delle formalità relative all’incarico;

Rinvia le parti, ivi compreso il C.T.U., alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011 per il perfezionamento delle formalità inerenti al conferimento dell’incarico;

Assegna a) – all’appellante, termine, fino a cinque giorni prima, della data anzidetta, per la proposizione di quesiti ulteriori, che il Consiglio si riserva di ammettere o meno, in relazione all’oggetto della consulenza tecnica da espletarsi, nonché per la indicazione di Consulente tecnico di fiducia al quale dovranno essere comunicate le date d’inizio e di espletamento delle operazioni peritali, che, in difetto di indicazione, saranno comunicate ai difensori delle parti in causa;

b) – al CTU fino a trenta giorni dalla Camera di consiglio come sopra fissata, per il deposito, presso la Segreteria di questo Consiglio, della relazione peritale sul quesito proposto;

Si riserva di fissare per la prosecuzione del giudizio, nel merito, la data della pubblica udienza;

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

C – Rinvia alla decisione definitiva ogni determinazione relativa alle spese del giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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