Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 536 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Sciara Palace s.r.l., proprietaria di un terreno sito ad Acicastello, contrada (…) con istanza dell’8 maggio 2004, chiedeva al Comune il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un complesso di sette edifici residenziali in via Empedocle 41-47 (in zona "B" estensiva, dello strumento urbanistico vigente).

Il Comune, col provvedimento del Responsabile della settima area – pianificazione urbanistica – edilizia privata dell’11 giugno 2004, respingeva l’istanza.

Il provvedimento di diniego richiamava il parere sfavorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dell’8 giugno 2004, che era così motivato: "… esprime parere contrario in quanto la notevole estensione dell’area di intervento (oltre un ettaro), la dimensione dell’insediamento pari a oltre 16.000 mc., cui corrispondono circa 200 abitanti da insediare, la carenza di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona interessata, non consentono l’attuazione di un intervento edilizio diretto, ma rendono obbligatorio un preventivo piano di lottizzazione …".

La società impugnava tale atto innanzi al T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania.

2) Con sentenza 543 del 1° aprile 2008, il giudice adito accoglieva il ricorso.

Il T.A.R. respingeva, in via preliminare l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse, basata sulla circostanza che nel Comune era entrato in vigore un nuovo piano regolatore, con il quale è stato imposto alla zona in cui ricade l’intervento edilizio il vincolo di destinazione a "verde pubblico" e, nel merito, accoglieva la censura di eccesso di potere sotto i profili di carenza d’istruttoria e di motivazione.

Ad avviso del T.A.R., il parere si era limitato a enumerare i dati dell’insediamento progettato e aveva affermato apoditticamente la carenza di urbanizzazione in zona, senza effettuare alcuna approfondita analisi delle opere esistenti.

Oltretutto, l’affermata carenza di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona interessata sarebbe stata smentita dalla consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel procedimento penale n. 1245/05 dalla Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che avrebbe evidenziato l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

3) Il Comune di Acicastello ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Dopo aver riproposto l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse del gravame originario, il Comune ha osservato che il T.A.R. ha erroneamente accolto le censure proposte dalla società ricorrente, perché le ragioni poste a base del rigetto della concessione edilizia, erano state puntualmente manifestate nell’approfondita e analitica relazione istruttoria degli Uffici comunicali relativa al progetto.

Inoltre, l’ulteriore argomento che il T.A.R. ha tratto da una perizia redatta per incarico della Procura della Repubblica sarebbe inconsistente sia per la diversa finalità per la quale l’indagine era stata disposta, sia per il fatto che il consulente aveva incongruamente posto a confronto progetti di consistenza urbanistica e edilizia del tutto differenti.

4) Resiste al ricorso la società appellata.

5) Con ordinanza n. 1170 del 30 novembre 2009, questo Consiglio ha proceduto alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio nella persona del Dirigente generale del Dipartimento all’urbanistica dell’Assessorato regionale al territorio e all’ambiente, o di un suo delegato, con il compito di accertare quale fosse il grado di urbanizzazione della zona e, con riferimento ad esso, se fosse possibile a tale data rilasciare la chiesta concessione nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici allora vigenti.

Il Dirigente generale di detto Dipartimento ha delegato per l’espletamento dell’incarico l’arch. Ma.To.

Quest’ultimo ha rimesso al Consiglio la sua relazione in data 6 aprile 2010.

Con ordinanza n. 1299 del 19 ottobre 2000, questo Consiglio ha invitato il Consulente tecnico d’ufficio a fornire chiarimenti sul procedimento penale a carico degli architetti An.Ma. e Pa.D’Ag., dirigenti del Comune di Acicastello e a integrare gli elementi di giudizio con riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti di parte.

L’incombente è stato adempiuto.

6) L’appellante ha riproposto la questione relativa alla dedotta improcedibilità per carenza d’interesse del ricorso in primo grado.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare tale questione per soffermarsi sul merito della controversia.

Prima, però, va esaminata la richiesta della società appellata di sospensione del giudizio, basata sull’esistenza di un procedimento penale a carico dei summenzionati dirigenti del Comune di Acicastello.

Riferisce l’appellata che detti dirigenti comunali sono imputati "del reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. perché, in concorso fra loro, il primo nella qualità di capo servizio "Edilizia privata" del Comune di Acicastello e la seconda di responsabile della Settima area "pianificazione urbanistica – edilizia privata del Comune di Acicastello, e in quanto tali pubblici ufficiali o comunque impiegati pubblici incaricati di pubblico servizio, ponendo in essere rispettivamente le condotte di cui ai capi a) e b) in violazione di leggi penali, formando il primo una falsa attestazione di inesistenza di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, la seconda facendo uso del suddetto atto falso, nonché agendo in violazione dell’art. 90 del R.E.C. del Comune di Acicastello e dell’art. 21 legge regionale 71 del 1978 che regolano la procedura per il rilascio della concessione edilizia da applicarsi nel caso di specie, intenzionalmente procuravano alla ditta Sciara Palace s.r.l. un danno ingiusto rappresentato dal diniego di rilascio della concessione edilizia, rilasciata, invece, ad altri richiedenti relativamente a lotti limitrofi o comunque siti nelle immediate vicinanze".

Tale istanza va disattesa.

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone un nesso di stretta dipendenza e consequenzialità logica tra due controverse nel senso che il merito dell’una non può essere esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la questione pregiudiziale. Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione (cfr., di recente, Sez. VI, 14 dicembre 2010, n. 401), l’art. 295 c.p.c. allude a un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e, quindi, in coerenza con l’obiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non a un mero collegamento tra le dette statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì a un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti. Nel caso di specie, la definizione del processo penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giurisdizionale della decisione che deve essere resa in questa sede, tenuto conto che nel processo penale si mira ad accertare l’esistenza di un illecito penale, mentre in quello in esame si mira ad accertare la conformità del provvedimento impugnato in primo grado alle norme amministrative che disciplinano il rilascio della concessione edilizia e, segnatamente, dell’art. 21 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a mente del quale "… l’attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriale "B", può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria".

8) Ciò posto, nel merito, l’appello è fondato.

Alla stregua dell’accertamento svolto dal Consulente tecnico d’ufficio, il Collegio è dell’avviso che l’Amministrazione comunale di Acicastello abbia legittimamente respinto l’istanza di concessione edilizia.

Da detta consulenza, emerge, infatti, che l’area d’intervento si presenta solo parzialmente urbanizzata.

In particolare, esistono la rete idrica ed elettrica per la pubblica illuminazione, nonché la rete del gas-metano, mentre mancano la rete fognante e le restanti opere di urbanizzazione primaria; inoltre, sono del tutto assenti le opere di urbanizzazione secondaria (aree verdi, impianti sportivi, scuole dell’obbligo, mercati, ecc.).

Si tratta di carenze oggettive che costituiscono valido e sufficiente presupposto per affermare la legittimità del diniego di concessione edilizia.

9) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società appellata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Circa le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla società appellata.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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